La retribuzione delle prestazioni in plus orario dei dipendenti delle unità sanitarie locali è subordinata alla copertura finanziaria dell’apposito fondo (Cons. Stato n. 1286/2013)

Redazione 04/03/13
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FATTO e DIRITTO1. L’odierno appellante, premettendo di avere lavorato alle dipendenze dell’Asl (ex ULSS n. 4) di Chieti, prima come assistente medico ed in seguito dopo il 1995 come dirigente medico, e di avere svolto l’attività di plus orario autorizzata dall’Ente ai sensi del d.p.r. 348/1983, lamentando il mancato pagamento per il periodo dal 22.4.1994 al 23.10.1994, propose domanda di accertamento e di condanna al pagamento delle relative somme, maggiorate degli interessi e della rivalutazione monetaria.2. Il Tar dichiarò il ricorso inammissibile sul fondamentale rilievo che la posizione di parte ricorrente non fosse di diritto soggettivo e che, in tal caso, non fosse ammissibile una pronuncia di accertamento. Ciò sul presupposto che il riconoscimento delle prestazioni svolte in regime di plus orario dipendesse da una valutazione riservata all’Amministrazione, cui spetta prima autorizzare le prestazioni e poi verificare l’aumento della produttività e l’esistenza della copertura finanziaria.3. Con il presente appello, ricostruita l’evoluzione della disciplina dell’istituto della incentivazione della produttività, è censurata la sentenza del Tar assumendo che, invece, la posizione vantata avrebbe natura di diritto soggettivo in quanto il servizio sarebbe stato svolto sulla base di autorizzazioni dell’Amministrazione, circostanza che non sarebbe stata contestata neppure dalla controparte nel giudizio di primo grado.Su questa premessa, la preventiva autorizzazione dell’attività di plus orario, l’appellante ha chiesto la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle somme spettanti, previa effettuazione dei relativi conteggi, precisando che la stessa non avrebbe corrisposto neppure gli acconti.Nessuno si è costituito per le parti appellate e all’udienza pubblica del 15.2.2013 la causa è passata in decisione.4. L’appello è infondato e va respinto, per le seguenti ragioni.4.1. Va premesso, in linea generale, che la giurisprudenza di questo Consiglio (v. tra le più recenti, Cons. St. sez. V n. 1259/2009 e 3807/2010, sez. III, n. 2565/2012 e 3868/2012) è ormai consolidata nell’affermare che la retribuzione delle prestazioni in plus orario dei dipendenti delle unità sanitarie locali è subordinata alla necessaria copertura finanziaria dell’apposito fondo e che, pertanto, in caso di insufficienza delle risorse finanziarie disponibili, rimane del tutto irrilevante la pur intervenuta previa autorizzazione delle ore in plus orario da parte della amministrazione; le prestazioni eventualmente effettuate in eccedenza vanno, semmai, retribuite non già alla stregua del compenso incentivante, ma come ore di lavoro straordinario od altro titolo ove, beninteso, ne ricorrano le condizioni valutate dalla amministrazione.Poiché la copertura finanziaria costituisce un limite vincolante per la remunerazione delle prestazioni lavorative in plus orario, e poiché c’è bisogno, prima della liquidazione, che sia svolta una complessa ed articolata procedura che prevede una fase di preventivo controllo sulla effettiva maggiore produttività e una verifica sulla compatibilità finanziaria delle prestazioni effettuate; la posizione soggettiva degli interessati deve ritenersi di interesse legittimo e non di diritto soggettivo, per l’evidente presenza di poteri valutativi dell’Amministrazione.4.2. Nel caso di specie, non consta che tale valutazione sia stata mai compiuta né che sia mai stata sollecitata in via amministrativa (azionando, in caso di silenzio dell’amministrazione, la relativa tutela ovvero impugnando l’eventuale diniego espresso); il che, per tacere di ogni altra considerazione, non consente una pronuncia di accertamento e di condanna.4.3. Va inoltre osservato come, nell’originario ricorso di primo grado, fosse stata la stessa parte ricorrente ad allegare l’avvenuto pagamento degli acconti mensili; circostanza che con l’atto di appello ha invece, in seguito, fermamente negato, censurando anzi la sentenza del Tar che tale iniziale allegazione aveva ripreso e posto a fondamento della propria decisione. Il che rivela una insanabile contraddizione nelle difese di parte. 4.4. In conclusione, l’appello è infondato e va respinto.5. Nulla per le spese, non essendosi costituite le controparti.P.Q.M.Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza),definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.Nulla per le spese.Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2013

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