Decreto di latitanza nullo se il Tribunale non fissa l’udienza camerale (Cass. pen. n. 42149/2012)

Redazione 29/10/12
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Ritenuto in fatto

Il Tribunale di Busto Arsizio ha rigettato, ritenendo la manifesta infondatezza, la richiesta, proposta nell’interesse di R.M., di declaratoria di nullità della notifica dell’estratto contumaciale della sentenza di condanna, in conseguenza dell’asserita nullità del decreto di latitanza emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano.
Dopo aver rilevato che il requisito essenziale, ai fini della dichiarazione dello stato di latitanza, è la sottrazione all’esecuzione di un provvedimento cautelare e che la predisposizione del verbale di vane ricerche è funzionale soltanto a fondare la presunzione che il mancato rintraccio del soggetto sia frutto di una scelta volontaria, il Tribunale ha evidenziato che dalle intercettazioni svolte nel procedimento di cognizione emerge, come attestato nelle sentenze di merito, che il R. aveva consapevolezza di essere stato oggetto di una misura cautelare e che, pertanto, è integrato il presupposto per l’emissione del decreto di latitanza.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso, per mezzo del difensore avv.to ***************, M.R., deducendo:
il Tribunale ha errato nel ritenere la manifesta infondatezza, seppure poi abbia rigettato e non dichiarato l’inammissibilità della richiesta, perché un orientamento della giurisprudenza di legittimità prescrive che, per la dichiarazione di latitanza, è necessario che siano compiute tutte le attività necessarie al fine della concreta cattura, e quindi che siano svolte ricerche internazionali, qualora siano fondate su circostanze di fatto. Il Tribunale avrebbe dovuto, pertanto, fissare l’udienza di discussione e non limitarsi a dichiarare l’inammissibilità.

Considerato in diritto

Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Il Tribunale ha rigettato la richiesta senza fissare l’udienza camerale per la discussione, e quindi ha adottato la procedura de plano al di fuori dei casi in cui essa è consentita dalla legge. È pur vero che nella parte della motivazione si afferma, in ultimo, la manifesta infondatezza della richiesta, ma il dispositivo è di rigetto, sì che una valutazione di tal tipo doveva essere preceduta dal contraddittorio camerale.
Vale allora il principio di diritto già affermato da questa Corte, per il quale deve essere annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti per una nuova deliberazione nelle forme previste, il provvedimento che il giudice dell’esecuzione assuma de plano, ovvero senza fissazione dell’udienza in camera di consiglio, fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, perché affetto da nullità d’ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento – Sez. 3, n. 46786 del 20/11/2008 (dep. 18/12/2008), ******, Rv. 242477) -.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Busto Arsizio.

Redazione