Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 28.2.2012 il Tribunale di Rieti ha condannato il ********** alla pena di 1.200 Euro di ammenda, per violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 60 e 68, per non aver ottemperato alle norme sulla tenuta dei registri di carico e scarico delle sostanze stupefacenti e psicotrope, perchè nel corso di un’ispezione dei Carabinieri NAS del (omissis) all’interno del Pronto Soccorso dell’Ospedale di (omissis) (di cui l’imputato era Dirigente Medico Responsabile) era stata accertata la presenza di n. 18 fiale di morfina cloridrato a fronte delle 17 riscontrate in giacenza contabile.
Ha ritenuto il giudice di merito che andava ravvisata la contravvenzione contestata (certamente punibile a titolo di colpa per mancato controllo tra la quantità in giacenza e quella registrata), non trovando applicazione l’ipotesi prevista dall’art. 68, comma 1 bis, che, secondo la giurisprudenza, si intende limitata al contesto formale della registrazione, cioè alle sole violazioni della normativa regolamentare sulla tenuta dei registri.
2. Il ******** tramite il difensore ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di quattro censure deducendo:
2.1. la totale mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza d’un fatto (il fatto, cioè, che la discrepanza tra la consistenza contabile e quella reale delle fiale di morfina risalisse a più di 24 ore prima dell’ispezione dei carabinieri) assolutamente da accertare onde poter rimproverare all’imputato un mancato controllo e pervenire a condanna (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e);
2.2 contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) – inosservanza dell’art. 49 c.p., (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) rilevandosi che una eventuale condanna avrebbe dovuto presupporre una condotta (omissione di controllo) causa di una discrepanza non irrilevante da un punto di vista quantitativo tra consistenza contabile consistenza reale delle sostanze stupefacenti, mentre invece emerge la mancanza di offensività del fatto.
2.3 contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ricorrenza dell’elemento soggettivo della colpa per negligenza (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), rilevandosi che dall’istruttoria era emersa l’assenza dal lavoro al momento del controllo delle due uniche infermiere incaricate della buona tenuta del registro di carico e scarico sicchè risultava dimostrata l’impossibilità di disporre del relativo personale, mentre invece la sentenza si è fondata semplicemente sulla omissione di controllo;
2.4 – inosservanza ed erronea applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 60 e 68; del D.M. Salute 3 agosto 2001, e della L. n. 689 del 1981, art. 9, comma 1, (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b): dopo avere riportato il testo delle disposizioni richiamate, osserva in proposito il ricorrente che sulla base di una corretta interpretazione delle stesse, la condotta a lui addebitata non costituiva reato e in subordine, segnala profili di illegittimità costituzionale per violazione del principio di irragionevolezza (art. 3 Cost.).
Motivi della decisione
1. Il primo motivo di ricorso è fondato.
Dispone il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 60, comma 3, che “le unità operative delle strutture sanitarie pubbliche e private, nonchè le unità operative dei servizi territoriali delle aziende sanitarie locali sono dotate di registro di carico e scarico dei medicinali di cui alla tabella II, sezioni A, B e C, prevista dall’art. 14”. Il comma 7, aggiunge che “il dirigente medico preposto all’unità operativa è responsabile della effettiva corrispondenza tra la giacenza contabile e quella reale dei medicinali di cui alla tabella II sezioni A, B e C, prevista dall’art. 14”.
Il successivo art. 68 prevede poi che “1. ***** che il fatto costituisca più grave reato, chiunque non ottempera alle norme sulla tenuta dei registri di entrata e uscita, di carico e scarico e di lavorazione, nonchè all’obbligo di trasmissione dei dati e di denunzia di cui agli artt. da 60 a 67 è punito con l’arresto sino a due anni o con l’ammenda da lire tremi/ioni a lire cinquanta milioni.
1-bis. Qualora le irregolarità riscontrate siano relative a violazioni della normativa regolamentare sulla tenuta dei registri di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 500 a Euro 1.500″.
Come già osservato da questa Corte (cfr. Cass. Sez. 6, Sentenza n. 9000 del 11/02/2010 Ud. dep. 05/03/2010 Rv. 246538) la finalità della norma dell’art. 60, è quella di rendere operativo il sistema di controllo del movimento dei farmaci, contenenti sostanze ad effetto stupefacente, garantendo la ricostruzione documentale (la c.d. tracciabilità), ed assicurando in tempo reale (e non alle scadenze solari) la dinamica degli spostamenti e delle presenze dei farmaci custoditi nella farmacia.
In tale senso depongono le plurime cautele, fissate dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 60, comma 1, appunto per “tenere in evidenza” il movimento di entrata ed uscita, quali: la specialità del registro;
l’ordine cronologico delle sue annotazioni (che non si concilia con la affermata annualità delle scadenze, sostenuta nel ricorso ai fini della insussistenza del reato); la progressione numerica unica per ogni tipo di sostanza o di medicinale; l’assenza di lacune, abrasioni od aggiunte nelle relative annotazioni.
Ed è appena il caso di osservare che tali principi enunciati con riferimento all’ipotesi degli obblighi del responsabile di farmacia, possono estendersi senz’altro anche a dirigente di reparto ospedaliero in quanto anch’egli è certamente da qualificarsi come possessore delle sostanze stupefacenti presenti all’interno della struttura a cui è preposto.
Si tratta infatti di un “movimento di entrata” del farmaco e di conseguente sua presenza all’interno della struttura sanitaria che va documentato, dal responsabile della stessa, nelle precise forme di iscrizione cronologica e progressiva stabilite dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 60.
Inesatto oltre che incompleto è il richiamo al D.M. 3 agosto 2001, (approvazione del registro di carico e scarico delle sostanze stupefacenti e psicotrope per le unità operative) al fine di individuare una sorta di responsabilità del personale infermieristico perchè, se è vero che l’art. 3, delle norme d’uso del registro (puntualmente richiamato dal ricorrente) individua nel responsabile dell’assistenza infermieristica il soggetto incaricato della buona tenuta del registro, e che le registrazioni in entrata e in uscita devono essere effettuate cronologicamente entro un termine di 24 ore successive alla movimentazione senza lacune di trascrizione (art. 7), è altrettanto vero che l’art. 4 – che però inspiegabilmente il ricorrente omette di richiamare – nel riprodurre il disposto del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 60, comma 7, afferma ancora una volta che il dirigente medico dell’unità operativa è responsabile della effettiva corrispondenza tra la giacenza contabile e reale delle sostanze stupefacenti e psicotrope.
2. Sulla base di quanto esposto, deve quindi ribadirsi che il dirigente medico preposto all’unità operativa è il responsabile di tale corrispondenza e quindi sarà penalmente responsabile ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 60 e 68.
Tuttavia, poichè è previsto un termine di tolleranza di 24 ore per procedere alle registrazione della movimentazione, è necessario, ai fini di una declaratoria di responsabilità, che si dimostri che la movimentazione non registrata sia avvenuta oltre il suddetto termine.
Nel caso di specie, considerata anche divergenza assolutamente minima tra la morfina in giacenza e quella registrata (appena una fiala di sostanza), il giudice di merito avrebbe dovuto dare conto della omessa registrazione oltre la scadenza del termine di tolleranza concesso dalla normativa, accertando quindi la data dell’ultima movimentazione, non potendosi escludere che l’aggiunta dell’unica fiala rispetto al quantitativo riportato nell’apposito registro possa essere avvenuta proprio il giorno dell’ispezione dei Carabinieri NAS o comunque entro le 24 ore precedenti al controllo.
Trattasi, come è evidente, di una circostanza di fatto assolutamente decisiva ai fini della sussistenza del reato, di cui però non è traccia alcuna nella motivazione e pertanto la sentenza va annullata con rinvio per nuovo esame restando così logicamente assorbito l’esame delle altre censure.
P.Q.M.
annullate sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Rieti.