Avvocato antistatario: omessa pronuncia del giudice sulle spese (Cass. n. 16840/2012)

Redazione 03/10/12
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Cassazione civile sezione sesta, Lavoro – 03 Ottobre 2012 – n° 16840

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente chiede la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza di questa Corte n. 14852/2011, che sarebbe consistito nella omessa attribuzione delle spese a favore del difensore antistatario, avv. Z.L., tale dichiaratosi nella memoria ex art. 378 c.p.c., e nell’avere liquidato le spese “in Euro 18,00 oltre Euro 2.500,00 per onorari ed accessori”, anzichè “in Euro 18.00 oltre Euro 2,500,00 per onorari, oltre accessori”;

L’istanza deve ritenersi ammissibile e fondata, quanto alla richiesta di distrazione delle spese, alla stregua dell’orientamento di questa S.C. (cfr. Cass. sez. unite n. 16037/2010 e altre successive) secondo cui nel caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese, il rimedio esperibile è quello della correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c.;

Considerato che la richiesta di distrazione delle spese può essere formulata anche nella memoria ex art. 378 c.p.c. e che la dichiarazione del procuratore di aver anticipato le spese e non riscosso gli onorari ha valore vincolante per il giudice, l’istanza deve essere pertanto accolta disponendo la correzione della sentenza n. 14852/2011 nella parte in cui è stata omessa la distrazione delle spese e degli onorari relativi al giudizio di legittimità, così come liquidati nel dispositivo, in favore dell’avv. Z.L., che se ne era dichiarato antistatario;

Null’altro deve essere disposto in ordine alla suddetta istanza, dovendo l’espressione “liquidate in Euro 18,00, oltre Euro 2.500,00 per onorari ed accessori” intendersi già nel senso voluto dal richiedente, e cioè nel senso che la Corte abbia inteso liquidare la somma di Euro 2.500,00 a titolo di onorari e che a detta somma debbano essere aggiunti gli accessori di legge;

visti gli artt. 391 bis e 380 bis c.p.c.

P.Q.M.

La Corte accoglie l’istanza per quanto di ragione e provvede alla correzione della sentenza n. 14852/2011 disponendo la distrazione delle spese e degli onorari, così come liquidati nel dispositivo della stessa sentenza, in favore dell’avv. Z.L., antistatario. Manda alla Cancelleria per l’annotazione della presente ordinanza sull’originale del provvedimento.

Redazione