Corte di Cassazione Civile sez. III 3/11/2008 n. 26421; Pres. Di Nanni L. F.

Redazione 03/11/08
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A.G. ha convenuto in giudizio, innanzi al giudice di pace di Napoli, B.C. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni riportati dalla sua autovettura, A112, targata (omissis) in occasione del sinistro stradale verificatosi il (omissis) in (omissis) per fatto e colpa del conducente dell’autovettura Fiat Uno, targata (omissis) di proprietà del B., che aveva tamponato la vettura di essa attrice provocandone danni alla parte posteriore destra per L. 1.543.0000, oltre svalutazione monetaria e interessi.

Costituitosi in giudizio il convenuto ha resistito alla avversa domanda deducendone la inammissibilità, improcedibilità nonchè la infondatezza in fatto e in diritto e chiedendo di essere autorizzato a chiamare in causa il proprio assicuratore, ******************** s.a., avente sede in (omissis).

Autorizzata la chiamata della ******************** che non si è costituita in giudizio e svoltasi la istruttoria del caso, nel corso della quale era disposta la integrazione del contraddittorio nei confronti della impresa designata dal Fondo di Garanzia che costituitasi in giudizio in persona della Generali Assicurazioni s.p.a. ha eccepito la improcedibilità e comunque la infondatezza delle avverse pretese, l’adito giudice con sentenza 10 novembre 2003 – 20 gennaio 2004 ha rigettato la domanda attrice.

Per la cassazione di tale ultima pronunzia, non notificata, ha proposto ricorso con atto 5 marzo 2005, nei confronti del solo B., A.G., affidato a due motivi.

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’intimato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Giusta una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, al momento costituente diritto vivente, ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione il requisito della specialità della procura previsto dall’art. 365 c.p.c., va inteso nel duplice senso di riferimento ad uno specifico processo ed a una determinata fase di esso, ossia al giudizio di legittimità.

Ne consegue che quando la procura è apposta in calce o a margine del ricorso, venendo a costituire un corpus inscindibile con esso ed escludendosi perciò ogni dubbio sulla volontà della parte di proporre quello specifico mezzo di gravame, la specialità è garantita indipendentemente dalle espressioni adoperate nella redazione dell’atto (Cass. 9 maggio 2007, n. 10539; Cass. 31 marzo 2007, n. 8060).

Certo quanto precede, pacifico che nella specie la procura all’avv. ********* è stata conferita dalla ricorrente A. in margine al ricorso per cassazione, è palese che la inammissibilità del ricorso per difetto di valida procura speciale ex art. 365 c.p.c., invocata dal P.G. non sussiste, ancorchè nel contesto del mandato siano state utilizzate espressioni caratteristiche di un mandato ad litem per un giudizio di merito piuttosto che di legittimità ("avv. … le conferisco il più ampio mandato di rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio e negli atti ad esso consequenziali, in uno alla possibilità di modificare la domanda o di proporne di nuove … chiamare in causa terzi…; Le conferisco il mandato per il presente grado, per ogni grado ad esso successive, nonchè per le eventuali fasi successive …").

2. ****, proprietario di una vettura il cui conducente, secondo l’assunto di A.G., è responsabile dei danni riportati dalla vettura di questa ultima in occasione di un sinistro stradale verificatosi il (omissis) in (omissis), è stato autorizzato, dal giudice adito, a chiamare in causa, onde essere garantito, la società assicuratrice della responsabilità civile del proprio veicolo ******************** s.a.. Preso atto che la terza chiamata in causa era in liquidazione coatta amministrativa il giudicante ha ordinato, ex art. 102 c.p.c., la chiamata in causa della impresa designata ex lege, ******à Generali Assicurazioni.

Il giudice adito, peraltro, ha rigettato la domanda sul rilievo che la notifica dell’atto di citazione alla impresa designata ex lege è avvenuta quando già la attività istruttoria era stata compiuta e ciò ha pregiudicato il diritto di difesa di un soggetto processuale necessario ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 19, lett. c).

3. Parte ricorrente censura la riassunta pronunzia denunziando, nell’ordine, da una parte, "violazione e falsa applicazione del norme di diritto. Artt. 101 e 102 c.p.c.", atteso che in caso di azione proposta dal danneggiato nei confronti del responsabile del danno da circolazione stradale non sussiste una ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti dell’assicuratore di detto responsabile, ancorchè il danneggiante chiami in causa il proprio assicuratore per essere garantito primo motivo, dall’altro "totale mancanza di motivazione circa il rigetto della domanda principale" secondo motivo.

4. Come noto, le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità, ai sensi dell’art. 113 c.p.c., comma 2, sono ricorribili in cassazione per violazione delle norme processuali, delle norme della Costituzione e di quelle comunitarie, nonchè per violazione dei principi informatori della materia e per nullità attinente alla motivazione, che sia assolutamente mancante o apparente, o fondata su affermazioni in radicale ed insanabile contraddittorietà (tra le tantissime, cfr. Cass. 28 marzo 2007, n. 7581).

Atteso che nella specie parte ricorrente – ancorchè con una formulazione letterale impropria – denunzia, sia con il primo motivo che con il secondo la sentenza impugnata sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, cioè la violazione di norme processuali (deducendo, da un lato, la violazione degli artt. 101 e 102 c.p.c., dall’altro, dell’art. 132 c.p.c., per omessa motivazione) il proposto ricorso deve essere – sotto tale profilo – dichiarato ammissibile.

5. Lo stesso, inoltre, è anche fondato e meritevole di accoglimento.

Alla luce delle considerazioni che seguono.

5.1. Giusta quanto assolutamente pacifico, presso una costante giurisprudenza di questa Corte regolatrice in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il litisconsorzio tra l’assicuratore e il responsabile del danno, a norma della L. n. 990 del 1969, art. 23, sussiste solo nell’ipotesi di esercizio dell’azione diretta nei confronti dell’assicuratore secondo l’art. 18 dell’anzidetta legge, ma non nell’ipotesi inversa in cui il danneggiato agisce direttamente ed esclusivamente contro il responsabile del danno (tra le tantissime, in questo senso, Cass. 14 febbraio 2001, n. 2143; Cass. 25 luglio 2000, n. 9744; Cass. 7 marzo 1997, n. 2051).

5.2. Contemporaneamente, il principio secondo il quale, qualora il convenuto chiami in causa un terzo indicandolo come unico responsabile nei confronti dell’attore, la domanda proposta da quest’ultimo si estende automaticamente al terzo, non è applicabile nel caso della chiamata in garanzia, attesa l’autonomia sostanziale del rapporto confluito nel processo per effetto della chiamata e, pertanto, nel caso in cui il danneggiato proponga azione di risarcimento del danno conseguente ad incidente stradale nei confronti del proprietario e/o conducente del veicolo, qualora quest’ultimo chiami in garanzia l’assicuratore, non si verifica litisconsorzio processuale alternativo, cosicchè l’estensione della domanda nei confronti di quest’ultimo deve essere espressamente richiesta (Cass. 24 aprile 2001, n. 6026; Cass. 4 marzo 2000, n. 2471; Cass. 1 giugno 1991, n. 6164).

5.3. ******** i principi, in diritto, che precedono si osserva essere non controverso, in linea di fatto, che nella specie:

– da un lato, la A. ha evocato in giudizio esclusivamente il responsabile dei danni patiti in occasione del sinistro stradale (omissis) (ha formulato, cioè la propria domanda ex art. 2054 c.c., e non ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 18);

– dall’altro, che la società indicata dal presunto responsabile del sinistro quale assicuratrice del veicolo (la ********************) è stata chiamata in garanzia da detto responsabile e nei suoi confronti l’attrice A. non ha svolto alcuna domanda (non ha esteso, cioè, le domande già formulate nei confronti dell’originario convenuto).

5.4. E’ di palmare evidenza, pertanto, che si è a fronte a due distinti – e autonomi – rapporti processuali (da un lato la domanda di risarcimento danni ex art. 2054 c.c., proposta dall’ A. nei confronti del B., dall’altro la domanda di garanzia spiegata da quest’ultimo bei confronti della ********************).

Riguardando la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti della impresa designata dal Fondo di Garanzia esclusivamente il rapporto processuale B. – ******************** è evidente che eventuali vizi, relativi alla chiamata in causa della impresa designata (cioè delle Generali Assicurazioni s.p.a.), denunciati da questa ultima, e accertati in concreto dal giudice di pace, rilevavano se del caso esclusivamente nella autonoma controversia tra il B. e il suo assicuratore ma erano privi di conseguenze di sorta, quanto alla diversa controversia tra l’A. e il B..

Atteso che tra questi ultimo il rapporto processuale si è regolarmente costituito e sviluppato è palese che non sussistevano ragioni di sorta perchè il giudice dichiarasse precluso, come ha dichiarato, l’esame, nel merito, delle domande proposte dalla A..

5.5. Sempre al riguardo non può, da ultimo, tacersi che mentre nella parte motiva della sua pronunzia il giudice a quo indica la tardiva integrazione del contraddittorio nei confronti della s.p.a. Generali Assicurazioni (impresa designata dal Fondo di Garanzia) quale impedimento di rito, che impedisce l’esame delle domande innanzi a lui formulate, senza alcun riflesso sul merito, nella parte dispositiva ha pronunziato il rigetto della domanda attrice.

Tale ultima statuizione, peraltro, non è corredata da alcuna motivazione (giustificando le considerazioni svolte nella parte motiva se del caso, una pronunzia di inammissibilità o di improcedibilità della domanda) sì che la sentenza impugnata – come puntualmente denunziato dalla ricorrente – oltre a violare gli artt. 101 e 102 c.p.c., viola anche l’art. 132 c.p.c., per essere totalmente priva di qualsiasi motivazione.

6. Come anticipato, conclusivamente, il proposto ricorso deve essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa all’Ufficio del giudice di pace di Napoli in diversa composizione per nuovo esame, anche quanto alle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso;

cassa la sentenza impugnata e rinvio della causa all’Ufficio del giudice di pace di Napoli in diversa composizione per nuovo esame, anche quanto alle spese di questo giudizio di legittimità.

Redazione