Corte di Cassazione Penale sez. IV 5/5/2009 n. 18517; Pres. Morgigni A.

Redazione 05/05/09
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OSSERVA

Decidendo sulla richiesta proposta ex art. 322 c.p.p., il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame, la dichiarava, con ordinanza del 7/10/2008, inammissibile, in tal modo implicitamente confermando la legittimità del sequestro preventivo dell’autovettura effettuato a carico del legittimo proprietario, P.V., in relazione al reato ascrittogli di guida in stato di alterazione psicofisica derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti.

Avverso tale ordinanza, il P., per mezzo del difensore, propone ricorso per cassazione ex art. 325 c.p.p., chiedendone l’annullamento e, a tal fine, sostiene che l’interpretazione data dai giudici del riesame alla disposizione di cui al D.L. 23 maggio 2008, n. 92, art. 4, sarebbe erronea, in quanto postulerebbe la obbligatorietà della confisca di un autoveicolo che, di per sè, non ha natura di bene, il cui uso sia vietato dalla legge, anche nell’ipotesi di assoluzione dell’imputato, con conseguenti ricadute negative sotto il profilo della compatibilità con i parametri fondamentali della Carta Costituzionale.

Trattasi di ricorso non meritevole di accoglimento.

E’ d’uopo premettere che la norma di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2 (come modificato dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, art. 4, convertito con L. 24 luglio 2008, n. 125), cui rinvia esplicitamente dell’art. 187 C.d.S., comma 1, norma quest’ultima la cui violazione è stata contestata all’odierno ricorrente P.V., dispone che, con la sentenza di condanna o di patteggiamento, è sempre disposta la confisca del veicolo "con il quale è stato commesso il reato", salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato.

La disposizione di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), – richiamata, come si è precisato, dall’art. 187 C.d.S., comma 1 – contiene un esplicito riferimento all’art. 240 c.p., comma 2, che elenca le ipotesi di confisca obbligatoria, ed al fatto che il veicolo rappresenti la cosa servita per commettere il reato.

In tal modo il Legislatore, ispirato dal dichiarato fine di rafforzare l’apparato sanzionatorio della più grave delle fattispecie di guida in stato di ebbrezza, ha inteso elevare ad ipotesi obbligatoria la confisca "delle cose che servirono….a commettere il reato", prevista come facoltativa dell’art. 240 c.p., comma 1.

Ne consegue che, nella fattispecie, i giudici di merito, avendo preso atto che il veicolo sequestrato apparteneva all’indagato del reato di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, correttamente hanno ritenuto la manifesta infondatezza della richiesta di riesame, in quanto la restituzione al predetto della libera disponibilità del veicolo, servito per commettere il reato, avrebbe reso vana la misura ablativa, prevista ormai come obbligatoria nel caso in cui l’indagato fosse stato raggiunto da sentenza di condanna o di patteggiamento in ordine al reato ascrittogli.

La manifesta infondatezza dell’assunto difensivo è resa, quindi, evidente dall’erroneità della premessa che esso postula, cioè che la obbligatorietà della confisca riguardi anche l’ipotesi che l’indagato sia stato assolto, a seguito di giudizio di cognizione, dall’imputazione ascrittagli: il che, per vero, non è previsto dalla legge e non è stato affermato nemmeno nel provvedimento impugnato.

Discendendo dalla stessa erronea premessa, ricadono nell’ambito della manifesta infondatezza anche le pretese censure di illegittimità costituzionale dello "ius novum" introdotto con il richiamato D.L. n. 92 del 2008.

Con il provvedimento che rigetta il ricorso, il ricorrente che lo ha proposto, deve ai sensi dell’art. 616 c.p.p., essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Redazione