In particolare, la dipendente era risultata non idonea alle prestazioni lavorative in seguito alla visita d’idoneità del medico competente, il quale aveva dichiarato la lavoratrice “idonea con limitazioni” nello svolgimento della sua attività lavorativa (“evitare carichi lombari maggiori/uguali a 7 kg”) e, in seguito al rifiuto di sottoporsi al vaccino contro il Covid-19, impossibilitata a stare in contatto con la clientela.
Tribunale di Roma – sez. Lavoro – sentenza n. 18441 del 28-07-2021
Ricorso promosso da una lavoratrice che si era ritrovata a casa e senza retribuzione dopo la sospensione del rapporto di lavoro da parte del datore.
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