Il TAR blocca la “tassa sulla fortuna” (TAR Lazio, 13/1/2012)

Redazione 13/01/12
Scarica PDF Stampa

DECRETO

 

 

sul ricorso numero di registro generale 188 del 2012, proposto da:

 

Soc Hbg Connex Spa, rappresentata e difesao dagli avv. *************, ****************, con domicilio eletto presso ************* in Roma, via Panama, 58;

 

contro

 

Aams – Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato, Ministero dell’Economia e delle Finanze;

 

per l’annullamento

 

previa sospensione dell’efficacia,

 

– del decreto direttoriale dell’******** prot. 2011/2876/Strategie/UD in data 12.10.2011 nella parte concernente la variazione della misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, lettera b) del R.D. 18.06.1931, n. 773;

 

– di ogni altro atto presupposto, conseguente, coordinato e/o connesso, in particolare il d.d. prot. 2011/50017/giochi/UD in data 16.12.2011; della nota prot. 2011/50554/Giochi/ADI in data 20.12.2011; della nota prot. 2011/51713/Giochi/ADI in data 30.12.2011; della nota prot. 2012/62/Giochi/ADI in data 02.01.2012;

 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

 

Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;

 

Visto il proprio decreto 12 gennaio 2012, di riduzione dei termini per la trattazione della domanda cautelare e di conseguenze fissazione della Camera di Consiglio del 25 gennaio 2012;

 

Rilevato che, fino a tale data, sussistono i presupposti per concedere l’invocata misura cautelare provvisoria, limitatamente all’obbligo imposto al concessionario di effettuare un prelievo erariale del 6 per cento sulle vincite;

 

Valutate le difficoltà attuative di natura tecnica prospettate dalla ricorrente, anche in relazione a direttive non univoche da parte dell’Amministrazione;

 

Riservato al Collegio l’esame di ogni questione di diritto;

 

 

P.Q.M.

 

ACCOGLIE l’ istanza di adozione di misure cautelari provvisorie nei termini suindicati;

 

Fissa la Camera di Consiglio per il giorno 25 gennaio 2012 per la trattazione definitiva della richiesta sospensiva.

 

Manda alla parte ricorrente di comunicare, anche a mezzo fax, il presente decreto all’Amministrazione intimata.

 

Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

 

Così deciso in Roma il giorno 13 gennaio 2012

Redazione