Corte di Cassazione Civile Sezioni unite 8/7/2009 n. 15969; Pres. Mattone S.

Redazione 08/07/09
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con l’ordinanza impugnata la Sezioni disciplinare del Consiglio superiore della magistratura ha dichiarato inammissibile la ricusazione proposta da D.S.A. nei confronti della stessa Sezione disciplinare, nella composizione che aveva respinto la richiesta di non luogo a procedere a suo carico formulata dal pubblico ministero.

Contro l’ordinanza d’inammissibilità ricorre D.S.A.. Non hanno spiegato difese gli intimati.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile perchè il D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 24, che richiama la disciplina delle impugnazioni prevista dal codice di procedura penale, si riferisce esclusivamente ai provvedimenti cautelari e alle decisioni nel merito. Sicchè, per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, sono inoppugnabili le ordinanze di rigetto delle richieste di ricusazione. Ma ciò non esclude che l’incompatibilità del giudice possa essere fatta valere con l’impugnazione della decisione sul merito.

In realtà, diversamente da quanto avviene nel processo penale, nel processo civile non è ammessa l’impugnazione dell’ordinanza che decide sulla dichiarazione di ricusazione.

Secondo la giurisprudenza civile di questa corte, l’ordinanza di rigetto della richiesta di ricusazione di un magistrato non è impugnabile neppure con il ricorso straordinario per cassazione, trattandosi di decisione non definitiva, ma l’incompatibilità così ritualmente già denunciata può essere fatta valere nel corso del giudizio quale motivo di nullità degli atti del procedimento e delle decisioni assunte dal magistrato incompatibile (Cass., sez. un., 20 novembre 2003, n. 17636, m. 568339). E a questa giurisprudenza occorre fare riferimento anche nel giudizio disciplinare.

Vanno interpretati restrittivamente infatti i richiami al codice di procedura penale contenuti nel D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 16, comma 2, (per l’attività di indagine) art. 18, comma 4, (per la discussione dibattimentale) perchè, se il legislatore avesse inteso estendere la disciplina processuale penale all’intero procedimento disciplinare, non avrebbe limitato il richiamo a specifiche attività, come le indagini e la discussione dibattimentale. Ne consegue che deve escludersi l’estensibilità di tali richiami al libro primo del codice di procedura penale, cui appartengono l’art. 36 e ss., che disciplinano l’incompatibilità del giudice, l’astensione, la ricusazione e il regime d’impugnazione dei relativi provvedimenti. E per tutte le attività che non risultino disciplinate espressamente o per specifico rinvio al codice di procedura penale, deve ritenersi applicabile la disciplina dettata dal codice di procedura civile (Cass., sez. un., 12 maggio 2006, n. 10995, m. 588764, analogamente per il disciplinare forense).

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso non consegue alcuna pronuncia sulle spese, in mancanza di difese degli intimati.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Redazione