Corte di Cassazione Civile sez. II 26/11/2009 n. 24944; Pres. Petitti S.

Redazione 26/11/09
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RITENUTO IN FATTO

che, nel giudizio di opposizione svoltosi tra M.A. ed il Prefetto di Verona, il Giudice di pace di Verona, con sentenza depositata il 24 ottobre 2005, ha accolto il ricorso in opposizione e annullato il verbale di accertamento, notificato in data 21 marzo 2005, con cui veniva contestata al M. la violazione degli artt. 148, 141 e 172 C.d.S., per sorpasso in corrispondenza di intersezione, velocità non moderata in prossimità di intersezione e mancato uso delle cinture di sicurezza;

che il Giudice di pace ha rilevato che le violazioni per cui è causa sono state contestate al trasgressore nell’immediatezza dei fatti, ma non verbalizzate per mancanza di apposita modulistica al seguito del verbalizzante;

che, tanto premesso, il primo giudice ha fatto applicazione del principio per cui, ai fini della ritualità della contestazione immediata, non è sufficiente l’enunciazione orale degli addebiti, ma e necessaria la consegna di una copia del verbale di accertamento, non essendo valido motivo per giustificare la mancata contestazione immediata il fatto che l’agente accertatore fosse privo della necessaria modulistica;

che per la cassazione della sentenza del Giudice di pace la Prefettura di Verona ha interposto ricorso, con atto notificato il 10 novembre 2006, sulla base di due motivi;

che l’intimato non ha resistito con controricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo mezzo (violazione e falsa applicazione dell’art. 200 C.d.S., in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3), il ricorrente sostiene che la contestazione immediata dell’infrazione può avvenire anche oralmente, non occorrendo che essa sia verbalizzata nell’immediatezza dei fatti;

che il secondo motivo censura insufficiente motivazione su un fatto decisivo della controversia, rappresentato dalla giustificazione della verbalizzazione differita fornita dall’organo accertatore (l’essere privo della modulistica necessaria per redigere il verbale al momento dei fatti);

che i motivi – i quali, stante la loro connessione, possono essere esaminati congiuntamente – sono manifestamente fondati;

che, in tema di violazione del codice della strada, la regola secondo la quale l’omessa contestazione immediata, o l’omessa indicazione, nel relativo verbale, dei motivi che l’hanno resa impossibile, rende annullabile il provvedimento sanzionatorio, non si estende alla ipotesi in cui, essendovi stata immediata contestazione orale, sia tuttavia mancata la contestuale redazione e consegna del verbale al trasgressore o la indicazione dei motivi della mancata consegna immediata del verbale, attesa la distinzione logica e giuridica esistente fra i tre momenti dell’accertamento, della verbalizzazione e della consegna della copia del verbale al trasgressore (Cass., Sez. 2^I, 3 giugno 2008, n. 14668);

che, pertanto, ha errato il Giudice di pace a ritenere nulla la contestazione in forma orale, ancorchè seguita dalla notifica del verbale, contenente l’espressa spiegazione dell’omessa consegna immediata del verbale, in quanto dovuta a mancanza del formulario al seguito;

che, cassata la sentenza impugnata, la causa deve essere rinviata al Giudice di pace di Verona, che la deciderà in persona di diverso giudicante;

che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Giudice di pace di Verona, in persona di diverso giudicante.

Redazione