Contabilità in formato elettronico: è regolare purchè i dati relativi all’esercizio in corso siano comunque sempre aggiornati sul pc e in sede di ispezione vengano stampati (Cass. n. 15061/2013)

Redazione 17/06/13
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Ordinanza

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Nel ricorso iscritto a R.G. n. 13378/2011 è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

1) L’Agenzia ricorre per cassazione avverso la sentenza n. 103/25/2010 in data 09.03.2010, depositata il 23 marzo 2010, con cui la Commissione Tributaria Regionale di Bari, **************** di Foggia n. 25, ha parzialmente accolto l’appello dell’Agenzia Entrate, riconoscendo la legittimità delle riprese limitatamente alla tardiva fatturazione di operazioni imponibili e confermando nel resto la decisione di primo grado, che aveva annullato in toto gli avvisi impugnati, relativi ad IVA e sanzioni degli anni 1997 e 1998.

Affida l’impugnazione a tre mezzi.

2) L’intimato non ha svolto difese in questa sede.

3) Il primo motivo, con cui l’Agenzia denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., per non avere la decisione di appello pronunciato su tutti i motivi di censura dalla stessa formulati avverso la sentenza di primo grado, sembra fondato, avuto riguardo all’orientamento giurisprudenziale formatosi alla stregua di pregresse pronunce nelle quali si è affermato, che costituisce una violazione della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, e configura il vizio di cui all’art. 112 c.p.c. (Cass. n. 375/05, n. 12721/04, n. 9159/02), l’omesso esame di specifiche eccezioni fatta valere dalla parte e rilevanti agli effetti della definizione del giudizio, che va fatto valere, come nel caso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

La CTR, infatti, ha analizzato e deciso le doglianze dell’Ufficio, avverso la sentenza di primo grado, nella parte in cui le stesse investivano il periodo d’imposta 1998 e concernevano l’omessa contabilizzazione di ricavi per un ammontare di L. 30.000.000, mentre non ha esaminato e deciso le doglianze relative al periodo d’imposta 1997, e segnatamente, la tardiva fatturazione di operazioni imponibili per lire 213.600.000 e l’effettuazione di liquidazioni periodiche con cadenza trimestrale anzichè mensile.

4) Il secondo mezzo va esaminato tenendo conto del principio secondo cui “In tema di regolarità fiscale della contabilità d’impresa, il D.L. n. 357 del 1994, art. 7, comma 4 ter nella versione anteriore alla riforma introdotta dalla L. n. 342 del 2000, prevede che “a tutti gli effetti di legge la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativa all’esercizio corrente, quando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza”. Ne consegue che la regola e1 la tenuta dei registri contabili su supporti cartacei, anche se a tutti gli effetti di legge è considerata regolare anche la tenuta di essi con sistemi meccanografici in assenza di trascrizione su supporto cartaceo, ma solo limitatamente ai dati relativi all’esercizio corrente e purchè in sede di controlli i registri su supporti magnetici risultino aggiornati e vengano immediatamente stampati su richiesta degli organi competenti.

Pertanto ai fini del riconoscimento del diritto alla detrazione non è irrilevante la scelta della modalità di registrazione (meccanografica o cartacea) dei dati, in quanto la scelta della registrazione meccanografica prevede sempre e comunque la trascrizione su supporto cartaceo, mentre la parificazione degli effetti dalla registrazione meccanografica non trascritta a quelli della registrazione cartacea è espressamente limitata nel tempo (ai dati relativi all’esercizio e condizionata alla stampa immediata a richiesta), non essendo pertanto neppure necessaria alcuna espressa previsione normativa per escludere il diritto alla detrazione in relazione a dati emergenti da registri la cui tenuta, sulla base di quanto sopra esposto, non può essere considerata regolare” (Cass. n.22851/2010, n.22246/2011).

5) Il terzo motivo, con il quale si prospetta violazione del D.P.R. n. 100 del 1998, art. 1 e del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, va esaminato, tenendo conto del fatto che il Giudice di appello, ritenendo e dichiarando non punibile la liquidazione trimestrale, anzichè mensile, nel periodo ottobre-dicembre 2008, a motivo che trattavasi di “irregolarità di natura prettamente formale”, ha inteso applicare la L. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, comma 5 bis, secondo cui non sono punibili “le violazioni che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile dell’imposta e sul versamento del tributo”.

6) Si ritiene che la causa possa essere trattata in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 366 e 380 bis c.p.c., proponendosene la definizione, alla stregua del quadro normativo di riferimento e dei richiamati principi, con l’accoglimento dei primi due motivi, per manifesta fondatezza ed il rigetto del terzo mezzo.

Il Consigliere relatore *****************.

La Corte, vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di causa;

Considerato che alla stregua delle considerazioni svolte e dei principi richiamati in relazione, che il Collegio condivide, il ricorso dell’Agenzia Entrate va accolto, nei sensi e limiti ivi indicati, per manifesta fondatezza e che, per l’effetto, va cassata l’impugnata sentenza;

Considerato, altresì, che il Giudice del rinvio, che si designa in altra sezione della CTR della Puglia, procederà al riesame e quindi, adeguandosi ai richiamati principi, deciderà nel merito ed anche sulle spese del presente giudizio, offrendo congrua motivazione;

Visti gli artt. 360 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia ad altra sezione della CTR della Puglia.

Così deciso in Roma, il 8 maggio 2013.

Redazione