Corte di Cassazione Civile sez. V 13/2/2009 n. 3569; Pres. Prestipino G.

Redazione 13/02/09
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società contribuente ricorre per cassazione nei confronti della sentenza in epigrafe della Commissione Tributaria Regionale che, riformando la decisione di primo grado, ha rigettato il ricorso della medesima avverso un avviso di accertamento con il quale erano stati riportati a reddito costi per sponsorizzazioni ritenuti fittizi.

Resiste l’Amministrazione.

La causa è stata assegnata alla camera di consiglio, essendosi ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso con cui si deduce difetto di motivazione della sentenza impugnata circa la fittizietà dei costi dedotti è manifestamente infondato in quanto la Commissione Tributaria Regionale ha dato conto della ragione per cui ha ritenuto sussistente "l’anomalia sostanziale nelle modalità dei pagamenti", avendola individuata in "pagamenti per cassa, corresponsioni differenziate dell’iva effettuiate con assegni, mentre è pagato per cassa l’imponibile, assegni direttamente incassati allo sportello ma non transitati sui conti correnti" e tali elementi di fatto non sono stati smentiti.

Ugualmente manifestamente infondato è il secondo motivo con cui si deduce violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32 e 33 per la ritenuta violazione dei limiti in cui può trovare ingresso nel procedimento tributario la prova testimoniale.

A parte ogni considerazione in ordine alla sostanziale rilevanza della censura, posto che il convincimento dei giudici è fondato anche su elementi oggettivi che prescindono dalle dichiarazioni, è comunque principio già enunciato dalla Corte quello secondo cui "In tema di contenzioso tributario, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 4 (così come nel precedente D.P.R. n. 636 del 1972, art. 35, comma 5 nel testo introdotto dal D.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, art. 23), non può essere utilizzata prova testimoniale (per testimonianza intendendosi la narrazione di fatti della controversia compiuta da un terzo innanzi ad un giudice, nel contraddittorio delle parti). E’ viceversa consentito – come accaduto nella specie – desumere elementi di prova (anche) dalle dichiarazioni confessorie rese da un terzo, richiamate nel rapporto della Guardia di finanza prodotto in giudizio e, quindi, liberamente valutabili dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento, non sindacabile in sede di legittimità ove adeguatamente e non illogicamente motivato "(Cassazione civile, sez. trib., 2 novembre 2005, n. 21268). Poichè la motivazione si è data carico di valutare la dichiarazioni assunte alla luce degli ulteriori elementi emersi in sede di indagine (modalità dei pagamenti), nessuna censura può essere mossa all’utilizzo delle dichiarazioni dei terzi.

Il ricorso deve dunque essere rigettato.

La peculiarità della vicenda induce alla compensazione delle spese.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Redazione