Illegittimo il provvedimento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri che ha respinto la domanda di un proprio dipendente volta ad ottenere il trasferimento ai sensi della legge n. 104/1992 (TAR Toscana, n. 1600/2013)

Redazione 20/11/13
Scarica PDF Stampa

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1537 del 2013, proposto dal sig. N. V., rappresentato e difeso dall’avv. **************, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40;

contro

– Ministero della difesa in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura distr.le dello Stato e domiciliat0 in Firenze, via degli Arazzieri 4;
– Comando generale dell’Arma dei Carabinieri;

per l’annullamento

– del provvedimento definitivo di rigetto della richiesta di trasferimento ai sensi dell’art. 33, comma 5, legge 104/92, prot. n. 334757/T9-1-8 del 5.07.2013 notificato all’istante in data 12.07.2013;

– del preavviso di rigetto di cui alla nota prot. n. 334757/T9-10;

– di tutti i pareri negativi espressi nonchè di qualsiasi altro atto preordinato, connesso o conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2013 il dott. ************* e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Premesso:

– che con il provvedimento impugnato il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri ha respinto la domanda del ricorrente volta ad ottenere il trasferimento ai sensi della legge n. 104/1992 per poter assistere la zia, portatrice di handicap in condizioni di gravità;

– che le ragioni di tale determinazione consistono; a) nel fatto che l’assistenza in questione può essere assicurata da due fratelli della predetta, residenti nella medesima località (circostanza evidenziata nel preavviso di rigetto e ritenuta non superata dalle osservazioni dell’interessato); b) nella “deficitaria situazione organica del 6° **********************”, tenuto conto “della necessità, nell’interesse pubblico, di una gestione razionale e funzionale delle risorse, in relazione all’intero territorio nazionale”;

Rilevato:

– che la formulazione dell’art. 33 della legge n. 104/1992 è stata profondamente modificata dall’art. 24 comma 1 della legge 4 novembre 2010 n. 183, specificamente per quanto riguarda i commi 3 e 5, che interessano la presente controversia;

– che, come precisato dal Consiglio di Stato, sez. IV, nella sentenza 18 ottobre 2012 n. 5378 va riconosciuta la “immediata operatività dell’art. 24, in base al quale i requisiti della esclusività e della continuità risultano espunti dal testo dell’art. 33 della legge n. 104/1992, non potendo pertanto la loro carenza essere opposta alle istanze di trasferimento dei dipendenti inoltrate per i motivi previsti da detta normazione (cfr. Cons di Stato, sez. III, n. 1293/2012) “; operatività che non può essere preclusa dall’art. 19 delle medesima legge n. 183/2010, che la sentenza citata definisce, per la genericità dei suoi contenuti, “norma sostanzialmente programmatica” (negli stessi sensi questo Tribunale si è già espresso nelle sentenze 1 agosto 2013 n. 1206 e 14 gennaio 2013 n. 31, rese in forma semplificata; cfr. anche le sentenze del Consiglio di Stato, sez. IV, 7 marzo 2013 n. 1400 e 28 gennaio 2013 n. 518);

Considerato:

– che in relazione a quanto sopra l’esistenza di altri familiari che possono prestare la necessaria assistenza al congiunto portatore di handicap non costituisce causa ostativa all’accoglimento della domanda di trasferimento del dipendente (come dedotto nel secondo motivo di ricorso), al quale l’art. 33 comma 5 della legge n. 104/1992 riconosce il “diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere”;

– che l’inciso “ove possibile” rimette comunque all’Amministrazione il potere di valutare le esigenze del richiedente comparativamente con quelle di servizio, implicitamente riconoscendo la prevalenza di queste ultime, a condizione però che esse siano apprezzabili “in termini di oggettiva impossibilità di organizzare altrimenti il servizio stesso e non dipendere da scelte di semplice opportunità: diversamente opinando, finirebbe per essere svuotata dall’interno la portata stessa del precetto normativo, agevolmente aggirabile in nome della sempre immanente discrezionalità organizzativa di cui ciascuna amministrazione dispone” (così questa Sezione si è espressa nella sentenza breve 19 marzo 2013 n. 429);

– che nel caso in esame (come dedotto nel primo motivo di ricorso) l’Amministrazione ha fatto riferimento in termini del tutto generici a carenze organiche ed esigenze organizzative, prospettandole come ostative all’accoglimento della domanda di trasferimento presentata dal ricorrente;

Ritenuto in conclusione:

– che il ricorso risulta fondato e deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato;

– che l’Amministrazione resistente deve pertanto riesaminare l’istanza di trasferimento del ricorrente facendo corretta applicazione delle disposizioni vigenti in materia, secondo quanto precedentemente illustrato;

– che le spese del giudizio vanno poste a carico dell’Amministrazione soccombente, nella misura liquidata nel dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e conseguentemente annulla il provvedimento impugnato, con gli effetti precisati in motivazione.

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente nella misura di € 2.000,00 (duemila/00) oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2013

Redazione