Sentenza in materia di Irpef

sentenza 08/11/07
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Massima

L’ A.F. non può sulla base dell’indennità di disoccupazione agricola determinare anche il reddito del lavoratore che avrebbe percepito per le giornate di lavoro tenendo presente la paga sindacale : deve fare sempre , seri e ponderati accertamenti e non ricorrere solo ed unicamente a supposizioni e/o induzioni .

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FATTO E DIRITTO

Ø     M. A. con atto dei 14.09.98 impugnava l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio in assenza di presentazione di dichiarazione annuale dei redditi per l’anno 1993  gli determinava un reddito di £ 16.448.000 con una imposta accertata di £ 2.060.000, derivante da:.

£. 11.804.878

n. 151 giornate lavorative a £.78.178

£.   4.644.000 

a titolo di Disoccupazione agricola speciale dall’Inps

£..16.448.158

Totale

                        Deduceva di non aver presentato la dichiarazione dei redditi perchè in tal senso consigliato dal sindacato. Comunque precisava e documentava che se l’ avesse presentato la stessa si sarebbe conclusa con un rimborso di £. 442.000.

            Infatti nel 1992 aveva percepito un reddito di £. 11.893.000 ( e non £. 16.448.000 come aveva accertato l’Ufficio ).

        In particolare:

£ .7.249.000

come lavoratore giornaliero dipendente della X.Y. con una ritenuta fiscale di £. 1.200.000

Allegava il mod. 530 pervenutegli dalla X..Y

£. 4.644.000 

A titolo di Disoccupazione agricola dall’Inps

£. 11.893.000

Totale reddito percepito

            Calcolava quindi:

l’imposta lorda dovuta 

 £.    1.752.000

le detrazioni d’imposta a cui aveva diritto

 £.       994.000

 

l’imposta netta dovuta

£.        758.000

 

la ritenuta d’ acconto operata dalla X.Y. che sottraeva

 

£.     1.200.000

 determinava quanto doveva ricevere a rimborso

£.   442.000

           

            Denunciava quindi il comportamento omissivo dell’ Ufficio che invece di applicare le disposizioni di cui all’ art 32 del D.P.R. 29.9.73 n. 600 punto 3 ,parte I, punto 4(invitare i contribuenti ,indicando il motivo a esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti ) aveva proceduto all’accertamento induttivo non evitando così il contenzioso.

            Concludeva quindi con la richiesta dell’ annullamento dell’avviso di accertamento in questione .

Ø      L’Ufficio si costituiva e chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese.

Ø           La Commissione riteneva il ricorso inammissibile e condannava il ricorrente alle spese di giudizio che liquidava in €. 200 .

        In motivazione evidenziava che , a fronte dell’avviso con il quale l’Ufficio aveva rilevato la mancata presentazione della dichiarazione per l’anno 1993 da parte del contribuente ed aveva determinato il reddito sulla base di quanto segnalato dell’Inps circa le giornate lavorative indennizzate e della retribuzione sindacale prevista per la specifica attività del contribuente stesso, questo ultimo non aveva adotto alcun motivo specifico di opposizione, né di doglianza, ma aveva giustificato il proprio operato  sulla base di quanto gli avrebbero consigliato le organizzazioni sindacali e rielaborava  un calcolo affatto comprensibile e non fondato su alcuna documentazione, ragioni queste del tutto irrilevanti ai fini decidere.

 Aggiungeva che il contribuente non soltanto riconosceva di non aver prodotto la dichiarazione, ma non contestava le giornate tenute presenti dall’Ufficio, né la retribuzione percepita. In buona sostanza aveva presentato un ricorso privo di motivi.

Ø         M.A. proponeva appello.

Ø         L’ Ufficio controdeduceva.

Motivazione

Questa Commissione ritiene l’appello fondato e la sentenza dei primi giudici da riformare in toto.

Il ricorrente, presumibilmente bracciate agricolo ( non è ben indicato da entrambe le parti la professione del ricorrente ma la si presume dal fatto che ha ricevuto l’indennità di disoccupazione agricola ) ha presentato un ricorso ben motivato in cui, nell’ammettere di non aver presentato la dichiarazione dei redditi, dimostra con probante documentazione quanto è stato il suo reddito nel 1993 e che se avesse presentato la dichiarazione avrebbe avuto diritto anche ad un rimborso di £. 442.000; viceversa l’ Ufficio con le controdeduzioni in entrambe le fasi processuali nessun contributo dà a questa Commissione..

            Il ricorrente ha dimostrato – si ripete – con probante documentazione che il suo reddito è derivato solamente dalle giornate lavorative retribuite dalla X.Y. e dalla indennità di disoccupazione e né l’ Ufficio, dimostra il contrario, anzi alle controdeduzioni allega la copia della nota inviata il 13.3.2001 con la quale notiziava il ricorrente sulla sua istanza del 25.1.2001 tendente ad ottenere l’annullamento degli avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 1992 e 1993. Precisamente gli comunicava che per l’ anno 1992 la sua istanza era stata accolta , mentre per il 1993 era stata rigettata.

            Tanto senza specificare i motivi sia dell’accoglimento che del rigetto.

           

            Per quanto riguardal’indennità di disoccupazione, per costante giurisprudenza la stessa è considerata come il ristoro del mancato percepimento di un salario in favore di lavoratori dipendenti che per motivi indipendenti dalla loro volontà vengono ad essere privati del lavoro.                                

            Trattasi di indennità sostitutiva del salario e può essere, sul piano socio-economico, ad esso assimilato.

            Sotto il profilo fiscale, poi, non è dubbio che debba soggiacere, al regime previsto per il lavoro dipendente art. 47 del T.U. n.917 del 22.12.1986 ( C.T.C. n. 3783 del 11.11.1994) , anche se dato il suo ammontare minimo non è possibile tassarla alla fonte .

            Il lavoratore agricolo,ai sensi del D.P.R. 3.12.1970 n.1049 e successive modifiche e/o integrazioni, per ricevere la relativa indennità di disoccupazione ordinaria ed il trattamento speciale nell’anno in questione doveva :

1.     essere iscritto negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli con almeno 51 giornate lavorative ;

2.     avere una precedente attività nel settore agricolo nel biennio precedente la domanda;

3.     un’ anzianità assicurativa di almeno due anni;

4.     un minino di contribuzione nel biennio precedente la domanda di almeno 102 contributi;

5.     aver svolto nell’anno non più di 270 giorni di lavoro;.

ed aveva diritto ricevere con un numero di giornate lavorative annue:

a.      da 51 a 100,( lavoratore eccezionale ) ,il trattamento ordinario,pari o al 30% della retribuzione;

b.     da 101 a 150 (lavoratore occasionale ) il trattamento speciale pari al 40% retribuzione media annua;

c.     da 151 a 180 (lavoratore abituale ), il l trattamento speciale pari al 66% retribuzione media annua                     

            Dall’ esame dell’ avviso di accertamento. si rileva che l’Ufficio ha accertato che il ricorrente ha beneficiato del trattamento speciale che gli è stato determinato prendendo a base il numero delle giornate indennizzate ( 90 ) e la retribuzione sindacale di £. 78.178 spettante per ciascuna prestazione a giornata e la percentuale del 66% cui corrisponde un minimo di giornate lavorate non inferiori a 151

            In particolare ha ricevuto per l’indennità di disoccupazione

gg 90 X £. 78.178 X 66% = £. 4.623.288

           

            Sulla scorta di tale indennità , l’ Ufficio ha determinato poi il reddito di lavoro, ritenendo che il lavoratore per le 151 giornate lavorate abbia ricevuto una paga sindacale pari a £. 78.178, e complessivamente £.11.804.8778; affermazione questa che indipendentemente da quanto ha poi dimostrato lo stesso lavoratore , è solo ipotetica e non risponde alla realtà .

            Come è noto la contrattazione collettiva , quale fonte , in generale , di diritto in materia di lavoro , risulta composta da Contratti collettivi:

1.     Corporativi , la cui efficacia è stata tenuta ferma dall’ art. 43 D.L.L. 22.11.1944 , n. 369;

2.     Post corporativi di diritto comune, la cui efficacia è stata estesa erga omnes , per essere stati recepiti in decreti legislativi, in base alla legge di delegazione 14 luglio 1959, n. 741;

3.     Di diritto comune conclusi successivamente al 2 ottobre 1959 , la cui efficacia è limitata agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti .

                        Poiché sia la parte retributiva che quella normativa dei primi due tipi di contratti è stata oramai superata dal tempo, sono rimati in vigore solamente quelli di diritto comune, stipulati fra organizzazioni imprenditoriali e sindacali prive di ogni personalità di diritto pubblico , che obbligano solo gli stipulanti , non diversamente da quanto avviene in un comune negozio giuridico .

            Nel settore agricolo poi alla contrattazione   nazionale , si aggiunge quella regionale, provinciale e di zona, con orari di lavoro il più disparati possibili .

            E’ noto che tale contrattazione non viene nella quasi totalità dei casi rispettata ( fiumi d’inchiostro sono stati spesi e lo sono tutt’ora per raccontare le lotte salariali dei contadini e le sezioni lavoro dei Tribunali nazionali sono inondati da istanze di contadini che denunciano il mancato rispetto della contrattazione salariale).

            Infatti il ricorrente ha dimostrato che la X.Y. , Ente pubblico, gli ha corrisposto una retribuzione complessiva di £. 7.248,627 inferiore a quella contrattuale di £. 11.804.878, che a dire dell’ Ufficio il contribuente – lavoratore dipendente, avrebbe dovuto ricevere; salvo che tale retribuzione non si riferisca ad un numero inferiore di giornate ( 151) che comunque l’Ufficio non ha dimostrato il contrario.

            Ben avrebbe fatto l’Ufficio ad acquisire dalla sezione circoscrizionale del lavoro il mod C2 (stato occupazionale ) del lavoratore e dall’ Inps la copia della domanda di disoccupazione di questi con la risposta a diverse notizie.   

       Il mancato rispetto della contrattazione fa si che spesso si assiste all’assurdo o al paradosso che il lavoratore percepisce quando è disoccupato un’indennità di disoccupazione superiore alla retribuzione che normalmente percepisce quando lavora, per cui l’Ufficio non può sulla base di tale indennità determinare anche l’ipotetico reddito di lavoro: deve fare sempre , seri e ponderati accertamenti e non ricorrere solo ed unicamente a supposizioni e/o induzioni .

            Vero che il contadino spesso alle giornate lavorative denunciate alla sezione circoscrizionale del lavoro e all’Inps, ne lavora altre in nero o in proprio , ma – si ripete – nel caso in esame, nulla è stato dimostrato. 

           

            Per quanto riguarda le sanzioni relative alla mancata presentazione della denuncia dei redditi , le stesse, al caso in questione, non sono applicabile ai sensi dell’art. 39 bis del D.P.R. 636/72, in quanto l’omissione, indipendentemente dall’essere stata suggerita o meno dall’Organizzazione Sindacale e/o dal Patronato Assistenziale ex D.L. C.P.S. 29.7.1947 n. 804 che certamente non potevano fornire notizie inesatte, è da ritenersi giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma. ( C.T.P. 5.5.2000 n.305 ).

       Infatti il contribuente , titolare di soli redditi di lavoro ( e né l’ Ufficio ha dimostrato il contrario) , per altro uno assimilato e l’altro con ritenuta alla fonte, i cui ammontari complessivi di poco superavano la soglia dell’esenzione, ha dimostrato, a conferma della sua buona fede, che se avesse presentato la denuncia dei redditi questa gli avrebbe dato diritto ad un rimborso di imposte, del quale ora non ha più diritto, per sopravvenuta prescrizione .  

           

            Sussistono giusti motivi per compensare le spese.

P.Q.M.

 La C.T.R. Puglia XIV sezione nella p.u. del 21-09-2007, accoglie l’appello e per l’effetto riforma la sentenza della C.T.P. n. 136/08/2005 Spese compensate .

Bari, 21.09.2007

 Il relatore                                                     il Presidente

( dr. *************** )                               ( dr. ******************)

 

sentenza

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