Nulla la notifica dei Carabinieri fatta al difensore di fiducia dal fax rotto (Cass. pen. n. 41083/2012)

Redazione 22/10/12
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Svolgimento del processo

Con ordinanza del 18.1.2012, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palmi dispose la custodia cautelare in carcere di P.R., indagato per più episodi di tentata estorsione aggravata in concorso con R.F..

Avverso tale provvedimento l’indagato propose istanza di riesame, e il Tribunale di Reggio Calabria, con ordinanza del 10.2.2012, confermava l’ordinanza impugnata.

Ricorre per cassazione P.R., deducendo la violazione dell’art. 309 c.p.p., comma 8, per omesso avviso al difensore di fiducia. All’udienza del 9.2.2012 il difensore era assente, non essendogli stato notificato l’avviso di fissazione di udienza. Da un controllo degli atti contenuti nel fascicolo è poi emerso che i Carabinieri di ******** avevano ricevuto il fax per l’adempimento in data 3.2.2012, ma non avevano effettuato alcuna notifica; il dispositivo fax in uso alla Stazione non era funzionante sin dal 1.2.2012, e quindi nonostante l’attestazione di ricevuta fax riportasse esito positivo, i Carabinieri di ******** non avevano ricevuto alcunchè. Su richiesta dello stesso difensore, il Comandante rilasciava attestazione relativa al malfunzionamento dei macchinari fax, dichiarazione allegata in copia al ricorso.

Chiede pertanto l’annullamento dell’ordinanza.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato, e va accolto.

Risulta dagli atti del procedimento – che questa Corte può esaminare essendo state dedotte violazioni di natura processuale sulle quali il giudice di legittimità è giudice del fatto – che è stata regolarmente inviata dal Tribunale ai Carabinieri di ******** la richiesta di comunicazione della data dell’udienza al difensore, che la stessa è apparentemente pervenuta come da attestazione di ricevuta fax, ma che poi nessuna notifica è stata effettuata dagli stessi al difensore, a nulla rilevando – ai fini del procedimento – l’omissione sia dovuta a un malfunzionamento dell’apparato fax presente nella Stazione dei Carabinieri.

E’ evidente, infatti, che nella fattispecie è stata violata la disposizione di cui all’art. 309 c.p.p., comma 8, nella parte in cui assegna alla difesa tre giorni liberi tra la data di udienza per il riesame e la notifica del relativo avviso al difensore, violazione che è causa di nullità assoluta ed insanabile dell’ordinanza eventualmente resa dal tribunale (cfr. Cass. Sez. 6^, Sent. n. 47791/2003, Rv. 228444).

L’ordinanza impugnata va pertanto annullata per il rilevato vizio procedurale, ma la stessa, in quanto intervenuta nel termine di cui all’art. 309 c.p.p., comma 10 non determina la inefficacia della misura impugnata, posto che tale sanzione è collegata solo alla circostanza che nessun provvedimento sia stato adottato dal tribunale entro dieci giorni dalla ricezione degli atti (come da giurisprudenza costante, v. Cass. Sez. 2^, Sent. n. 30015/2009 Rv. 244720; Sez. un., 7 marzo 19%, ********, RV 203772).

Poichè dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter – che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato si trova ristretto perchè provveda a quanto stabilito dal citato art. 94, comma 1 bis.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata, e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Reggio Calabria.

Redazione