Corte di Cassazione Civile sez. V 23/6/2009 n. 14693; Pres. Lupi F.

Redazione 23/06/09
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia ha per oggetto l’assoggettabilità ad IRAP dell’attività di avvocato svolta dal contribuente Z.E. il quale ha proposto opposizione avverso il silenzio – rifiuto dell’amministrazione finanziaria alla sua domanda di rimborso dell’IRAP versata negli anni dal 1998 al 2001 basata sulla dedotta illegittimità del presupposto impositivo (ausilio di un solo dipendente part-timer modesto impiego di beni strumentali).

La C.T.P. di Firenze ha respinto la domanda di rimborso del contribuente e la decisione è stata confermata in appello dalla C.T.R. rilevando che negli anni in questione il contribuente aveva svolto la sua attività in un proprio studio, utilizzando l’attrezzatura tecnico-operativa necessaria e avvalendosi di un dipendente part-time. La C.T.R. ha inoltre interpretato il requisito della autonoma organizzazione come presenza anche modesta di elementi di organizzazione escludendo pertanto la assoggettabilità al tributo solo nei casi in cui l’organizzazione viene ad assumere un profilo irrilevante o insignificante.

Ricorre per cassazione il contribuente che deduce violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto.

Non ha svolto difese l’Agenzia delle Entrate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente articola il seguente quesito di diritto: "dica la Corte se, qualora il contribuente professionista utilizzi beni strumentali di esiguo valore, strettamente necessari allo svolgimento dell’attività professionale, e non sia configurabile un’attività autonomamente organizzata di capitale o lavoro altrui, essendo l’attività del professionista imperniata esclusivamente sulla sua persona, sia da ritenere insussistente il presupposto impositivo dell’IRAP, – così come definito dal D.L. n. 446 del 1997, art. 2: esercizio di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione e allo scambio di beni ovvero alla produzione di servizi – come confermato dalla sentenza della Corte Costituzionale e pertanto se in una attività professionale svolta in assenza dei succitati elementi di organizzazione risulti mancante il presupposto stesso dell’imposta, con la conseguente inapplicabilità dell’imposta stessa".

L’impostazione del ricorrente non può essere seguita in quanto tende a inserire dei parametri di valutazione estremamente labili e ambigui. La giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte (Cassazione civile sezione 5^ n. 3678 del 2007) afferma che il requisito dell’autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente che eserciti attività di lavoro autonomo: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità e interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che secondo l’id quod plerumque accidit costituiscono nell’attualità il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

Nella specie la C.T.R. pur delineando, in linea teorica, una nozione di organizzazione troppo estensiva sotto il profilo degli elementi sufficienti a determinare l’applicabilità del tributo, ha applicato nella specie i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità sopra citata sicchè la deduzione di criteri più restrittivi da parte del ricorrente non può essere accolta perchè non conforme a una lettura costituzionalmente orientata (C. Cost. 156/2001) della normativa IRAP. Il ricorso va pertanto respinto e nessuna statuizione deve essere emessa sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

Redazione