sentenza n. 509/2005, pubblicata il 31.10.2005 : dichiara il difetto di giurisdizione in favore del G.A. in sede di giurisdizione esclusiva, ex art. 33 D.lgs. 80/98, come riscritto dalla Corte Costituzionale con sent. 204/2004, in materia di pubblici serv

sentenza 22/12/05
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

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IL TRIBUNALE CIVILE DI MODICA in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa **************, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1129/2001 R.G., cui ? riunita la causa civile iscritta al n. 79/2002 R.G., promosse entrambe

DA

*** *** S.R.L., corrente in Modica nella c.da *** n. 10/A, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Modica nella via S. Cuore n. 171, presso lo studio dell?avv. ************, che la rappresenta e difende giusta procura in atti

opponente

CONTRO

AZIENDA UNITA? SANITARIA LOCALE n. 7 di RAGUSA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Modica nella via Resistenza Partigiana (presso l?Ufficio legale A.U.S.L.) e rappresentata e difesa ? giusta procura in atti ? dall?avv. ************** del foro di Ragusa

opposto

All?udienza del 23 maggio 2005, le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti ed il G.U., assegnati i termini di cui all?art. 190 c.p.c., poneva la causa in decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata in data 13.12.2001, la *** *** s.r.l., corrente in Modica nella c.da *** n. 10/A, in persona del legale rappresentante pro-tempore, conveniva in giudizio, innanzi a questo Tribunale, l?Azienda Unit? Sanitaria Locale n. 7 di Ragusa, anch?essa in persona del legale rappresentante pro-tempore, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 211/2001 emesso dal Presidente del medesimo Tribunale in data 24.10.2001 e notificato il d? 8.11.2001, con il quale le era stato intimato di pagare, in favore dell?odierna opposta, la complessiva somma di 23.407.693 delle vecchie Lire, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.

In particolare, esponeva:

che il preteso credito dell?opposta riguardava il pagamento dei contributi ?relativamente al periodo compreso tra gennaio 2000 e luglio 2001 ? per l?attivit? di ispezione e controllo ***, effettuata dal Settore Veterinario A.U.S.L. n. 7 di Ragusa, ai sensi del D.lgs. 432/98;

che difettava la giurisdizione del giudice ordinario, rientrando piuttosto la controversia nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi, ex art. 33 D.lgs. 80/1998;

che, invero, nella specie, veniva in rilievo la prestazione da parte di una pubblica amministrazione, e segnatamente della A.U.S.L. n. 7 di Ragusa, di un servizio rivolto ad un pubblico di utenti di un determinato mercato (per ci? stesso pubblico), dietro il pagamento di somme prefissate da apposito provvedimento amministrativo;

che, del resto, la pretesa fatta valere nel presente giudizio, relativa alla determinazione del corrispettivo del servizio fornito dalla A.U.S.L. opposta a mezzo del proprio Servizio Veterinario, costituiva oggetto di controversia gi? all?esame del giudice amministrativo (T.A.R. Sicilia ? Sezione di Catania), che aveva ritenuto la propria giurisdizione, adottando peraltro provvedimenti cautelari;

che la *** *** s.r.l., titolare di attivit? di allevamenti avicoli per la produzione e la vendita di *** macellate, aveva corrisposto ? secondo la normativa di cui al D.lgs. 51/92 ? il contributo dovuto per le spese di ispezione e controllo sanitari, effettuati dal servizio veterinario delle unit? sanitarie locali e determinato in ragione di ogni capo sottoposto a macellazione (art. 4 D.lgs. 51792);

che, intervenuto il D.lgs. 432/98, l?opposta aveva provveduto, con deliberazione n. 2910 del 20.5.1999, a fissare il contributo da richiedere ai fruitori delle prestazioni sanitarie veterinarie nella misura di 51.611 delle vecchie Lire in ragione oraria, con l?aggiunta di un ulteriore 18%, pari a ?. 9.289, pervenendosi cos? alla somma complessiva di 60.900 della vecchia moneta, oltre alla contribuzione dovuta per un?ora ed indipendentemente dalla durata delle prestazioni per ogni accesso;

che, nella determinazione in concreto dei nuovi corrispettivi dovuti, l?opposta amministrazione aveva provveduto in maniera del tutto immotivata, senza alcuna specifica istruttoria ed in assenza di formale proposta da parte del veterinario competente;

che il T.A.R. Catania, con ordinanza in data 1992/99, aveva sospeso l?efficacia della deliberazione impugnata;

che, con successivo atto, la A.U.S.L. n. 7 di Ragusa aveva trasmesso copia del D.A. n. 32964 del 17.10.2000, modificativo del decreto n. 30251 del 12.10.1999, invitando i veterinari ufficiali a voler procedere, dal d? 1.1.2001, al calcolo dei contributi per le prestazioni rese ai sensi del D.lgs. 432/98, tenendo conto del nuovo costo del servizio nella misura di ?. 92.200 per ora;

che, tuttavia, nessun ulteriore provvedimento di determinazione della tariffa del costo del servizio era stato adottato dalla predetta A.U.S.L., sicch? non poteva trovare applicazione l?indicazione del costo orario del servizio, in pendenza della sospensione dell?efficacia dell?unica deliberazione con la quale era stato disposto il rimborso del costo del servizio in termini orari piuttosto che per capo macellato;

che l?opponente, tenuto conto della pronuncia cautelare del T.A.R., aveva continuato a corrispondere all?opposta il corrispettivo del servizio nella misura determinata per capo macellato;

che, in ogni caso, la pretesa creditoria non era supportata da alcun riscontro probatorio, non essendo sufficienti le bollette emesse dalla stessa A.U.S.L., senza alcuna dimostrazione della corrispondenza con le tariffe del costo del servizio valevoli ed efficaci.

Indi chiedeva, preliminarmente, la declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice ordinario e, nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e compensi.

Si costituiva la A.U.S.L. n. 7 di Ragusa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, e rilevava:

che i contributi richiesti con il decreto ingiuntivo, ai sensi dell?art. 1, comma 6, del D.lgs. 432/1998, costituivano entrate pubbliche di natura tributaria, come tali rientranti nella giurisdizione ordinaria del tribunale, a mente dell?art. 9, comma 2, c.p.c.;

che il giudizio intrapreso dalla *** *** s.r.l. innanzi al T.A.R. Catania, con ricorso n. 3450/99 R.G., era stato definito con decreto presidenziale del medesimo T.A.R. n. 141/00, cos? travolgendo l?efficacia meramente provvisoria dell?ordinanza cautelare;

che quindi l?atto deliberativo n. 2910 del 20.5.1999 era pienamente valido ed efficace.

Indi chiedeva, dichiarata la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, il rigetto dell?opposizione e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese e compensi.

Con ordinanza in data 24.7.2001, il G.I. disponeva, per connessione oggettiva e soggettiva, la riunione alla causa n. 1129/2001 R.G. di quella iscritta al n. 79/2002, proposta dalla *** *** s.r.l. nei confronti dell?Azienda Unit? Sanitaria Locale n. 7 di Ragusa, per l?opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 234/2001 emesso dal Presidente di questo Tribunale in data 24.11.2001 e notificato il d? 27.12.2001, con il quale le era stato intimato di pagare, in favore dell?odierna opposta, la complessiva somma di 12.798.644 delle vecchie Lire, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di contributi ? relativamente al periodo compreso tra giugno e dicembre 1999 ? per l?attivit? di ispezione e controllo ***, effettuata dal Settore Veterinario A.U.S.L. n. 7 di Ragusa, ai sensi del D.lgs. 432/98.

Nel giudizio n. 79/2002 R.G. la A.U.S.L. n. 7 di Ragusa si era costituita, spiegando le medesime difese e formulando le medesime conclusioni di cui alla causa n. 1129/2001 R.G..

Con ordinanza in data 5-8.6.2004, il G.I., ritenuto che la decisione sulla questione attinente alla giurisdizione sollevata da parte opponente, e comunque rilevabile d?ufficio in qualunque stato e grado del processo ex art. 37 c.p.c., rinviava le due cause riunite per la precisazione delle conclusioni.

All?udienza del 23 maggio 2005, le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti ed il G.U., assegnati i termini di cui all?art. 190 c.p.c., poneva la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, va esaminata la questione relativa alla sussistenza o meno della giurisdizione del giudice ordinario a conoscere la controversia che ci occupa.

A tali fini ? necessario individuare con esattezza l?oggetto del contendere: trattasi di domanda di pagamento dei contributi ai sensi del D.lgs. 432/98, dei quali il debitore contesta, tuttavia, non la debenza (e quindi l?an), bens? i criteri di determinazione (e perci? il quantum), siccome applicati con deliberazione della A.U.S.L. n. 7 di Ragusa n. 2910 del 20.5.1999 e, conseguentemente, posti a base del decreto ingiuntivo opposto.

Secondo parte opposta, competente a conoscere di detta domanda sarebbe il Tribunale ordinario, investito della competenza esclusiva per le cause in materia di imposte e tasse, a mente dell?art. 9, comma 2, c.p.c..

Il rilievo ? infondato: premesso che restano comunque sottratte alla competenza del tribunale le controversie relative ai tributi di competenza delle commissioni tributarie ex art. 2 D.lgs. 546/92, non v?? dubbio che l?art. 9 c.p.c. va coordinato con le altre norme dell?ordinamento giuridico positivo che fissano i limiti esterni della magistratura ordinaria, prevedendo ? per quel che qui interessa – ipotesi di giurisdizione dei giudici amministrativi.

Il riferimento riguarda, in particolare, l?art. 33 del D.lgs. 80/98, come sostituito dall?art. 7, lettera a, L. 205/1999 e rimodulato a seguito dell?intervento additivo-demolitorio della Corte Costituzionale, con la sentenza n. 204 del 2004 (la quale ? senz?altro applicabile anche ai giudizi in corso, attesa l?efficacia retroattiva propria delle sentenze della Consulta che dichiarano l?illegittimit? costituzionale di una norma: v. art. 30 L. 87/1953; si veda altres? al riguardo la recente decisione del Consiglio di Stato n. 6239 del 31.8.2004).

Orbene, il Giudice delle Leggi ha ritenuto incostituzionale – per contrasto con l?art. 103 della Costituzione – la predetta disposizione, nella parte in cui devolveva alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ?tutte le controversie in materia di pubblici servizi?; la Consulta ha piuttosto circoscritto la giurisdizione esclusiva del G.A. alle sole controversie in materia di pubblici servizi, che siano relative 1) a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennit?, canoni ed altri corrispettivi; 2) a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo disciplinato dalla L. 241/90; 3) all?affidamento di un pubblico servizio (come gi? previsto dall?art. 33, comma 2, lett. d); ed infine, 4) alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore (come gi? previsto dall?art. 33, comma 2, lett. c).

Nei predetti termini ? stato riscritto il comma 1 dell?art. 33 in questione, mentre ? stato interamente colpito da censura di illegittimit? costituzionale il comma 2 del medesimo articolo.

Lo spirito della recente pronuncia della Corte Costituzionale ? quello di ravvisare la sussistenza della giurisdizione esclusiva del G.A. ex art. 33 D.lgs. 80/98 solo allorch?, da un lato, si sia al cospetto di un pubblico servizio, oggettivamente inteso come attivit? destinata ad una platea indifferenziata di utenti, e dall?altro, la pubblica amministrazione agisca in veste autoritativa.

Occorre in particolare, quanto al secondo profilo, che la posizione soggettiva del privato si atteggi prevalentemente in termini di interesse legittimo (e cio? partecipi della medesima natura della situazione giuridica del cittadino tutelabile innanzi al giudice amministrativo in sede di giurisdizione generale di legittimit?), non essendo sufficiente il generico coinvolgimento di un pubblico interesse nella controversia.

In definitiva, si vuole recuperare l?essenza originaria (voluta dal Costituente) della giurisdizione amministrativa esclusiva, caratterizzata dall?esistenza di un ?nodo gordiano? tra diritti soggettivi ed interessi legittimi in capo al privato, tale che la prevalenza dell?interesse legittimo, in ragione della condizione di subordinazione del privato medesimo rispetto alla autorit? amministrativa, assoggetta necessariamente, ma eccezionalmente, alla cognizione del giudice amministrativo anche il diritto soggettivo che in via occasionale si trovi coinvolto nella controversia.

Orbene, nella specie, la causa riguarda la prestazione di un pubblico servizio, e segnatamente del servizio di ispezione e controllo veterinario degli animali, effettuato dalle A.U.S.L., a mezzo dell?ufficio veterinario, nei confronti della sfera di soggetti che lavorano nel mercato degli animali vivi e dei prodotti di origine animale.

Per la prestazione di detto servizio il D.lgs. 432/98 prevede la corresponsione di contributi, stabiliti (su base unitaria) negli allegati A, B e C del medesimo decreto e secondo le modalit? ivi indicate (art. 1); a determinare l?ammontare del contributo dovuto in relazione al servizio in concreto svolto? ?, secondo le rispettive competenze, il veterinario ufficiale dell?azienda sanitaria locale, ovvero il veterinario del posto di ispezione frontaliera, tenuto conto delle modalit? tecniche di determinazione e di versamento stabilite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro della sanit?, da adottarsi entro quindici giorni dall?entrata in vigore del decreto legislativo n. 432/98 (art. 6).

Nel caso in scrutinio, l?azienda beneficiaria del servizio, odierna opponente, lamenta l?illegittimit? della determinazione dei contributi alla stessa richiesti, determinazione operata dalla A.U.S.L. n. 7 di Ragusa ? Assessorato Sanit? con la delibera n. 2910 del 20.5.1999: in particolare, viene censurata la quantificazione delle somme dovute in ragione oraria, piuttosto che per capo di bestiame macellato.

Alla luce di ci?, ? indubbio che la controversia su cui questo giudice ? chiamato, in via principale, a pronunciarsi abbia ad oggetto la legittimit? o meno di detta delibera in relazione ai parametri legislativi e regolamentari vigenti in materia; si discute, cio?, dell?esercizio, corretto o meno, del potere amministrativo conferito all?ente pubblico, A.U.S.L., dal D.lgs. 432/98; solo occasionalmente alla soluzione di tale questione ? connessa la pronuncia su un diritto soggettivo, quale ? il diritto di credito pecuniario dell?azienda sanitaria locale.

Invero, la giurisdizione del giudice ordinario si sarebbe potuta ravvisare nella diversa ipotesi in cui il privato debitore avesse contestato l?esistenza stessa del credito, deducendo ? ad esempio ? di non aver mai ricevuto il servizio di cui si discute; in tal caso, si sarebbe trattato di conoscere in via principale della pretesa creditoria, di natura squisitamente patrimoniale.

Poich? invece la contestazione inerisce al quantum debeatur, la cui determinazione dipende dall?esercizio di un potere amministrativo autoritativo, anche il diritto soggettivo incidentalmente coinvolto nella controversia rimane attratto alla cognizione del giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva.

In particolare, si ritiene che la fattispecie sub judice rientri, secondo la riformulazione? dell?art. 33 D.lgs. 80/98 operata dalla Consulta, nel novero delle controversie in materia di pubblici servizi, in particolare ?relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione?, apparendo chiara la veste di autorit? che l?amministrazione assume con il proprio agere provvedimentale, di fronte al quale il privato cittadino non si trova in una posizione di pari-ordinazione; non ? invece pertinente il riferimento alla parte della norma, siccome riscritta dal Giudice delle Leggi, che sottrae alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie ?concernenti indennit?, canoni ed altri corrispettivi?, atteso che l?esclusione in parola riguarda le sole controversie ?relative a concessioni di pubblici servizi?, ipotesi non ricorrente nella fattispecie in esame.

Va pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione di questo giudice ordinario, in favore della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell?art. 33 del D.lgs. 80/98, nel testo modificato dall?art. 7 della L. 205/2000 e risultante dall?intervento della Corte Costituzionale con sentenza n. 204 del 6 luglio 2004; conseguentemente vanno revocati i decreti ingiuntivi opposti.

Considerata la recente dichiarazione di incostituzionalit? della norma applicabile nel presente giudizio, si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 1129/2001 R.G., cui ? riunita la causa civile iscritta al n. 79/2002 R.G.,

in accoglimento dell?opposizione proposta dalla *** *** s.r.l., corrente in Modica nella c.da *** n. 10/A, con citazione notificata, rispettivamente, in data 13.12.2001 e in data 22.1.2002, avverso il decreto ingiuntivo n. 211/2001 emesso dal Presidente di questo Tribunale in data 24.10.2001 in favore della A.U.S.L. n. 7 di Ragusa e, rispettivamente, avverso il decreto ingiuntivo n. 234/2001 emesso dal medesimo Presidente in data 24.11.2001 in favore della stessa A.U.S.L. n. 7 di Ragusa,

DICHIARA il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell?art. 33 del D.lgs. 80/98, nel testo modificato dall?art. 7 della L. 205/2000 e risultante dall?intervento della Corte Costituzionale con sentenza n. 204 del 6 luglio 2004; conseguentemente, REVOCA gli opposti decreti ingiuntivi.

COMPENSA interamente tra le parti le spese processuali.

Cos? deciso in Modica in data 31 ottobre 2005.

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Il Giudice Unico

Dott.ssa **************

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