Si allarga la platea dei soggetti titolari del diritto di accesso nel nuovo decreto sulla trasparenza

Redazione 24/01/13
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Lilla Laperuta

Nella seduta del 22 gennaio scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di decreto legislativo di attuazione dell’art. 1, co. 35, L. 190/2012, recante il riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, da parte delle pubbliche amministrazioni.

Fra le novità previste si segnala l’introduzione dell’istituto dell’accesso civico contemplato dall’articolo 5 del provvedimento. A fronte dell’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati, viene riconosciuto il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. Si amplia dunque la platea dei soggetti titolari del generale diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui all’art . 22, comma 1, L. 241/1990 (legge sul procedimento amministrativo). Infatti l’articolo 5 del nuovo provvedimento riconoscendo a «chiunque» il diritto di accesso civico, lo estende anche a coloro che non sono portatori di alcun interesse giuridico qualificato (diretto, concreto e attuale).

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell’amministrazione obbligata alla pubblicazione. Quest’ultima, entro 30 giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento , dell’informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l’informazione o il dato richiesto risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l’amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all’art. 2, comma 9-bis, della L. 241/1990.

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