Sì allo sconto di pena per chi collabora con la giustizia aiutando a scoprire come sono stati investiti i proventi dello spaccio di droga (Cass. pen. n. 37122/2013)

Redazione 10/09/13
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Svolgimento del processo

1. Gli odierni ricorrenti sono stati tratti a processo per rispondere di plurimi delitti, tutti concernenti attività di traffico anche internazionale di sostanze stupefacenti e violazioni collegate L. n. 356 del 1992, ex art. 12 quinquies, artt. 648 bis e 497 bis c.p., L. n. 497 del 1974, artt. 12 e 14; le contestazioni sono integralmente riportate alle pagine 2-13 della sentenza di appello. Gli odierni ricorrenti sono stati quindi sottoposi su loro richiesta a rito abbreviato dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Milano nei termini e con le conclusioni che risultano riportati alle pagine 13-15 della medesima sentenza di appello.

In estrema sintesi, i reati sono stati contestati agli imputati odierni ricorrenti nei termini che seguono:

capo 83 ( P.) – artt. 110 e 81 c.p., anche in relazione all’art. 56 c.p., D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, commi 1, 1 bis e 6, e art. 80, comma 2, (hashish), commesso in (omissis) e altrove nell’anno (omissis);

capo 84 ( P. e B.) – artt. 110 e 81 c.p., D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, commi 1, 1 bis e 6, art. 80, comma 2, (hashish), L. n. 146 del 2006, art. 4, commesso in (omissis) e altrove dal (omissis);

capo 85 ( P., B., Z. e altro) – artt. 110, 81 e 56 c.p., D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, commi 1, 1 bis e 6, e art. 80, comma 2, (hashish), L. n. 146 del 2006, art. 4, tentativo commesso in più occasioni nel corso del 2006 nelle date a ciascuno attribuite;

capo 86 ( P., B., Z. e altro) – artt. 110 e 81 c.p., D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, commi 1, 1 bis e 6, e art. 80, comma 2, (hashish), L. n. 146 del 2006, art. 4, commesso in (omissis) e altrove dal (omissis);

capo 87 ( P., B.) – art. 110 c.p., e L. n. 256 del 1992, art. 12 quinquies, comma 1, con riferimento a fittizia intestazione dell’imbarcazione (omissis), commesso in varie località nazionali ed estere nel periodo (omissis);

capo 88 (altro imputato) – art. 648 bis c.p., in relazione alla titolarità dell’imbarcazione oggetto del capo 87, commesso in varie località nazionali ed estere nel periodo (omissis);

capo 89 ( P. e altro) – artt. 81, 110 e 497 bis c.p., L. n. 146 del 2006, art. 4, con riferimento a falsi documenti di identità, commesso in varie località nazionali ed estere nel periodo (omissis);

capo 90 ( P., B., Z., S. e D. L.) – artt. 110 e 81 c.p., D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, commi 1, 1 bis e 6, e art. 80, comma 2, (hashish), L. n. 146 del 2006, art. 4, commesso in (omissis) e altrove dal (omissis) e fino a (omissis) per P. e B.; fino al settembre 2006 per Z. e S. e per D.L. e A. (escluso per questi il periodo di detenzione nel corso dell’anno (omissis));

capo 91 ( D.L., Z., N., S. e B.) – artt. 110 e 81 c.p., D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, commi 1, 1 bis e 6, e art. 80, comma 2, (hashish), L. n. 146 del 2006, art. 4, commesso in (omissis) e altrove dall'(omissis) e giorni successivi;

capo 92 ( Z., S., TO., BA., P. e B.) – artt. 110 e 81 c.p., D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, commi 1, 1 bis e 6, e art. 80, comma 2, (hashish), anche in relazione all’art. 56 c.p., L. n. 146 del 2006, art. 4, commesso in (omissis) e altrove fino all'(omissis), data del sequestro; fatto dell'(omissis) per cui si procede in Spagna nei confronti di Z. e S.;

capo 93 ( TO.) – art. 81 c.p., art. 61 c.p., n. 2, e L. n. 497 del 1974, artt. 10 e 14, – commesso in (omissis);

capo 94 ( D.L., P., B., Z., S., TO. e altro) – D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74, commi 1 e 3, e L. n. 146 del 2006, art. 4, commesso dal (omissis) fino a (omissis);

capo 95 ( T.) – artt. 81 e 110 c.p., e D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, commi 1 bis e 6, commesso in concorso con altri in (omissis) dall'(omissis) a (omissis);

capo 96 ( D.N.) – omissis.

capo 97 ( L.) – artt. 81 e 110 c.p., e D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, commi 1 e 1 bis, commesso in concorso con altri in (omissis) dal mese di (omissis) al (omissis);

capo 98 ( BU.) – art. 81 c.p., e D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, commi 1 e 1 bis, commesso in (omissis) nei giorni attorno all'(omissis).

2. Il Giudice dell’udienza preliminare de Tribunale di Milano ha nella sostanza recepito l’ipotesi accusatoria, quanto all’esistenza e alla consistenza dei traffici internazionali organizzati al fine di importare e cedere sostanza stupefacente (hashish) in quantitativi sempre consistenti e talvolta ingenti. Ha, invece, mandato assolto gli imputati dal reato associativo D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ex art. 74, con la formula “perchè il fatto non sussiste”.

3. Con sentenza del 26/1/2012 la Corte di appello di Milano, sull’appello del Pubblico Ministero e degli imputati, ha parzialmente riformato la sentenza del 18/2/2011 emessa al termine dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Milano, e in particolare ha:

1. ****, S. e TO. dal reato tentato continuato contestato al capo 92 “perchè il fatto non sussiste” e conseguentemente:

– Ridotto a 9 anni, 5 mesi e 10 giorni di reclusione e 74.000,00 Euro di multa la pena inflitta a Z. per i reati contestati ai capi 90 e 91;

Ridotto a 8 anni e mesi 4 di reclusione e 54.760,00 Euro di multa la pena inflitta a S. per il reato contestato al capo 91;

Ridotto a 3 anni e 4 mesi di reclusione e 13.333.00 Euro di multa quella inflitta a TO. per il reato contestato al capo 92;

2. Assolto P. da reato contestato al capo 83 “perchè il fatto non sussiste”;

3. Assolto P. e B. dal reato di importazione di 60 kg. di hashish dalla (omissis), contestato in continuazione al capo 84, perchè il fatto non sussiste”, e conseguentemente:

Ridotto a 11 anni di reclusione e 72.700,00 Euro di multa la pena inflitta a P.;

Ridotto, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, a 4 anni e 8 mesi di reclusione e 44.667.00 Euro di multa la pena inflitta a B.;

4. Ritenuta la continuazione del reato contestato a L. al capo 97 con quelli giudicati con sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Milano in data 17/12/2007 (irrevocabile il 19/7/2008), determinato in 2 anni di reclusione e 8.000,00 Euro di multa la pena da portare in aumento su quella inflitta con al citata sentenza irrevocabile;

5. Ridotto a 4 anni e 8 mesi di reclusione e 30,000,00 Euro di multa la pena inflitta a T.;

6. Modificate le disposizioni in tema di pene accessorie relative alle posizioni B., T. e L.;

7. Confermato nel resto la sentenza impugnata, respingendo l’appello proposto dal Pubblico ministero.

4. Avverso la sentenza della Corte di appello sono stati proposti plurimi ricorsi da parte degli imputati.

L’avv. *********** ha proposto ricorso per Z.M., in sintesi lamentando:

a. Errata applicazione di legge ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. b), per avere i giudici di merito condannato l’imputato per tutti gli episodi contestati al capo 90, mentre è pacifico che a lui sono contestate soltanto due condotte e che le stesse si collocano in epoca anteriore all’entrata in vigore della L. 21 febbraio 2006, n. 49, e cioè in data 28/2/2006, così che si applicano i più favorevoli termini di prescrizione allora in vigore, con conseguente estinzione di entrambi i reati;

b. Errata applicazione di legge ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. b), in relazione all’art. 2 c.p., in quanto, collocato nel gennaio 2006 l’ultimo episodio di importazione, devono applicarsi le sanzioni previste dal previdente testo di legge e non quelle introdotte con al riforma entrata in vigore nel mese i (omissis);

e. Errata applicazione di legge ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. b), con riferimento all’art. 2 c.p., nella parte riferita all’istituto della continuazione, posto che alcune condotte precedono e altre seguono l’entrata in vigore della L. n. 49 del 2006, e che la Corte di appello nel determinare gli aumenti di pena non ha tenuto conto del minor livello sanzionatorio della disciplina anteriore;

d. Errata applicazione di legge ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. b), con riferimento: 1) al giudizio di comparazione fra circostanze, giudizio che deve avere riguardo alla singola violazione, comprese quelle che determinano gli aumenti di pena; 2) al rilievo impropriamente attribuito alla continuazione fra reati con riguardo al giudizio di comparazione fra circostanze (pa. 96 sentenza).

c. Errata applicazione di legge ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. b), con riferimento alla determinazione del decorso della prescrizione, che deve essere valutato con riferimento al singolo reato e non più (L. n. 251 del 2005, art. 6, comma 2, che ha modificato l’art. 158 c.p., così che la Corte di appello ha erroneamente preso in esame per la determinazione della pena anche i reati raggiunti da prescrizione: si tratta dei reati commessi prima del 26/7/2004, così che quasi l’intero capo 91 risulta prescritto alla data di emanazione della sentenza della Corte di appello e tutti i reati contestati saranno prescritti alla data di emanazione della sentenza della Corte di Cassazione.

L’avv. **************** ha proposto ricorso per B.E., in sintesi lamentando l’esistenza di errata applicazione di legge ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. b), e di vizio motivazionale ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. e), per avere i giudici di merito:

a. ritenute non rilevanti ai fini penali le condotte contestate in relazione ai capi 90, 91 e 92 e, al contrario, ritenuto condotte identiche o analoghe rilevanti con riferimento ai reati contestati ai capi 84, 85 e 86;

b. omesso di applicare la circostanza prevista dall’art. 114 c.p., ed erroneamente ritenuto che l’imputata ha avuto un ruolo non marginale (pag.104 ss. della motivazione);

c. omesso di applicare la circostanza prevista dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 7, nonostante l’imputata abbia fornito tutto il contributo possibile e consentito risultati rilevanti;

d. omesso ogni motivazione in ordine alla riduzione del trattamento sanzionatorio, avendo i giudici concentrato l’attenzione solo sulle circostanze attenuanti generiche.

L’avv. ************** ha proposto ricorso per L.P., in sintesi lamentando:

a. errata applicazione di legge ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. b), e vizio motivazionale ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. e), per avere i giudici omesso di considerare che sia L. sia (nel separato procedimento conclusosi con la sentenza definitiva) il coimputato Lo. hanno fissato non in 10 ma in 6 chilogrammi il quantitativo di sostanza stupefacente acquistato nell’ultima trasferta olandese del mese di (omissis);

b. vizio motivazionale ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. e), con riguardo all’entità della pena inflitta, difettando le ragioni che sostengono la determinazione effettuata.

L’avv. ************* ha proposto ricorso per BU.Lu., in sintesi lamentando:

a. errata applicazione di legge ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. b), e vizio motivazionale ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. e), per avere i giudici di merito ritenuto integrato il reato di cui alla prima parte del capo 98 senza operare alcun chiarimento in ordine al numero degli acquisti, ai quantitativi di volta in volta acquistati e alle ragioni che supportano l’ipotesi di successiva cessione di parte di tale sostanza a terzi non identificati; nonchè per avere omesso di considerare la prova fornita dalla difesa in ordine alla condizione di dipendenza da cocaina in cui versava l’imputato, condizione che comportava l’assunzione quotidiana di più grami di sostanza;

b. vizio motivazionale ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. e), con riferimento al trattamento sanzionatorio, che la Corte di appello ha confermato con argomentazioni errate quali pluralità di condotte, elemento che ha rilievo a livello di continuazione ma che non può essere considerato ai fini della valutazione oggetto del motivo di appello ingiustamente respinto.

L’avv. ***************** ha proposto ricorso per P.M., in sintesi lamentando:

a. errata applicazione di legge ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. b), e vizio motivazionale ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. e), con riferimento al rigetto del motivo che sollecitava il riconoscimento dell’unica fattispecie criminosa fra le condotte contestate ai capi 84, 85 e 86, essendo invece chiaro che il primo trasporto effettuato il (omissis) ebbe ad oggetto, per motivi di spazio disponibile sull’imbarcazione, solo una parte del quantitativo di sostanza su cui era maturato l’accordo coi fornitori;

b. vizio motivazionale ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. e), con riferimento agli aumenti di pena applicati a titolo di continuazione, soprattutto con riferimento al capo 84 e, quindi, al capo 89.

Il sig. T.I. ha proposto personalmente ricorso, in sintesi lamentando:

a. vizio motivazionale ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. e), con riferimento al mancato giudizio di prevalenza della circostanze attenuanti generiche e all’eccessività della pena;

b. vizio motivazionale ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. e), con riferimento all’errata applicazione della circostanza prevista dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 6, non emergendo alcun elemento che consenta di quantificare la sostanza di colta in volta trasportata dall’imputato.

Il sig. D.L.G. ha proposto personalmente ricorso, in sintesi lamentando:

a. vizio motivazionale ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. e), con riferimento all’episodio dell’ottobre 2006, avendo i giudici di merito erroneamente interpretato alcune conversazioni telefoniche e valutato in modo improprio le accuse del coimputato S.;

b. errata applicazione di legge ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. b), e vizio motivazionale ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. e), con riferimento alla mancata applicazione della circostanza prevista dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 7, avendo l’imputato fornito importanti informazioni anche su fatti recenti e su persone non ancora identificate ( A. e L.) nonchè su attività progettate e non ancora poste in essere, così che erra la Corte di appello nel ritenere la condotta collaborativa dell’imputato scarsamente significativa ed efficace.

L’avv. ********************* ha proposto ricorso per N.A., in sintesi lamentando:

a. errata applicazione di legge ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. b), e vizio motivazionale ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. e), con riferimento all’applicazione degli artt. 62 bis e 69 c.p., per avere i giudici negato il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di appello ha ignorato sia le indicazioni contenute nella sentenza n. 183 del 2011 della Corte costituzionale sia quelle contenute nella sentenza delle Sezioni Unite Penali n. 10713 del 2010 e ha omesso di considerare elementi importanti, quali la vita anteatta (incensuratezza e attività lavorativa) e la condotta successiva ai fatti di reato (nessun fatto ulteriore, rispetto del regime di arresti domiciliari).

Motivi della decisione

1. Il contenuto dei motivi di ricorso impone alla Corte di ricordare in via preliminare che il giudizio di legittimità rappresenta lo strumento di controllo della corretta applicazione della legge sostanziale e processuale e non può costituire un terzo grado volto alla ricostruzione dei fatti oggetto di contestazione. Si tratta di principio affermato in modo condivisibile dalla sentenza delle Sezioni Unite Penali, n.2120, del 23 novembre 1995-23 febbraio 1996, ******* (rv 203767) e quindi dalla decisione con cui le Sezioni Unite hanno definito i concetti di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (n.47289 del 2003, ********, rv 226074).

Una dimostrazione della sostanziale differenza esistente tra i due giudizi può essere ricavata, tra l’altro, dalla motivazione della sentenza n. 26 del 2007 della Corte costituzionale, che (punto 6.1), argomentando in ordine alla modifica introdotta dalla L. n. 46 del 2006, al potere di impugnazione del pubblico ministero, afferma che la esclusione della possibilità di ricorso in sede di appello costituisce una limitazione effettiva degli spazi di controllo sulle decisioni giudiziali in quanto il giudizio avanti la Corte di cassazione è “rimedio (che) non attinge comunque alla pienezza del riesame di merito, consentito (invece) dall’appello”.

Se, dunque, il controllo demandato alla Corte di cassazione non ha “la pienezza del riesame di merito” che è propria del controllo operato dalle corti di appello, ben si comprende come il nuovo testo dell’art. 606 c.p.p., lett. e), non autorizzi affatto il ricorrente a fondare la richiesta di annullamento della sentenza di merito chiedendo al giudice di legittimità di ripercorrere l’intera ricostruzione della vicenda oggetto di giudizio.

Ancora successivamente alla modifica dell’art. 606 c.p.p., lett. e), apportata dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, comma 1, lett. b), l’impostazione qui ricordata è stata ribadita da plurime decisioni di legittimità, a partire dalle sentenze della Seconda Sezione Penale, n.23419 del 23 maggio-14 giugno 2007, P.G. in proc. ********* (rv 236893) e della Prima Sezione Penale, n. 24667 del 15- 21 giugno 2007, ******** (rv 237207). Appare, dunque, del tutto convincente la costante affermazione giurisprudenziale secondo cui è “preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti” (fra tutte: Sez. 6, n. 22256 del 26 aprile – 23 giugno 2006, Bosco, rv 234148).

Ciò non significa, ovviamente, che la presenza di manifesta illogicità della motivazione, rilevante ai sensi della citata dell’e) dell’art. 606 c.p.p., non debba essere riconosciuta allorquando a fronte di plurime ipotesi ricostruttive dei fatti i giudici di merito non abbiano dato conto in modo coerente e corretto sul piano logico delle ragioni per cui l’ipotesi accolta abbia forza sufficiente da escludere la solidità delle ipotesi alternative sottoposte al loro giudizio.

2. L’applicazione di tali principi al caso in esame impone di ritenere infondate le questioni prospettate con riferimento ai profili di responsabilità, che la Corte di appello ha puntualmente esaminato e risolto con motivazione che questa Corte ritiene immune da incoerenze e da vizi logici. Parimenti infondate sono le questioni prospettate con riferimento al regime della prescrizione. A diversa conclusione deve giungersi, come si dirà, per le questioni poste dai ricorrenti B. e T. in relazione al regime delle circostanze loro applicato dai giudici di appello.

3. Muovendo dal tema della prescrizione, che attraversa gli atti di impugnazione proposti dai ricorrenti e che è opportuno affrontare fin d’ora, la Corte osserva in primo luogo che una parte delle condotte sono state correttamente ritenute commesse successivamente al mese di febbraio 2006, e cioè al momento in cui è stata promulgata la L. n. 49 del 2006, di conversione del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272. Sul punto può essere richiamato l’accertamento relativo al capo di imputazione n.90 (non impugnato, come da pag. 69 della sentenza e da successiva pag.95), che colloca i fatti ancora nel mese di settembre 2006 e quello relativo al capo d’imputazione n. 91 (pag. 96 e pag.101 della motivazione), che colloca i fatti nel mese di ottobre 2006 (per il reato consumato di cui al capo 92, collocato a luglio 2006 si è proceduto avanti ad altra autorità giudiziaria, come da pag.96 della motivazione) così che trova conferma la circostanza che una parte dei fatti hanno comunque data successiva al mese di febbraio 2006 e sono stati assunti come riferimento per la determinazione della pena base da irrogare ai rispettivi imputati.

Venendo ai fatti commessi anteriormente al mese di febbraio 2006 (data assunta da questa Corte prudenzialmente in relazione al meccanismo di conversione in legge del Decreto Legge datato 30 dicembre 2005 e pubblicato sulla G.U. n.303 serie generale dello stesso 30 dicembre 2005), non vi è dubbio che il livello sanzionatorio allora in vigore per i delitti concernenti la sostanza “hashish” prevedeva una pena massima di sei anni e che, vigente la disciplina dell’art. 157 c.p., anteriore alla L. 5 dicembre 2005, n. 251 (G.U. n.285 del 7/12/2005), il termine prescrizionale massimo, comprensivo di interruzione, andrebbe fissato in sette anni e mezzo; non può, tuttavia, dimenticarsi che la ritenuta aggravante D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ex art. 80, comma 2, (si veda la corretta motivazione in punto di metodo esposta a pag. 68), comporta l’innalzamento del termine prescrizionale massimo fino a dodici anni e mezzo, trattandosi di aggravante ad effetto speciale; deve poi tenersi presente la sospensione del termine prescrizionale per la durata di novanta giorni disposta con ordinanza dal Giudice delle indagini preliminari. Tali elementi comportano la infondatezza dei motivi di gravame che condurrebbero a ritenere coperti da prescrizione la quasi totalità dei fatti commessi anteriormente all’anno 2006 e con certezza tutti i fatti anteriori all’anno 2004.

4. Sempre in via generale, la Corte rileva come le diverse condotte poste in essere dai ricorrenti, in presenza di articolate e complesse modalità di volta in volta seguite, non possono essere considerate unitarie pur all’interno del medesimo capo di imputazione. Là dove il perfezionarsi dell’accordo criminoso è seguito a una qualche distanza di tempo dalla condotta di trasportare la sostanza stupefacente e, quindi, dopo passaggi intermedi, dalla condotta di farne importazione di in territorio italiano e, infine, dalla condotta di vendita a terzi, le singole condotte conservano una loro autonomia giuridica e debbono essere poste in continuazione tra loro.

Questa Corte non condivide la soluzione interpretativa che attribuisce in ogni caso una rilevanza autonoma alle diverse condotte alternativamente previste dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, e considera corretta l’interpretazione che conduce alla unicità della violazione allorchè le condotte siano caratterizzate da modalità che consentono di apprezzare una “realizzazione congiunta” dell’illecito anche in forza della contestualità delle condotte riferite alla medesima quantità di sostanza trattata (Sez. 4, n. 6203/2009, ud. 19/11/2008, **** e altri; Sez. 3, n. 8163/2010, ud. 26/ D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito in L. 23 aprile 2009, n. 38, Merano e altro). Tuttavia, l’unicità della violazione deve essere esclusa anche in tale e più favorevole prospettiva interpretativa quando le differenze ontologiche e cronologiche delle singole condotte comportino l’autonoma rilevanza penale di ciascuna di esse, ferma restando la possibile applicazione dell’istituto disciplinato al capoverso dell’art. 81 c.p..

5. Venendo così all’esame delle singole posizioni, in applicazione dei principi fissati al punto 1 che precede la Corte considera palesemente infondate le censure proposte dai sigg. Z., N., Bu., D., P..

6. In primo luogo, va rilevato che, una volta escluso (punto 3 che precede) che per i fatti posteriore al mese di ottobre 2000 sia maturata la prescrizione, non si ravvisa l’accoglibilità delle cesure in ordine all’applicazione dell’istituto della continuazione, anche perchè i giudici di appello hanno valutato complessivamente la gravità delle condotte e, fissata la pena base per il reato più grave, operato un aumento che non presenta vizi interpretativi o logici e non appare censurabile in questa sede. Non si ravvisa, ad esempio, alcun vizio nelle valutazioni operate nella parte conclusiva di pag.96 per la posizione Z. e nelle valutazioni operate per la posizione D. a pag. 103, dove la Corte di appello ha “precisato” l’entità degli aumenti apportati dal primo giudice all’interno del trattamento sanzionatorio che la stessa corte territoriale afferma di condividere nella pena base e nel risultato finale. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi per i restanti imputati per cui non si procede ad annullamento parziale della decisione, come sarà di seguito specificato.

7. Quanto al giudizio di responsabilità per le singole condotte contestate, la Corte di appello ha preso in esame le specifiche censure che gli imputati hanno mosso alla prima sentenza e le ha esaminate partitamente, così che va escluso che sussista il vizio di omissione o carenza della motivazione. La Corte non ravvisa neppure l’esistenza di contraddizioni o manifeste illogicità all’interno della motivazione della sentenza impugnata. L’ampia motivazione del primo giudice ha costituito la base su cui esaminare i singoli motivi di impugnazione e la Corte di appello ha operato una ricognizione unitaria del materiale probatorio e dei criteri di esame dello stesso, provvedendo quindi a dare di tale impostazione una applicazione coerente, rigettando in toto l’appello del Pubblico ministero e procedendo quindi all’esame dei singoli capi di imputazione secondo una logica comune (si vedano, a mero titolo di esempio, i passaggi motivazionali contenuti nella parte centrale di pag. 52; nei due ultimi capoversi di pag. 53; nella parte di pag. 60 in cui si affrontano i limiti dell’ipotesi tentata rispetto a quella consumata;

nel paragrafo destinato all’aggravante ex art.80, comma 2, a pag. 68;

nelle parti delle pagine 76 e 77 sull’assoluzione dalle ipotesi di tentativo dell’aprile e luglio 2007 di cui al capo 92).

8. In tale contesto non merita accoglimento il primo motivo B., risultando diversi i presupposti dei reati contestati ai capi 84-86 da quelli dei reati con cui opera un confronto (capi 90- 92), così come chiaramente esposto alle pagine da 48 a 68 della motivazione, che costituiscono la premessa per il giudizio di sintesi della posizione B. offerto alle pagine 103-105. Ad analoga conclusione deve giungersi con riguardo al primo motivo L., posto che l’esame svolto a pagina 87 e seguenti dalla Corte di appello, con riferimento ai quantitativi acquistati e a quelli poi ceduti, non risulta incoerente o illogico e ha ad oggetto non soltanto le dichiarazioni di L. e Lo., che non sono ritenute contrastanti, ma anche i risultati delle intercettazioni telefoniche di quelle effettuate sull’autovettura Toyota.

9. Palesemente infondate, con l’eccezione delle posizioni B. e Tu., anche le censure relative alla valutazione delle circostanze aggravanti specifiche e delle circostanze attenuanti invocate. La Corte di appello, pur in presenza di fattispecie complesse e di posizioni articolate, ha operato una puntuale e corretta valutazione delle istanze difensive (pag.88 per L., pag.94 per Bu., pag. 96 per Z., pag.99 per N., pag.103, ma più complessivamente pagine 101-103, per D.), che non possono essere sottoposte al vaglio del giudice di legittimità in assenza di vizi motivazionali. Quanto alla posizione P. difetta una specifica impugnazione sul punto, essendosi il ricorrente lamentato col secondo motivo di appello del giudizio sulla continuazione tra i reati ed avendo quindi la Difesa in sede di discussione segnalato la conseguenza delle concesse circostanze attenuanti generiche in rapporto alla circostanza del numero delle persone. Ebbene, particolarmente attento è stato l’esame della posizione P. da parte della Corte di appello (si veda l’assoluzione in ordine all’ipotesi consumata di cui al capo 83 e la puntuale disamina dei capi 84, 85 e 86, anche con riguardo al concorso con B. e l.), senza dimenticare il giudicato sfavorevole formatosi sui capi 89 e 90. In conclusione non pare alla Corte che la riduzione di pena inflitta dai giudici di appello al sig. P. risenta di errori nell’applicazione del regime delle circostanze, considerato che l’appello lamentava esclusivamente il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze generiche e che la corte territoriale, una volta esclusa detta prevalenza, ha determinato la pena secondo un giudizi immune da vizi.

10. Restano così da affrontare le censure che i ricorrenti B. e T. hanno mosso alla sentenza impugnata limitatamente alle questioni concernenti le circostanze di reato.

11. Quanto alla posizione B., la Corte ritiene che la motivazione della sentenza impugnata risulti viziata nei passaggi in cui ha negato l’applicabilità della circostanza attenuante prevista dall’art. 73, comma 7, citato. Dopo avere nelle pagine precedenti evidenziato il ruolo importante di conoscenza e di partecipazione della ricorrente in relazione a plurimi episodi criminosi, la corte territoriale ha dato atto del contributo dato dalla ricorrente stessa alle indagini, sia con riferimento alla ricostruzione di alcuni episodi criminosi sia con riferimento al rintraccio di beni utilizzati per la commissione dei reati o costituenti profitto di reato.

Ebbene, considerato che le dichiarazioni della sig.ra B. sono state assunte al termine della complessiva vicenda criminosa e che i correi erano stati individuati nel corso delle indagini, appare alla Corte illogico che il contributo fornito per il recupero di beni materiali (una imbarcazione alla fonda in porto estero) e per la individuazione di conti correnti esteri e di altri beni frutto di reinvestimento dei profitti di reato (la palestra), cioè di beni verosimilmente destinati a restare sconosciuti o non recuperabili dalla autorità italiane, sia stato liquidato con la motivazione: “Tali contributi processuali, pur non consentendo di riconoscerle la specifica attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7, che si riferisce ad una più vasta attività di collaborazione con l’Autorità Giudiziaria, connotata di maggiore rilevanza e che implica che venga sventata almeno in parte l’attività illecita, consentono di concederle le circostanze attenuanti generiche… “.

La Corte non condivide l’interpretazione secondo cui la circostanza attenuante può essere concessa solo a chi collabori in corso di commissione dei reati, con la conseguenza che qualora il contributo porti al recupero dei profitti di reato e alla elisione di una parte significativa dei guadagni illeciti non si sia in presenza di circostanza di per sè sufficiente a integrare la circostanza attenuante in parola. Questa Corte, seppure con argomentazioni diverse in relazione alle specificità delle vicende storiche, ha avuto modo di affermare che la collaborazione che interrompe la commissione dei reati e quella che conduce a intercettare le risorse dei reati possono essere alternative tra loro, così che anche una sola di esse è in grado, ove ne possieda i requisiti, di integrare la circostanza attenuante (Sez. 6, n. 37100 del 19/7/2012, ***** e altri, rv 253381; Sez. 3, n. 37372 del 18/4/2012, *******, rv 253571; Sez. 3, n. 16431 del 2/3/2011, *********, rv 249999).

11. Muovendo da tale premessa, la Corte ritiene di affermare il principio che può essere sufficiente per il riconoscimento della circostanza attenuante prevista dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 7, anche il contributo dell’autore o coautore del reato che conduce alla individuazione e al recupero di denaro e altri beni che costituiscano strumento o provento del traffico di droga e siano stati occultati o reinvestiti, allorchè tale condotta costituisca un significativo contributo a privare gli autori del reato dei mezzi che renderebbero possibile la prosecuzione o ripresa dell’attività illecita oppure dei vantaggi patrimoniali illecitamente conseguiti e dissimulati.

12. Fissato tale principio, e considerato che la sig.ra B. ha reso anche confessione in ordine a episodi criminosi solo parzialmente ricostruiti, occorre rinviare gli atti al giudice di merito affinchè valuti se, considerate le statuizioni contenute nella presente decisione, alla ricorrente risulti applicabile la circostanza attenuante in parola.

13. Venendo, infine, alla posizione T., la Corte rileva che l’intera ricostruzione dei fatti colloca il ricorrente in posizione di coadiutore di tale Sa., giudicato separatamente. In tale veste egli risulta avere rapporti con altre persone cui consegnava la sostanza, in parte detenuta anche all’interno della propria cantina, per la quale Sa. aveva preso accordi coi destinatari, in alcuni casi tale D.N., in altri Bu.Lu. e tale C. D.. Ebbene, la Corte ritiene che questa individuazione del sig. T. quale mero braccio operativo all’interno di un meccanismo di accordi presi tra il fornitore e gli acquirenti debba essere valutata con riferimento alle singole condotte, che sempre pongono il ricorrente quale detentore a fini di consegna nei confronti del singolo acquirente agendo come concorrente nel reato del solo Sa..

In tale contesto, la Corte di appello nella parte conclusiva di pag.86 afferma che la partecipazione del sig. T. non è limitata alle condotte del sig. Sa., ma si estende anche alle condotte dei “fornitori a monte”, non individuati o per i quali non si è proceduto. A questo proposito la Corte deve rilevare che i rapporti con “fornitore a monte” non risultano specificati nelle pagine della sentenza impugnata che precedono l’affermazione di pag.86 e che la motivazione sul punto appare del tutto carente nell’individuare le condotte addebitate al sig. T.; non si comprende dunque su quali premesse storiche al sig. T. sia stata ritenuta applicabile la circostanza aggravante del numero delle persone di cui all’art. 73, comma 6, citato.

14. Sulla base delle considerazioni che precedono i ricorsi degli imputati devono essere respinti, ad eccezione dei motivi B. e T. relativi alle circostanze di reato per i quali si impone una conclusione di annullamento con rinvio, con conseguente condanna dei ricorrenti interamente soccombenti al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 c.p.p..

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di B.E. sul punto della attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7, e nei confronti di T.I. sul punto della configurabilità dell’aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 6, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano. Rigetta i restanti motivi di ricorso nonchè i ricorsi degli altri imputati, che condanna al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 4 aprile 2013.

Redazione