Spese processuali: inammissibile il ricorso senza la notula (Cass. n. 18890/2012)

Redazione 02/11/12
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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

G.M., F.R. e B.A. impugnano con ricorso per cassazione affidato ad unico motivo il decreto del Tribunale di Milano depositato il 28 giugno 2010 che, pronunciando sul ricorso da essi proposto in qualità di sindaci della società Nuova Pansac s.p.a. per denunciare ai sensi dell’art. 2409 c.c., le gravi irregolarità dell’organo amministrativo, pur non provvedendo al sollecitato “intervento correttivo” e dunque pur non avendone accolto l’istanza di nomina dell’amministratore giudiziario, ha liquidato a favore di ciascuno di essi le spese del procedimento, liquidandole in complessivi Euro 1.200,00 di cui Euro 1.000,00 per onorario. Gli intimati non hanno spiegato difesa.

I ricorrenti si dolgono dell’immotivata determinazione delle spese processuali il cui importo avrebbe violato i minimi tariffari.

Il Consigliere rei ha depositato proposta di definizione osservando che “Secondo consolidato orientamento di questa Corte In tema di liquidazione delle spese processuali, il giudice, in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può limitarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l’onere di dare adeguata motivazione dell’eliminazione e della riduzione di voci da lui operata (Cass. n. 7293/2011)”.

I ricorrenti omettono qualsiasi riferimento ad una notula sottoposta al giudicante, di cui non vi è cenno alcuno nel motivo, nè ne lamentano il conseguente omesso esame ovvero un’immotivata disapplicazione. Per l’effetto, il ricorso potrebbe ritenersi generico e pertanto inammissibile.

Il collegio ritiene di condividere la riferita proposta alla quale i ricorrenti non oppongono argomenti di confutazione e per l’effetto dichiara inammissibile il ricorso, omessa ogni pronuncia sulla regolamentazione delle spese del presente giudizio stante l’assenza d’attività difensiva della parte intimata.

P.Q.M.

La Cotte: dichiara inammissibile il ricorso.

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