Separazione, con un’altra convivenza niente mantenimento

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Secondo la Suprema Corte di Cassazione non ha più diritto all’assegno di mantenimento il coniuge separato che instaura un’altra convivenza stabile.

Il coniuge che richiede l’assegno, potrà dimostrare che la convivenza non determina condizioni economiche migliori,  e che i suoi redditi  risultino essere inadeguati a garantirgli la conservazione del tenore di vita coniugale.

La Corte, in prima sezione civile, con la sentenza n. 16982/2018,  ha accolto il ricorso di un uomo che, all’inizio era stato condannato a versare alla moglie un cospicuo assegno di mantenimento, in relazione alla notevole differenza di reddito tra i coniugi. La decisione è stata confermata dalla Corte di Appello anche dove si addebitava la separazione all’uomo per avere abbandonato la casa coniugale.

Nonostante questo, in Cassazione l’uomo ha espresso il suo disappunto sulla decisione. Dalla relazione extraconiugale della moglie con un altro uomo è nata una bambina, che avrebbe potuto giustificare la riduzione o l’eliminazione dell’assegno. In particolare, l’uomo ha lamentato la non ammissione del capitolo di prova specifico, rivolto a dimostrare la convivenza stabile e continuativa della ex con il suo compagno nella stessa casa coniugale.

Accogliendo il ricorso, i giudici hanno sottolineato l’importanza della questione sulla incidenza della convivenza intrattenuta dal coniuge separato e sull’attribuzione e quantificazione del mantenimento a suo favore. Gli Ermellini ritengono di condividere il principio secondo il quale l’instaurazione da parte del coniuge di un’altra famiglia, anche se di fatto, fa venire meno definitivamente ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno a carico dell’altro coniuge, e si rescinde ogni connessione con il modello di vita che caratterizzava la convivenza matrimoniale.

Il diritto resta definitivamente escluso, essendo la formazione di una famiglia di fatto costituzionalmente tutelata a norma dell’articolo 2 della Costituzione, come formazione sociale stabile e duratura nella quale si svolge la personalità dell’ individuo espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole (Cass. n. 2466/2016, n. 6855/2015).

Il mantenimento, se l’ex beneficiario instaura un’altra convivenza, rappresenta un principio enunciato in tema di assegno divorzile che va interpretato diversamente in materia di separazione perché la stessa presuppone la permanenza del vincolo coniugale e l’attualità del dovere di assistenza materiale, realizzandosi esclusivamente la sospensione degli obblighi di carattere personale di fedeltà, convivenza e collaborazione.

La decisione di intraprendere un’altra convivenza viene assunta da una persona che è ancora coniugata, in una fase delicata e temporanea della vita che potrebbe ancora sfociare nella riconciliazione dei coniugi, e non sempre è espressione di una compiuta scelta esistenziale che implica un reale progetto di vita, come la convivenza con un’altra persona, che fa sorgere obblighi di “reciproca assistenza morale e materiale ” (art. 1, comma 36, della legge n. 76 del 2017).

L’assegno di mantenimento deve potere assicurare al coniuge separato un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione (Cass. n. 12196/2017) ed è dovuto “sempre che il coniuge richiedente non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione”, dovendo l’assegno essere “necessario al suo mantenimento”.

Il diritto all’assegno di mantenimento può essere negato o eliminato se il coniuge debitore dimostri che l’altro coniuge abbia instaurato una convivenza more uxorio  stabile con un’altra persona, e  si presume che le disponibilità economiche dei due conviventi siano messe in comune nell’interesse del nucleo familiare che si è instaurato.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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