Tribunale Modena 20/5/2008 n. 809

Redazione 20/05/08
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Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 18 e 13 febbraio 2004 X conveniva in giudizio rispettivamente l’Azienda Ospedaliera Policlinico di Modena nonché la società Epoca Insurance Broker s.r.l. per sentirle condannare, in solido, al risarcimento dei danni asseritamente subiti a seguito di un sinistro occorso il 9 settembre 2002 presso l’uscita dell’azienda stessa, della quale l’attore è dipendente dal 1991. L’attore asseriva che mentre era alla guida del proprio motociclo e stava uscendo attraverso il passaggio riservato ai motocicli, cadeva a terra a causa dell’eccessiva ristrettezza del passaggio stesso, tant’è che dopo la denuncia del sinistro l’Azienda aveva provveduto ad allargare il passaggio al fine di consentire il migliore utilizzo dello stesso.

In data 6 maggio 2004 si costituiva in giudizio l’Azienda Ospedaliera Policlinico di Modena, chiedendo il rigetto della domanda attorea. La convenuta eccepiva che lo spazio di circa 50 cm attraverso il quale l’attore passò in sella al proprio motociclo era in realtà riservato ai pedoni mentre per i veicoli è previsto un passaggio custodito da una sbarra automatica che si alza quando un’apposita fotocellula intercetta la presenza del veicolo. L’attore andò ad urtare la sbarra nel punto di attaccatura al meccanismo di apertura e chiusura, danneggiando la sbarra stessa. Il passaggio venne allargato per motivi estranei al sinistro.

Non si costituiva invece in giudizio la società Epoca Insurance Broker s.r.l.

Fallito il tentativo di conciliazione, all’udienza del 16 maggio 2006 venivano assunte prove per testimoni. La causa passava quindi in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte all’udienza del 13 febbraio 2008.

Motivi della decisione

La domanda è infondata e non può che essere respinta.

Com’è noto, ai sensi dell’art. 1227 comma 2 c.c. "Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza".

Nel caso di specie, i testimoni hanno confermato il capitolo 1 della memoria attorea in data 23.5.2005 relativo alla circostanza che i veicoli, di regola, dovevano passare dopo l’alzamento della sbarra provocato dall’azionamento di una fotocellulula a pressione annegata sotto il manto stradale. Sennonché, stando alla testimonianza di **********, detto funzionamento risulta piuttosto difettoso "anche per i veicoli che devono retrocedere e ritentare il passaggio. A volte la sbarra si bloccava del tutto anche per i veicoli. E successo anche a me e dovevo quindi uscire per l’altro passaggio in via del Pozzo".

La testimonianza della P., inequivoca nello stabilire che "la barra con i cicli e i motocicli non si alzava", conferma indirettamente che la regola di comportamento prevista nel caso di specie era quella del passaggio attraverso la barra mentre, come hanno riferito altri testi dipendenti dell’azienda convenuta, per il ristretto spazio nel quale si è infortunato l’attore "solo i pedoni potevano passare o, al massimo, le biciclette che procedessero però lentamente" (teste ***).

L’attore ha quindi imboccato con la sua moto un passaggio non previsto per i motocicli. Sembra ovvio ritenere che la caduta può essere avvenuta a causa della collisione della moto con la sbarra esclusivamente per la circostanza che il passaggio è avvenuto con la moto accesa e in fase di circolazione, mentre nessuna caduta sarebbe avvenuta se l’attore avesse condotto la moto a mano o a velocità ridottissima, a passo d’uomo.

Le circostanze accertate impediscono di liquidare un danno a favore dell’attore, sia perché egli ha utilizzato impropriamente un passaggio previsto soltanto per i pedoni sia perché nessun danno sarebbe accaduto se l’attore avesse attraversato il passaggio pedonale con le cautele del caso.

È appena il caso di osservare come il malfunzionamento della fotocellula non può costituire un fattore di responsabilità nel caso di specie. L’attore avrebbe dovuto eventualmente far presente la circostanza nelle sedi competenti (rappresentanze sindacali, lettere, ecc.) o eventualmente utilizzare l’atra uscita su Via del Pozzo, come ha riferito la teste P., la quale ha dichiarato che, un giorno in cui la sbarra non si è alzata, dovette "uscire per l’altro passaggio in via del Pozzo".

L’ordinaria diligenza avrebbe evitato qualunque danno, mancando del resto qualunque insidia nel caso di specie, in cui è del tutto visibile la ristrettezza del passaggio, peraltro voluta proprio al fine di evitare che per esso passino i veicoli e non soltanto i pedoni.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Dispositivo della sentenza

Definitivamente decidendo,

ogni diversa domanda ed eccezione respinta:

respinge la domanda proposta con atto di citazione notificato in data 18 e 13 febbraio 2004 da X contro l’Azienda Ospedaliera Policlinico di Modena nonché contro la società Epoca Insurance Broker s.r.l. Condanna X a rifondere ad Azienda Ospedaliera Policlinico di Modena le spese del presente procedimento, che liquida in € 93,78 per anticipazioni non imponibili, € 1.400,00 per diritti, € 1.500,00 per onorario, € 362,50 per rimborso spese generali, oltre iva e c.a.p.

Modena, 14 maggio 2008

Il Giudice
Dr ****************

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