Stupefacenti: la convalida della misura restrittiva deve rispettare il termine di 48 per consentire l’esercizio della difesa (Cass. pen. n. 21703/2013)

Redazione 21/05/13
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Svolgimento del processo

1. L’avvocato *****************, difensore di C.V., ricorre per cassazione contro il decreto del 29 agosto 2012 con cui il Giudice di pace di Napoli ha convalidato il provvedimento del Questore di Napoli, emesso il 9 agosto 2012 ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75-bis, con cui veniva imposto al C. l’obbligo di rientro nella propria abitazione entro orari prefissati e il divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore per la durata di un anno.

Il ricorrente denuncia l’erronea applicazione dell’art. 75-bis cit. per violazione del diritto di difesa, in quanto la convalida da parte del giudice di pace sarebbe intervenuta dopo sole ventiquattro ore dalla notifica del provvedimento del Questore, quindi al di sotto del termine di quarantotto ore cui fa riferimento la legge, in ogni caso non consentendo all’interessato di potersi adeguatamente difendere, presentando memorie o deduzioni.

Sotto un diverso profilo nel ricorso si censura la mancanza di motivazione della convalida, in quanto non fornisce alcuna indicazione dell’orario di deposito del provvedimento, nè in ordine alla ritenuta sufficienza del termine di ventiquattro ore per la difesa dell’interessato.

Motivi della decisione

2. Il ricorso è fondato.

Questa Corte ha avuto modo di affermare, con riferimento ad analoghe fattispecie, il principio secondo cui “quando il Giudice di pace competente convalida il provvedimento adottato dal questore, ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75-bis, comma 2, prima che sia trascorso il termine di 48 ore dalla notifica all’interessato del provvedimento stesso, si realizza una lesione del diritto all’intervento ed alla assistenza difensiva, che impone l’annullamento della decisione di convalida per violazione di norma processuale stabilita a pena di nullità ex art. 178 c.p.p., lett. c)” (Sez. 6, 9 dicembre 2008, n. 3521, ******; nello stesso senso anche Sez. 4, 15 luglio 2010, n. 32065, ********** e Sez. 6, 15 ottobre 2010, n. 39212, *****).

Nel procedimento di convalida previsto dall’art. 75-bis cit. è data facoltà all’interessato di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie e deduzioni al giudice della convalida, ma è evidente che siffatta facoltà verrebbe del tutto vanificata qualora non sia assicurata alla difesa un lasso di tempo, tra la notifica del provvedimento del questore e la convalida del giudice di pace, adeguato per l’esercizio di questa forma di contraddittorio, se pur meramente cartolare.

Considerate le cadenze temporali previste per la procedura di convalida, il termine dilatorio per l’esercizio del diritto di difesa dell’interessato, pur improntato all’immediatezza e alla celerità, deve essere comunque sufficiente per consentire ad un soggetto, spesso inesperto di diritto, di reperire un difensore, sottoporgli il caso ed ottenere la redazione di uno scritto difensivo. Le pronunce suindicate, richiamando le garanzie operanti per le misure limitative della libertà personale previste dalla L. n. 401 del 1989, art. 6, volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, che prevedono una analoga procedura di convalida, hanno evidenziato che se il questore ha un termine di quarantotto ore (dalla notifica della sua decisione all’interessato) per comunicare il provvedimento agli effetti della convalida, anche il destinatario del provvedimento deve poter disporre di un identico termine (a difesa) di quarantotto ore (parimenti decorrente dalla notifica del provvedimento del questore), per presentare memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento stesso.

A tale orientamento ritiene di adeguarsi questo Collegio nel caso in esame, in cui la convalida da parte del giudice di pace è effettivamente intervenuta dopo sole ventiquattro ore dalla notifica del provvedimento del Questore.

3. Pertanto il decreto di convalida deve essere annullato e tale annullamento comporta la perdita di efficacia anche del provvedimento del questore, poichè una rinnovata convalida incontrerebbe l’ostacolo del termine di quarantotto ore stabilito dalla legge ed ormai decorso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato.

Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2013.

Redazione