sentenza N. 74/07 del 15.1.207dep. 26.1.2007 della Corte di Appello di Lacce sez. Lavoro

sentenza 10/05/07
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La Corte di Appello di Lecce – Sezione Lavoro sent. N. 74/07 del 15.1.207dep. 26.1.2007   Pres.  relatore dott. ******** **********
 
Massime
o      La  costituzione della parte appellata sana la eventuale nullità della notifica e tale sanatoria opera ex tunc .
o       La nullità della citazione per omessa od incerta determinazione del petitum (art. 164, comma 40, c.p.c), inteso, sotto il profilo formale ,e sotto quello sostanziale,  non sussiste qualora, nell’atto introduttivo del giudizio, non sia stata esattamente quantificata, monetariamente, la pretesa, se l’attore abbia indicato i titoli dai quali la stessa trae fondamento, permettendo in tal modo al convenuto di formulare in via immediata ed esauriente le proprie difese " e nel nuovo rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell’oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l’omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è invece necessario che ne sia impossibile l’individuazione attraverso l’esame complessivo dell’atto, effettuabile anche d’ufficio
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
La Corte di Appello di Lecce – Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
1) dott.Vittorio ********** – Presidente rel.
2) dott.******** ******** –Consigliere
3) dott.Piergiorgio Buccarella -Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile in materia di lavoro, in grado di appello, iscritta al n. 3371/2005 del Ruolo Generale Sez. Lav. App., promossa
D A
F.L.,rappresentata e difesa dall’avv. *****************************, come da mandato in atti. APPELLANTE
C O N T R O
C .DI B.U.E LI F., in persona del suo Presidente pro-tempore dott. G. P. rappresentato e difeso dall’avv. Silvestro *******, come da mandato in atti. APPELLATO
OGGETTO: inquadramento superiore e differenze retributive.
APPELLO avverso del Tribunale di Lecce n. 6608/05 del 5.10.2005.sentenza
Alla udienza del 15.1.2007 la causa è stata decisa in maniera non definitiva sulle conclusioni come in atti riportate.
SVOLGIMTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 5.4.2004 P. L. dipendente del C.di B.U. Li F. dal 1970, premesso che era stata inquadrata dal 1989 nella fascia V, livello 1°A, ed aveva ottenuto in seguito, per effetto di sentenza del Pretore di Lecce del 27.6.97, l’inquadramento nella fascia funzionale VI del C.C.N.L. di categoria, al livello 3° dall’1.8.89, al livello 2° dall’1.8.92 ed al livello 1° dall’1.8.96; che era stata di fatto adibita, almeno a decorrere dal 1980, alle mansioni superiori poi riconosciute, riconducibili alla fascia funzionale VI, avendo svolto le attività come descritte in ricorso; tanto premesse, chiedeva al Giudice del Lavoro di Lecce il riconoscimento in suo favore del diritto all’inquadramento nella VI fascia funzionale sin dal 1980 e la condanna del convenuto al pagamento delle differenze retributive dovute per il periodo dal 1980 all’agosto 1989, oltre accessori.
Si costituiva il C. di B.U.LiF. ed eccepiva la litispendenza, avendo la ricorrente proposto altro ricorso in data 15.4.2003; deduceva, altresì, la improcedibilità del ricorso per mancato esperimento del tentativo di conciliazione, nonché la nullità dello stesso per omessa quantificazione della pretesa creditoria, l’inammissibilità della domanda per precedente giudicato e l’avvenuta prescrizione dei diritti azionati: contestava nel merito la fondatezza della domanda.
Il Tribunale di Lecce, quale Giudice del Lavoro, con sentenza del 25.10.2005, dichiarava la nullità del ricorso e compensava le spese.
Proponeva appello la P.con ricorso depositato il9.12.2005 e deduceva la errata applicazione delle norme in materia di interpretazione della legge, del rito e degli accordi e contratti collettivi di lavoro, oltre che delle norme di interpretazione delle prove, nonché la insufficienza e contraddittorietà della motivazione.
In particolare, rilevava che tutta l’impostazione  del ricorso introduttivo, le richieste conclusive e la documentazione posta a supporto integravano pienamente la validità ed efficacia della domanda;  all’uopo, richiamava la precedente sentenza del Pretore di Ugento, che aveva riconosciuto la sussistenza del diritto per il periodo successivo al 1989.
Chiedeva, pertanto, in riforma della impugnata sentenza, l’accoglimento della domanda a suo tempo proposta.
Controparte si costituiva con memoria depositata il 18.10.2006 ed eccepiva innanzi tutto la nullitàdella notifica del ricorso in appello, perché effettuata alla parte personalmente.
Nel merito,contestata la fondatezza della impugnazione, della quale chiedeva l’integrale rigetto.
Alla odierna udienza di discussione, la causa veniva decisa in maniera non definitiva, sulla base delle conclusioni di cui in atti, come da separati dispositivo e contestuale ordinanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La eccezione di nullità della notifica del ricorso in appello, come formulata dal C. appellato, è infondata.
Ed invero, secondo la giurisprudenza della S.C., "ai sensi dell’art. 330, comma 1, c.p.c., che stabilisce, per quanto riguarda il luogo dl. notificazione dell’impugnazione, un rigoroso ordine di priorità con carattere di tassatìvità, la notificazione <presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio,> assume rilievo, ai fini della determinazione del luogo di notifica dell’impugnazione, solo in mancanza di una specifica dichiarazione di residenza o elezione di domicilio nell’atto di notificazione della sentenza; ne consegue che, in caso di notifica effettuata in violazione della suddetta disposizione e di mancata costituzione dell’appellato, il giudice dell’appello, verificata la nullità della vocativo in ius – la quale provoca la nullità dell’intero giudizio di impugnazione, qualora esso prosegua nonostante l’assoluto difetto di contraddittorio – deve, ai sensi dell’art. 291, comma 1, c.p.c., fissare all’appellante un termine perentorio per il rinnovo della notificazione" (Cass. 15.12.94 n. 10759).
Da tale massima, quindi, si ricava che, comunque, la costituzione della parte appellata sana la eventuale nullità della notifica; e tale sanatoria opera ex tunc (Cass. 29.1.93 n. 1114), ferma restando la tempestività dell’appello nel rito del lavoro, come risultante dalla data dì deposito del ricorso.
Entrando nel merito, il giudice di primo grado ha dichiarato la nullità del ricorso introduttivo per la mancata quantificazione del credito vantato.
Orbene, secondo la prevalente giurisprudenza della S.C., "la nullità della citazione per omessa od incerta determinazione del petitum (art. 164, comma 40, c_p.c),, inteso, sotto il profilo formale, come il provvedimento giurisdizionale richiesto dall’attore, e, sotto quello sostanziale, come il bene della vita del quale si chiede il riconoscimento, non sussiste qualora, nell’atto introduttivo del giudizio, non sia stata esattamente quantificata, monetariamente, la pretesa, se l’attore abbia indicato i titoli dai quali la stessa trae fondamento, permettendo in tal modo al convenuto di formulare in via immediata ed esauriente le proprie difese " (Cass. 5.4.2005 n. 7074).
Più in particolare, "nel nuovo rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell’oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l’omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è invece necessario che ne sia impossibile l’individuazione attraverso l’esame complessivo dell’atto, effettuabile anche d’ufficio e in grado d’appello con apprezzamento del giudice del merito censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione" (Cass. 23.3.2004 n. 5794).
Addirittura, secondo Cass. 21.9.2004 n. 18930 e Cass. 9.8.2003 n. 12059, l’esame complessivo dell’atto può essere effettuato "eventualmente anche alla luce della documentazione allegata al ricorso e in quanto indicata, pur se non notificata unitamente al ricorso stesso".
Ed ancora: "Nel rito del lavoro, l’onere della determinazione dell’oggetto della domanda, fissato a pena di nullità dell’atto introduttivo dall’art. 414 n.. 3 c.p.c., deve ritenersi osservato, con riguardo alla richiesta di pagamento di spettanze retributive, qualora l’attore indichi relativi titoli, ponendo così il convenuto in condizione di formulare immediatamente ed esaurientemente le proprie difese, mentre resta a tal fine irrilevante la mancanza di un’originaria quantificazione monetaria delle suddette pretese, anche in considerazione della facoltà dell’attore medesimo di modificarne l’ammontare in corso di causa, nonché dei poteri spettanti al giudice, pure in ordine all’individuazione dei crediti fatti valere" (Cass. 20.3.2004 n. 5649).
Si aggiunga, infine, che, secondo le Sez. Un. dellaS.C. (sentenza n. 11353 del 17.6.2004), in caso di mancata specificazione degli elementi dì fatto e di diritto posti a base della domanda, la nullità del ricorso deve ritenersi sanabile ex art. 164, comma 5°, C.P.C. (norma estensibile anche al processo del lavoro); sicché, "la mancata fissazione di un termine perentorio da parte del giudice, per la rinnovazione del ricorso o per l’integrazione della domanda, e la non tempestiva eccezione di nullità da parte del convenuto ex art. 157 c.p.c., del vizio dell’atto, comprovano l’avvenuta sanatoria della nullità del ricorso dovendosi ritenere raggiunto lo scopo ex art. 156, comma 2°, c.p.c.".
Orbene, alla stregua di siffatti principi, è evidente che il giudice di primo grado è incorsoin errore nel dichiarare la nullità del ricorso introduttivo del giudizio.
Innanzi tutto, la eccezione di nullità della domanda per indeterminatezza della stessa non è stata dal C. tempestivamente proposta.
La prima udienza di discussione, infatti, era stata fissata per il 18.1.2005 ed il C. si è, costituito tardivamente con memoria depositata il 15.1.2005. La dedotta nullità, pertanto, deve comunque intendersi sanata.
In ogni caso, la P. ha, nel ricorso introduttivo, sufficientemente ed esaurientemente esposto tutti gli elementi in fatto e in diritto a sostegno della sua domanda.
Ha indicato i periodi lavorativi e le fasce funzionali riconosciutele; ha indicato le mansioni di concetto alle quali era adibita sin dal 1980, esponendo dettagliatamente le varie attività cui era preposta; ha citato il precedente giudicato, che le riconosceva sin dal 1980 la fascia funzionale VI, 4° livello; ha indicato il C.C.N.L. di categoria, citandone addirittura gli artt. 58 e 60; ha chiesto l’inquadramento nella VI fascia funzionale sin dal 1980 ed il riconoscimento delle differenze retributive dovute dal 1980 all’agosto 1989, facilmente determinabili con una semplice C.T.U., espressamente richiesta; ha infine indicato tutti i documenti allegati, tra cui copia del precedente ricorso giudiziario innanzi al Pretore di Ugento(in cui sono dettagliatamente esposte tutte le mansioni svolte presso il Consorzio ed è richiamato il C.C.N.L. del 4.11.88), copia della C.T.U. del dott. G. (incui sono indicate le effettive mansioni svolte dalla P. dall’1.8.80 in poi), copia della sentenza del Pretore di Ugentoin data 27.6.97 e copia dell’estratto del C.C.N.L. invocato.
Alla stregua delle svolte considerazioni, pertanto, il ricorso proposto dalla P. con atto depositato il 5.4.2004 è pienamente valido ed efficace e va esaminato nel merito.
L’appellante ha posto a base delle proprie rivendicazioni la sentenza del Pretore del Lavoro di Lecce, Sezione Distaccata di Ugento, del 27.6.97, passata in giudicato, con cui è stato dichiarato il diritto di essa appellante all’inquadramento nella VI fascia funzionale del C.C.N.L. di categoria, 3° livello dall’1.8.89 al 31.7.92, 2° livello dall’1.8.92 al 31.7.96 e 1° livello dall’1.8.96 in poi.
Nella motivazione della sentenza si dice anche che "dall’istruttoria espletata è effettivamente emerso che la ricorrente fin dal 1980 è stata addetta a compiti propri dei c.d. impiegati di concetto inquadrati nella 6^ fascia funzionale del C.C.N.L.", trattandosi di personale che, "con iniziativa ed autonomia operativa provvede alla istruttoria amministrativo-contabile, tecnica ed agraria ed alla conseguente definizione degli atti necessari curandone i relativi adempimenti organizzativi.
Nella sentenza suindicata si dice essere emerso che "la P.era addetta: a) alle volture catastali consistenti nella annotazione su appositi cartellini dei nuovi proprietari dei fondi in caso di compravendita di quest’ultimi (previa verifica nell’atto di compravendita esibito se lo stesso aveva avuto ad oggetto il trasferimento o meno della piena proprietà) e nella rettifica dei cartellini dei contribuenti interessati nel caso in cui la compravendita avesse comportato un frazionamento dei fondi (v. dichiarazioni rese dai testi….. )  b) al servizio di rimborso dei contributi pagati in eccedenza, previa istruzione della pratica con acquisizione della documentazione dei contribuenti e riscontro dell’asserito eccesso, operazione comportante quindi la verifica della correttezza dell’operato dei. Consorzio nell’imposizione del tributo (v. dichiarazioni del teste…..) ".
‘Tutti i testi – è detto ancora nella sentenza – hanno concordemente dichiarato che la ricorrente provvedeva alla istruttoria amministrativo-contabile delle pratiche relative alle attività predette con autonomia operativa.
Il Pretore di Ugento ha riconosciuto il diritto a partire dal 1989, in quanto la P. aveva limitato la domanda a quel periodo, senza estenderla al periodo precedente.
Il C. ha eccepito la improcedibilità del ricorso per il mancato esperimento del tentativo di conciliazione, nonché la intervenuta prescrizione e la litispendenza, ma le eccezioni non possono essere prese in considerazione, perché – come innanzi detto – in primo grado il Consorzio si è costituito tardivamente, sicché, a norma dell’art. 416, comma 2°, c.p.c., è decaduto dal proporle.
Pertanto, alla luce degli accertamenti già compiuti dal Pretore di Ugento, si deve affermare che la P. ha svolto le mansioni superiori sin dall’1.8.80; e ciò nonostante all’epoca non fosse in possesso del titolo di studio contrattualmente richiesto per le mansioni superiori.
All’uopo, ha affermato la S.C, che "la mancanza del titolo di studio o altro requisito analogo previsto per l’attribuzione di una qualifica superiore non esclude 1’acquisibilità della medesima e, di regola, delle corrispondenti mansioni, ai sensi dell’art. 2103, comma 1, c.c., nel caso di effettivo esercizio delle relative mansioni per il periodo minimo prescritto; tuttavia l’esercizio delle mansioni corrispondenti alla qualifica superiore conferita resta precluso qualora il titolo di studio o altro requisito analogo sia richiesto, da norme inderogabili, per lo svolgimento di determinate attività" (Cass. 14.6.2002 n. 8606).
Nella specie, non risultache il titolo di studio per il riconoscimento della qualifica superiore fosse richiesto da norme inderogabili.
Si deve, pertanto, affermare che la P.ha svolto mansioni inquadrabili nella VI fascia funzionale, 3° livello, del C.C.N.L. di categoria dall’1.8.80 sino al 31.7.89; in conseguenza, il C. va condannato al pagamento, in favore della suddetta P.delle relative differenze retributive, da accertarsi a mezzo di C.T.U. contabile, che viene disposta con separata contestuale ordinanza. Spese al definitivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce – Sezione Lavoro;
Visto l’art. 437 c.p.c.;
non definitivamente pronunciando sull’appello proposto con ricorso del 9.12.2005 da P.L. nei confronti del C.di B.U.Li F.,avverso la sentenza del 25.10.2005 del Tribunale di Lecce, così provvede:
Accoglie l’appello e, per l’effetto, dichiara che la P. ha svolto mansioni inquadrabili nella VI fascia funzionale, 3° livello, del C.C.N.L. di categoria dall’1.8.80 al 31.7.89; in conseguenza, condanna il C. appellato al pagamento, in favore della suddetta P. delle relative differenze retributive dovute, oltre interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione del diritto al da quantificare a mezzo di C.T.U. contabile.saldo, differenze
Spese al definitivo.
Così deciso in Lecce il 15.1.2007.
IL PRESIDENTE Esten
F.to Vittorio ********** 
Il cancelliere C1 super
F.to ****** *********
 

sentenza

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