Evasione fiscale: no alla confisca per equivalente sull’immobile in comunione erediatria (Cass. pen. n. 218/2013)

Redazione 07/01/13
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RITENUTO IN FATTO

1- Il Tribunale di Cuneo con ordinanza 29.2.2012 ha rigettato il riesame proposto da S. D. – indagato per emissione di fatture inesistenti e dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti: art. 81 cp e art. 2 comma 3 e 8 comma 3 D.l.vo n. 7412000 – contro il decreto di sequestro preventivo per equivalente emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale dl Mondovì e riguardante beni di sua proprietà sino all’ammontare di €. 1.645.739,33.
Il Tribunale, condividendo le argomentazioni contenute nel decreto di sequestro e richiamando una serie di massime giurisprudenziali, ha rilevato – per quanto strettamente interessa in questa sede – che la situazione di comproprietà degli immobili risultati nella disponibilità del S. non ne impedisce l’assoggettabilità alla confisca.
Per l’annullamento del provvedimento, l’indagato ha proposto ricorso per cassazione, rilevando la violazione degli artt. 321 e ss cpp e 323 ter cp in relazione all’art. 606 lett. B) cpp sia per l’avvenuta applicazione del sequestro finalizzato alla confisca per equivalente anche alle condotte precedenti alla sua introduzione nella legislazione penale tributaria, sia per l’estensione del provvedimento al beni immobili in comproprietà con i parenti, terzi estranei al reati per cui si sta procedendo, laddove invece un eventuale provvedimento cautelare avrebbe dovuto essere disposto esclusivamente sulle quote dei beni immobili di spettanza all’indagato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.
1.1. Va rilevato che l’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 322 ter c.p. è stata estesa, in quanto applicabili, ai reati di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, artt. 2, 3, 4, 5, 8, 10 bis, 10 ter, 10 quater e 11, dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 143, (confisca cd. per equivalente in caso di reati tributari), entrata in vigore in data 1.1.2008 (legge finanziaria 2008): non appare dubbio, pertanto, che la confisca per equivalente prevista dall’art. 322 ter c.p. non possa trovare applicazione con riferimento al reati tributari di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000 commessi anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 11280 del 26/01/2010 Cc. dep. 24/03/201 Rv. 246361; Sez. 6, Sentenza n. 13098 del 18/02/2009 Cc. dep. 25/03/2009 Rv. 243127; Sez. 3, Sentenza n. 39172 del 24/09/2008 Cc. dep. 20!10/2008 Rv. 241033.
Non può, peraltro, ritenersi rilevante, per una diversa interpretazione della L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 143, il fatto che la disposizione citata non abbia stabilito espressamente la irretroattività della norma in sede di estensione dell’applicazione dell’art. 322 ter c.p. ai reati tributari. L’effetto estensivo, invero, è riferito all’istituto della confisca, così come disciplinato dalla citata disposizione del codice penale, che trova, pertanto, la sua giustificazione e ratio nella stessa funzione sanzionatoria originariamente prevista dalla norma. Detta funzione, peraltro, appare ancora più evidente con riferimento ai reati previsti dal D.l.gs. n. 74 del 2000, assolvendo la confisca per equivalente direttamente ed in modo evidente la funzione di ripristino dell’ordine finanziario dello Stato leso dall’illecito tributario.
Per completezza va anche rilevato che, stante la natura sanzionatoria della confisca per equivalente, la irretroattività della sua applicazione, oltre che conforme all’interpretazione dell’art. 25 Cost. (cfr. Cort. Cost. sent. n. 19 del 1974), è imposta anche dall’art. 7, primo 1, seconda parte, della Convenzione per la Salvaguardia del Diritti dell’Uomo, ratificata con L. 4 agosto 1955, n. 848, ai sensi del cui disposto “non può essere inflitta una pena più grave di quella che sarebbe stata applicata al tempo in cui il reato è stato consumato”.
1.2. Al S. risulta contestata anche la violazione dell’art. 8 comma 3 D.Lvo n. 174/2000 (emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) il cui momento consumativo, secondo la giurisprudenza di questa Corte, va individuato nella data di emissione del singolo documento fiscale oppure, nella ipotesi di plurimi episodi nel corso dei medesimo anno d’imposta, nella data di emissione dell’ultimo di essi (Sez. 3, Sentenza n. 6264 del 14/01/2010 Ud. dep. 16/0212010 Rv. 246193; sentenza n. 20787 del 18 aprile-28 maggio 2002, P.M. In proc. ******, rv 221978).
Orbene, nel caso in esame risulta in termini univoci che alcuni fatti costituenti reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti oggetto di indagine sono stati commessi nel periodo di imposta 2007, quindi anteriormente alla data di entrata in vigore della L. n. 244 del 2007 (1.1.2008).
Risulta, altresì, dal provvedimento impugnato che il sequestro della somma di danaro di cui si tratta è stato ritenuto dai giudici di merito esclusivamente funzionale alla confisca per equivalente ex art. 322 ter c.p., con la conseguente illegittimità della misura cautelare applicata per le condotte poste in essere prima dell’entrata in vigore della predetta normativa.
Di qui, come ritenuto anche dal Pubblico Ministero, la violazione di legge con riferimento al sequestro per equivalente connesso al reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lvo n. 74/2000) compiuto anteriormente all’entrata in vigore dalla legge che ha esteso l’osservanza delle citate disposizioni del codice penale.
2. Il ricorso pone inoltre la questione dl diritto dell’assoggettabilità a sequestro preventivo per equivalente dl un immobile di proprietà comune dell’indagato e di terzi estranei al reato.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 6894 del 27/01/2011 Oc. dep. 23/02/2011 Rv. 249539), in tema di sequestro finalizzato alla successiva confisca per equivalente, avente ad oggetto un bene dell’indagato in comproprietà con terzi estranei al reato, la misura reale può riguardare il bene nella sua interezza quando risulti dimostrato che lo stesso sia comunque nella disponibilità dell’indagato ovvero quando si tratti di cose indivisibili o sussistano comprovate esigenze di conservazione del bene medesimo, tanto per impedirne la dispersione quanto per assicurano l’integrità del valore. Negli altri casi la misura reale può invece essere contenuta entro la quota di proprietà di pertinenza dell’indagato sulla quale opererà poi la successiva confisca.
Nel caso di specie, il Tribunale di Cuneo, attraverso un mero rinvio al provvedimento del GIP, dà per scontata la disponibilità degli immobili da parte dell’indagato, senza spiegare le ragioni di una tale affermazione (a fronte delle specifiche osservazioni volte a segnalare l’esistenza della comunione ereditaria), con la conseguenza che risulta mancante qualsiasi riferimento ad una possibile limitazione della misura reale entro la quota dl pertinenza dell’indagato o, in alternativa, alle ragioni per le quali la misura era da ritenersi legittimamente applicata all’intera proprietà.
3. Consegue, pertanto l’annullamento dell’impugnata ordinanza con rinvio al
Tribunale dl Cuneo per una nuova valutazione alla luce del principi di diritti esposti.

P.Q.M.

annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale dl Cuneo.
Così deciso in Roma, il 5.12..2012.

Redazione