Realizzazione di una veranda: necessario il permesso di costruire se l’aumento della superficie utile, determina una modifica del precedente organismo edilizio (TAR Lazio, Roma, n. 9300/2012)

Redazione 13/11/12
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FATTO

Con ricorso notificato il 03/09/09 e depositato l’11/09/09 *********** e ********* hanno impugnato la determinazione dirigenziale n. 1409 del 17 giugno 2009 con cui il Comune di Roma ha ordinato la demolizione delle opere ivi indicate.

Il Comune di Roma (poi divenuto Roma Capitale), costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 21/09/09, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 4412/09 del 24 settembre 2009 il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare proposta dalle ricorrenti.

All’udienza pubblica del 18 ottobre 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

 

DIRITTO

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

*********** e ********* impugnano la determinazione dirigenziale n. 1409 del 17 giugno 2009 con cui il Comune di Roma ha ordinato la demolizione delle opere ivi indicate e consistenti nella realizzazione di una veranda costituita da profilati metallici e chiusura in vetro delle dimensioni di mt. 3,50 x 1,10.

Con un’unica articolata censura le ricorrenti lamentano l’illegittimità della gravata ordinanza di demolizione in quanto l’intervento effettivamente posto in essere consisterebbe nella mera sostituzione di una veranda già realizzata nel lontano 1960.

Il motivo è infondato.

La realizzazione di una veranda, comportando l’aumento della superficie utile, determina una modifica del precedente organismo edilizio e deve essere qualificata come intervento di ristrutturazione edilizia secondo quanto previsto dall’art. 3 lettera d) d.p.r. n. 380/01 (TAR Marche n. 39/2012; TAR Campania – Napoli n. 5912/2011).

Ne consegue che, ai sensi dell’art. 10 comma 1° lettera c) d.p.r. n. 380/01, l’intervento in esame avrebbe dovuto essere assentito con permesso di costruire la cui mancanza legittima l’applicazione della sanzione demolitoria prevista dall’art. 33 del medesimo testo normativo e applicata con provvedimento impugnato.

Dall’esame degli atti di causa emerge che la veranda in esame, quale che sia l’intervento concretamente posto in essere in tempi recenti (mera sostituzione di struttura preesistente, come prospettano le ricorrenti, o realizzazione ex novo della stessa), è sprovvista di idoneo titolo edilizio abilitativo.

Per altro, la risalenza dell’opera ad epoca antecedente al 1967, per come concretamente dedotta nel gravame, è circostanza che, al più, legittima il trasferimento per atto inter vivos dei manufatti, così come previsto dall’art. 46 d.p.r. n. 380/01, ma non determina la regolarità edilizia degli stessi dal momento che già l’art. 31 l. n. 1150/42 richiedeva la “licenza” del sindaco per la realizzazione di opere quali quella oggetto di causa “nei centri abitati” (TAR Sicilia – Palermo n. 1735/2011).

Pertanto, la prospettata risalenza del manufatto ad epoca anteriore al 1967 non influisce sull’abusività dello stesso e, pertanto, sulla legittimità della sanzione demolitoria irrogata con il provvedimento impugnato.

Per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto.

La peculiarità fattuale della vicenda oggetto di causa giustifica, ai sensi degli artt. 26 d. lgs. n. 104/10 e 92 c.p.c., la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) respinge il ricorso;

2) dispone la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 18 ottobre 2012

Redazione