Sequestro giudiziario e revocatoria fallimentare: Ordinanza n. 17/05, N. 250/GR/04/S del Tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di Gragnano (a cura dell’Avv. Antonino di Somma).

sentenza 24/11/05
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Sequestro giudiziario e revocatoria fallimentare: il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione distaccata di Gragnano, scrive un’altra importante pagina nella disciplina fallimentare, facendosi largo in una breccia aperta dalla giurisprudenza di merito. Il Giudice del Tribunale di Torre Annunziata, interpreta estensivamente le locuzioni "propriet?" e "possesso" adoperate dal Legislatore (art. 670 c.p.c.), comprendendo nelle stesse anche la mera detenzione e determinandosi, pertanto, una controversia sulla propriet? o sul possesso anche nel caso in cui si verta in materia di revocatoria fallimentare di un’azienda, azione tesa al recupero dei beni che la compongono mediante la loro retrocessione al patrimonio del fallimento. L’ordinanza, come gi? detto, consolida un orientamento recente della giurisprudenza di merito. In passato, si era espresso in tal senso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con la nota ordinanza del 4-7-2000 pubblicata su "Foro Italiano 2003, vol. 128, pag. 972, con nota di Domenico Maltese), nella cui scia si sono inseriti il Tribunale di Mantova e quello di Rimini (ordinanza 30-3-2001 in Fallimento, 2002). Il Giudice riminese, in ordine alla sussistenza del periculum in mora, lo aveva ritenuto sussistente in quanto insito nella circostanza che il possesso e la gestione dell’azienda siano attribuiti al resistente, con conseguente rischio, pur astratto, di incuria nella custodia e nella gestione e del compimento di atti di disposizione in particolare dei beni aziendali, con conseguente depauperamento dell’avviamento aziendale e con pregiudizio delle ragioni della proprietaria. Di notevole pregio anche le argomentazioni di chi ? in disaccordo con tale orientamento. Si veda, in proposito, Tribunale di Napoli, ordinanza 14-7-1998 in Diritto Fallimentare 1999, II, 393, secondo cui nel caso in cui il trasferimento del bene sia effettivamente avvenuto dal cedente al cessionario, per ci? solo non ? pi? discutibile la propriet? o il possesso del bene stesso e pertanto non sono applicabili le norme in materia di sequestro giudiziario. (a cura dell’Avv. Antonino di Somma).

  • allegata ordinanza

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