Agevolazioni fiscali prima casa: possibile usufruirne per i non residenti a patto che il luogo di lavoro nello stesso comune sia indicato nell’atto del notaio (Cass. n. 21730/2012)

Redazione 04/12/12
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Ordinanza

Svolgimento del processo

La controversia promossa da T. G.T. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dal contribuente contro la sentenza della CTP di Roma n. 44/51/2009 che ne aveva respinto il ricorso avverso l’avviso di liquidazione e sanzioni per la perdita dei benefici fiscali della cd “prima casa”, seguito del mancato trasferimento della residenza.
Il ricorso proposto si articola in due motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 7/11/2012 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il ricorrente ha depositato memoria; il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

 

Motivi della decisione

Con primo motivo il ricorrente assume l’omessa motivazione circa un fatto controverso. La CTR avrebbe omesso di valutare l’eccezione di decadenza sollevata.
La censura è inammissibile sia per difetto di autosufficienza, non risultando trascritto il relativo capo di appello, sia in quanto non formulata con riferimento all’art. 112 c.p.c.. Ed invero, affinché possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronuncia, è necessario, da un lato, che al giudice di merito fossero state rivolte una domanda o un’eccezione autonomamente apprezzabili, e, dall’altro, che tali domande o eccezioni siano state riportate puntualmente, nei loro esatti termini, nel ricorso per cassazione, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo o del verbale di udienza nei quali le une o le altre erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primo luogo, la ritualità e la tempestività, e, in secondo luogo, la decisività (Sez. U. Sentenza n. 15781 del 28/07/2005). Tali elementi non sono desumibili dal contenuto del ricorso laddove la parte deduce unicamente “la Commissione Tributaria Regionale ha omesso di valutare l’eccezione di decadenza sollevata dal ricorrente in ragione del fatto che l’Ufficio delle Entrate ha esercitato la pretesa creditoria oltre il termine di tre anni dalla registrazione dell’atto…”.
D’altro canto la censura non risulta formulata nel rispetto dei principi affermati da questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 7871 del 18/05/2012) secondo cui l’omessa pronunzia da parte del giudice di merito integra un difetto di attività che deve essere fatto valere dinanzi alla Corte di cassazione attraverso la deduzione del relativo “error in procedendo” e della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., non già con la denuncia del vizio di motivazione ex art. 360, n. 5 cod. proc. civ.
Con secondo motivo il ricorrente assume la violazione dell’art. 74 e 76 del d.P.R. 131/86 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. La CTR non avrebbe considerato l’atto integrativo del 12/2/2002 in quanto non registrato; la copia registrata non sarebbe in possesso del ricorrente per causa a lui non imputabile.
La censura è inammissibile in quanto priva di specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le norme indicate dal ricorrente. Peraltro la mancata produzione dell’atto registrato non costituisce l’unica ratio a base della decisione in quanto la CTR ha respinto l’appello sul rilievo che “tale requisito – luogo on cui l’acquirente svolge attività lavorativa – deve essere indicato nell’atto di notaio e dimostrato con la presentazione contestuale della documentazione attestante il possesso dei requisiti dei requisiti e che con l’atto di rettifica “il contribuente, prima della notifica dell’avviso fiscale, avrebbe dovuto
indicare che l’immobile era ubicato nel luogo in cui svolgeva attività lavorativa” o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità.
Consegne da quanto sopra il rigetto del ricorso
La natura della controversia e le circostanze che caratterizzano la vicenda giustificano la compensazione delle spese tra le parti.

 

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso dichiarando compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, 7/11/2012.

Redazione