Spese processuali: Comune paga 1.300 euro di spese per una controversia da 87 euro (Cass. n. 3228/2013)

Redazione 11/02/13
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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Si riporta di seguito la relazione preliminare ex art. 380 bis c.p.c..

“Con il ricorso in esame (di cui allo stato non consta il perfezionamento della notifica a mezzo posta) il Comune di Monastir ha impugnato, nei confronti di C.M., limitatamente alla subita condanna alle spese del giudizio di secondo grado, la sentenza in oggetto,con la quale, in riforma di quella n. 40/09 del G.d.P. di Serramanna, il Tribunale di Cagliari, sez. Sanluri ha accolto un’opposizione della suddetta avverso un verbale di contestazione di un’infrazione stradale, compensando le spese del giudizio di primo grado e condannando l’ente appellato al rimborso di quelle del secondo, in misura di complessivi Euro 1.297,92, di cui 219per diritti e 701 per onorari.

Il ricorrente,deduce nell’unico motivo violazione e falsa applicazione del D.M. 8 aprile 2004, n. 127, art. 5 e artt. 10 e 91 c.p.c., segnatamente dolendosi dell’eccessività, in relazione al modesto valore (Euro 87,00) della controversia ed alla ritenuta semplicità della stessa,della liquidazione degli onorari di avvocato, che anche voler applicare i massimi tariffari per le voci nella specie riconoscibili (Euro 205 per studio controversia, Euro 165 per preparazione e redazione atto introduttivo, Euro 40 per assistenza a due udienze, Euro 210 per la discussione) non avrebbe potuto superare l’importo complessivo di Euro 660,00.

Il ricorso, ad avviso del relatore, si palesa infondato.

Premesso che il giudice di appello ha correttamente applicato il principio della soccombenza, sicchè nessuna violazione sussiste dell’art. 91 c.p.c., deve rilevarsi,quanto alla liquidazione degli onorari, che non si ravvisa il dedotto superamento dei limiti massimi tariffari, indispensabile ai fini della sussistenza del vizio di violazione di legge, in relazione alla tariffa giudiziale civile,considerato che, oltre a quelle elencate dal ricorrente, alla determinazione del complessivo onorario concorreva anche la voce tabellare “consultazioni con il cliente”, comportante, in relazione allo scaglione di riferimento, un compenso massimo di Euro 105, tenuto conto del quale il massimo complessivo nella specie liquidabile, in ragione del valore della controversia, sarebbe stato di Euro 765,00,importo superiore a quello liquidato.

Per il resto il mezzo d’impugnazione risulta generico ed inammissibile,tenuto conto della incensurabilità della liquidazione, ove contenuta, come nella specie, entro i limiti tariffari.

Si propone, conclusivamente, la reiezione del ricorso.

Roma 2 ottobre 2012.

Il Cons. rel. ************”;

Tanto premesso,rilevato che alla suestesa relazione non hanno fatto seguito osservazioni da parte del ricorrente o del P.G. condividendo il collegio le ragioni reiettive esposte nella stessa, ne recepisce le conclusioni rigettando il ricorso.

Nulla sulle spese,in assenza di costituzione dell’intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Redazione