Diritto di accesso ai documenti esercitato nei confronti di soggetti privati esercenti pubblici servizi o pubbliche funzioni (Cons. Stato n. 5572/2012)

Redazione 31/10/12
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FATTO e DIRITTO

1.- *********************** (oggi, ************** s.r.l.), concessionaria di uno spazio commerciale (stand n. 21) compreso nell’area “A” del Centro Agroalimentare all’Ingrosso di *****, affidato in gestione dalla Regione Lazio alla società *************** (d’ora innanzi MOF), in data 7 marzo 2011, inoltrava alla suddetta MOF istanza di accesso ex lege n. 241 del 1990 al fine di acquisire la documentazione relativa ai lavori che erano in corso di esecuzione sul lastrico solare dello stand ad essa assegnato e per conoscere l’ufficio o l’autorità che deteneva tali atti e documenti.

In particolare, essa chiedeva il rilascio di:

autorizzazioni e/o deliberazioni dei concessionari/assegnatari;

autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti;

atti di approvazione ed esecuzione di detti lavori;

garanzie e assicurazioni dell’aggravio delle responsabilità;

atti relativi alla procedura di assegnazione e/o di aggiudicazione dei lavori;

azienda appaltatrice e/o esecutrice dei lavori.

La MOF respingeva l’istanza ritenendola inammissibile, trattandosi di lavori eseguiti sui lastrici solari dei padiglioni di sua proprietà, precisando che la concessione ai singoli operatori aveva ad oggetto solamente l’uso dello stand, ovvero lo spazio interno al padiglione, sicché erano esclusi dalla concessione sia i lastrici, che i padiglioni.

**************** impugnava con ricorso al TAR Lazio l’atto di diniego, e chiedeva che il TAR, previo annullamento del provvedimento impugnato, ordinasse alla società MOF, ovvero a qualunque altro soggetto pubblico o privato detentore dei documenti richiesti con l’istanza del 7 marzo 2011, l’esibizione degli stessi o l’autorizzazione ad esaminarli, visionarli o estrarre copia.

Essa ricorrente assumeva che l’accesso era finalizzato a favorire la partecipazione e ad assicurare l’imparzialità e la trasparenza nella determinazione dei costi, dei rischi, degli obblighi e delle responsabilità imputabili e imputati alla stessa; in particolare assumeva che: a) tali atti e documenti rappresentavano le specificazioni necessarie a consentire una piena e puntuale valutazione della loro effettiva e concreta incidenza sulle responsabilità manutentive ordinaria e straordinaria specificamente previste nella concessione e nella normativa di riferimento; sull’aggravamento delle obbligazioni nascenti dalla concessione; sulla responsabilità civile verso i terzi; sugli obblighi assunti in materia di pubblica sicurezza e di sicurezza dei luoghi di lavoro; sugli obblighi a suo carico in materia di sicurezza.

Articolava i seguenti motivi di ricorso:

violazione della l. n. 241 del 1990 e s.m.i.; del d. lgs. n. 81 del 2008; del d. lgs. n. 267 del 2000 e del d. lgs. n. 150 del 2009; violazione del Regolamento di Gestione MOF, del Regolamento di Mercato, nonché del Regolamento per l’assegnazione delle concessioni di stand e spazi commerciali; del contratto tipo di concessione e del contratto di concessione prot. n. 3100 del 2000 ed eccesso di potere sotto diversi profili.

2.- IL TAR Lazio, sezione staccata di Latina, con sentenza n. 713 del 2011, rigettava il ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

Secondo il TAR, nel caso di esercizio del diritto di accesso nei confronti di soggetti privati esercenti pubbliche funzioni o servizi “…accessibili non sono tutti gli atti e/o documenti formati o detenuti dal soggetto in questione ma solo quelli che, pur non costituendo diretta esplicazione della funzione o servizio pubblico svolti, siano agli stessi legati da un nesso di diretta strumentalità…non sarebbe stato dimostrato in modo persuasivo siffatto nesso di strumentalità….

Il TAR aggiungeva poi che “la ricorrente …per quanto riguarda il profilo urbanistico – edilizio…ha la possibilità di verificare i titoli in base ai quali l’impianto fotovoltaico è stato realizzato esercitando il diritto di accesso nei confronti del comune….e per quanto riguarda l’asserita lesione dei suoi diritti di concessionaria…potrebbe proporre azione a tutela di tali diritti innanzi alla competente autorità giudiziaria”.

3.- ************** s.r.l., con l’atto in esame, ha impugnato la suddetta sentenza, di cui chiede l’annullamento o la riforma per error in procedendo et in iudicando per violazione della l. n. 241 del 1990 e s.m.i.; del d. lgs. n. 81 del 2008; del d. lgs. n. 267 del 2000 e del d. lgs. n. 150 del 2009; violazione del Regolamento di Gestione MOF, del Regolamento di Mercato, nonché del Regolamento per l’assegnazione delle concessioni di stand e spazi commerciali; del contratto tipo di concessione e del contratto di concessione prot. n. 3100 del 2000.

La MOF non si è costituita in giudizio.

In prossimità della trattazione del giudizio, ************** s.r.l. ha depositato relazione tecnica sullo stato dei luoghi da cui risulta che su tutte le coperture del complesso MOF sono stati installati pannelli fotovoltaici in aderenza alla falda con adiacente un percorso di camminamento; che sono stati bloccati gli accessi al lastrico solare; che l’intero complesso produttivo è accatastato come unica unità immobiliare; ha depositato altra documentazione e memoria difensiva.

Alla camera di consiglio del 15 maggio 2012, il giudizio è stato assunto in decisione.

4.- L’appello è infondato e va respinto.

4.1 – Sotto un primo e assorbente profilo, va evidenziato, conformemente a giurisprudenza consolidata richiamata anche nella sentenza di primo grado (cfr. per tutte, Cons. Stato, sez. IV, 25 gennaio 2011, n. 719), che nel caso di esercizio del diritto di accesso nei confronti di soggetti privati esercenti pubblici servizi o pubbliche funzioni (qual è la MOF s.p.a.), oggetto dell’accesso non sono tutti gli atti da questi soggetti formati o detenuti, ma solo quelli che pur non costituendo diretta esplicazione della funzione o del servizio pubblico svolti, siano agli stessi legati da un nesso di diretta strumentalità.

Nel caso rappresentato, non è dato ravvisare un siffatto nesso di strumentalità.

Le opere realizzate, in relazione alle quali è stato esercitato l’accesso, consistono, infatti, come dichiarato dalla MOF nel giudizio di primo grado e successivamente attestato dal perito di parte (cfr. relazione tecnica del geometra *********** del 19 aprile 2012, depositata nel giudizio di appello), in un impianto fotovoltaico che ha interessato i lastrici solari degli stand A, B, C e D (lo stand C è quello concesso alla società appellante).

Non esiste, quindi, alcun nesso di strumentalità rispetto al servizio di gestione del Centro Agroalimentare affidato alla MOF e di cui beneficia la ricorrente, trattandosi di infrastrutture di pertinenza esclusiva della MOF.

Le opere di cui trattasi sono, quindi, estranee alla gestione del mercato, né incidono sulla sua funzionalità, né interferiscono in alcun modo con l’oggetto della concessione con la società **************, che ha ad oggetto esclusivo lo spazio commerciale interno al padiglione assegnato.

4.2- Assume l’appellante che la delibera CIPE del 14 ottobre 1986 ha previsto la partecipazione dei privati nella composizione del capitale sociale delle società consortili anche allo scopo di costruire e gestire i mercati e che la disciplina regionale in materia di mercati non consentirebbe al gestore di assumere autonome scelte relative alle strutture destinate al mercato.

La censura non appare pertinente, atteso che riguarda situazioni che non ricorrono nella fattispecie, in cui non esiste alcun consorzio con gli operatori economici che usufruiscono degli stand siti nell’area del mercato, i cui rapporti, regolati da contratti tipo, comprendono esclusivamente il diritto d’uso di uno spazio esterno ed interno (stand) esattamente evidenziato nelle planimetrie allegate al contratto.

Quanto alla disciplina regionale ed ai regolamenti, essi attengono alle modalità di gestione dei mercati e non precludono l’uso delle strutture a ciò destinate per l’installazione di impianti fotovoltaici o altri impianti che non interferiscono sulla funzionalità del mercato.

4.3- Sotto altro profilo va, poi, evidenziato che non è dato ravvisare nella fattispecie l’interesse della società ricorrente all’accesso quale delineato dall’art. 22 della l. n. 241 del 1990, cioè un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente protetta, atteso che trattasi di opere realizzate sul lastrico solare che non compromettono in alcun modo l’uso dello spazio interno del padiglione ad essa assegnato.

Non è di conseguenza pertinente la giurisprudenza richiamata dall’appellante che attiene ad ipotesi nelle quali l’attività è collegata in via indiretta alla gestione del servizio, mancando nel caso tanto un collegamento in via diretta, quanto un collegamento in via indiretta.

Peraltro, come evidenziato dal TAR, ove la società ricorrente avesse un interesse di natura prettamente urbanistica, qualificato dalla “vicinitas” più che dalla posizione di operatore economico concessionario di spazio nell’area mercatale (non facilmente evincibile dall’articolazione del ricorso), ben potrebbe esercitare l’accesso presso il Comune onde appurare la legittimità sotto tale profilo delle opere realizzate (invero, dalla relazione sulla gestione allegata al bilancio 2010, di cui alcuni stralci sono riportati nell’atto di appello, sembrerebbe che l’installazione dell’impianto fotovoltaico sia avvenuto nel rispetto della normativa pubblica e privata di settore).

4.4- Va da sé che la circostanza che i lastrici solari fossero stati accatastati in uno con il padiglione non è elemento significativo per affermare il diritto del concessionario dello stand anche sul lastrico solare, atteso che la misura del diritto concesso è quella risultante dal contratto e può essere limitata a porzione ideale o reale del bene.

4.5- Quanto al richiamo ai principi di trasparenza ed imparzialità, essi attengono all’esercizio dell’attività affidata alla MOF ed ai rapporti svolti da essa con gli operatori economici nell’ambito dell’attività mercatale, ma non possono riguardare tutta la residua attività della MOF estranea alla gestione dell’area mercatale.

4.6- Ugualmente irrilevante ed estranea alla tematica sulla ostensibilità dei documenti oggetto di accesso è la modalità di conferimento alla MOF della gestione del mercato.

4.7- Quanto poi all’eventualità rappresentata in ricorso che gli interventi in questione possano in qualche modo incidere sulle responsabilità, sull’entità e sulle modalità di ripartizione e di determinazione degli obblighi inerenti la manutenzione ordinaria e straordinaria a carico della MOF e sull’entità e modalità di determinazione del canone, trattasi di prospettazione priva di riscontri concreti, per cui non è idonea a radicare l’interesse della ricorrente all’ostensione dei documenti, disponendo essa ricorrente, comunque, di forme di tutela più efficaci, ove le obbligazioni reciprocamente assunte con il contratto non siano rispettate.

Per tutte le ragioni sin qui esposte, l’appello deve essere respinto.

La mancata costituzione in giudizio della società intimata esime dalla statuizione sulle spese del grado di giudizio.

 

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, respinge l ‘appello e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2012

Redazione