Psicologi già convenzionati con il servizio sanitario prima della loro immissione in ruolo: non spetta il riconoscimento, come rapporto di pubblico impiego, del periodo precedente la loro immissione in ruolo (Cons. Stato n. 1927/2013)

Redazione 09/04/13
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FATTO e DIRITTO

1.- L’appellante, B. Emilia, avendo svolto le funzioni di psicologa addetta ai consultori familiari prima presso una Comunità Montana e poi presso l’U.S.L. n. 19 di Tolentino, con rapporti convenzionali più volte rinnovati (dal 1982 al 1985) fino alla immissione in ruolo, ottenuta in applicazione della legge n. 207 del 1985, aveva chiesto al T.A.R. per le Marche il riconoscimento del rapporto di pubblico impiego anche per il periodo antecedente l’inquadramento in ruolo con il relativo trattamento economico e previdenziale.

2.- La signora B. ha appellato la sentenza n. 88 del 17 marzo 2003 con la quale il T.A.R. per le Marche ha respinto la sua richiesta, sostenendone l’erroneità sotto diversi profili. In particolare ha sostenuto che il servizio da lei prestato sotto la denominazione di “convenzione” era in realtà un vero e proprio rapporto di pubblico impiego, dal momento che ne aveva tutte le caratteristiche e gli indici rivelatori.

3.- L’appello non è tuttavia fondato.

Questa Sezione, affrontando una fattispecie analoga, ha già di recente affermato che agli psicologi già convenzionati con il servizio sanitario prima della loro immissione in ruolo, ai sensi della legge n. 207 del 1985, non spetta il riconoscimento, come rapporto di pubblico impiego, del periodo precedente la loro immissione in ruolo (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1354 del 10 marzo 2012; in termini Sez. V, n. 1743 del 23 marzo 2009).

Si è, al riguardo, ricordato che negli anni immediatamente successivi alla costituzione del servizio sanitario nazionale (legge n. 833 del 1978) si sopperiva alle crescenti domande di servizi sanitari e assistenziali con rapporti di lavoro “convenzionati” per mansioni che non erano previste dalle allora vigenti piante organiche dei soggetti pubblici erogatori delle prestazioni.

In particolare, l’art. 73 del d.P.R. n. 761 del 1979 (decreto legislativo concernente lo stato giuridico del personale del servizio sanitario nazionale) aveva previsto, a titolo transitorio e limitatamente ad un triennio, la prosecuzione dei rapporti convenzionali «già instaurati tra comuni, province e loro consorzi ed enti ospedalieri con operatori esplicanti attività in servizi sanitari»; e ciò in deroga alle regole ordinarie circa l’assunzione in servizio nel pubblico impiego.

La durata del periodo transitorio è stata poi più volte prorogata, fino a quando la legge n. 207 del 1985, all’art. 3, ha disposto che il personale di cui al citato art. 73 poteva venire «inquadrato a domanda… previo accertamento dei titoli, nei ruoli nominativi regionali con la posizione funzionale iniziale, con esclusione di ogni riconoscimento di anzianità».

3.1.- La citata norma ha quindi previsto la cessazione del regime di proroga dei rapporti convenzionali con una sorta di sanatoria per i soggetti interessati che potevano accedere a rapporti di pubblico impiego in deroga alle norme sulle assunzioni in servizio. E ciò anche per la intrinseca ambiguità dei rapporti convenzionali in essere che verosimilmente, al pari di quello dell’appellante, risultavano al confine fra il contratto d’opera e il lavoro subordinato o parasubordinato.

Il legislatore ha peraltro ritenuto di non poter consentire anche la valutazione di una anzianità pregressa perché i rapporti convenzionali, per quanto vicini al lavoro subordinato, non ne avevano comunque tutte le caratteristiche.

3.2.- In ogni caso, tale scelta normativa, considerata la natura di sanatoria della disposizione indicata, della quale anche l’appellante ha beneficiato, non può ritenersi affetta da profili di illegittimità costituzionale.

4.- Della indicata disposizione ha beneficiato, come si è detto, anche l’attuale appellante che non risulta aver peraltro impugnato i relativi provvedimenti di inquadramento. Né risulta aver impugnato, come evidenziato dal T.A.R., gli atti con i quali le veniva conferito (e rinnovato) l’incarico di natura convenzionale.

5.- Si deve aggiungere, in relazione a quanto dedotto dall’appellante, che l’art. 3 della legge n. 207 del 1985, nel precludere la decorrenza retroattiva dell’inquadramento, ha in sostanza escluso anche il riconoscimento della natura subordinata del precedente rapporto, con i relativi effetti retributivi e previdenziali.

6.- Non ha poi fondamento la dedotta violazione dell’art. 2126 del c.c. tenuto conto che per il rapporto di natura convenzionale con l’amministrazione l’interessata ha percepito il relativo trattamento economico e la relativa copertura previdenziale.

7.- Alla luce di tali considerazioni l’appello deve essere respinto.

Nulla deve essere disposto per le spese del grado di appello per la mancata costituzione delle amministrazioni intimate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla dispone per le spese per la mancata costituzione delle amministrazioni intimate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2013

Redazione