Il risarcimento deve essere eseguito personalmente dall’imputato medesimo (non potendo esso essere il frutto di opera di terzi, come nel caso di recupero, anche parziale, del compendio delittuoso da parte della polizia giudiziaria o di terzi, senza alcuna collaborazione volontaria del colpevole) se questi ne abbia conoscenza, mostri la volontà di farlo proprio (nel senso che l’imputato deve manifestare una concreta e tempestiva volontà riparatoria che abbia contribuito all’adempimento) e sia integrale nei confronti di tutte le persone offese (non essendo quindi sufficiente un ristoro parziale o un ristoro, parziale o totale che sia, compiuto solo a favore di alcune tra le vittime).
Di conseguenza, occorre che ricorrano congiuntamente tali condizioni affinchè possa ritenersi riconoscibile codesto elemento accidentale.
Corte di Cassazione -Sez. IV pen.- sentenza n. 75 del 05-01-2023
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