Sentenza Giudice di Pace di Trento n.553/05 del 6 agosto 2005

sentenza 08/09/05
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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

?Il Giudice di Pace di Trento, dott. Tullio Mosaner, ha pronunciato la seguente

?SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n 135 del Registro Generale degli Affari Contenziosi per l?anno 2005 e promossa da

Ing. Z. G., domiciliato in Trento in Via XXX, rappresentato per delega ex art. 317 c.p.c. stesa in calce all?atto di citazione da dott. M. Z.

Attore

Contro

?Wind Telecomunicazioni s.p.a., con sede in Roma, Via Cesare Giulio Viola n. 48, in persona del legale rappresentante pro tempore

Convenuto

?CONCLUSIONI

?Per l?attore

??1. Piaccia all?Ill.mo Giudice adito accertare che la pretesa di Wind Telecomunicazioni s.p.a. al pagamento di ? 0,50 quali spese di spedizione del conto telefonico, vantata nella bolletta n. 6123358563 ? priva di titolo ai sensi del combinato disposto degli artt. 21 co. 8 d.p.r. 633/72 e 18 D.M. 197/97.

2. Piaccia all?Ill.mo Giudice adito condannare la convenuta a restituire la somma di ? 0,50 pagata dall?attore a Wind e gi? dichiarata non dovuta con sentenza 545/04 del Giudice di Pace di Trento.

Vinte le spese?

?Per la convenuta

??Preliminarmente: dichiararsi l?improcedibilit? dell?azione per il mancato previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi dell?art. 1 co. 11 della legge 31.7.1997 n. 249;

nel merito rigettarsi ogni avversa domanda perch? inammissibile, improcedibile ed infondata, con vittoria di spese diritti, onorari e rimborso spese generale ex L.P.?.

?SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

?Con atti di citazione notificati tramite Ufficiale Giudiziario della Corte d?Appello di Trento a mezzo del servizio postale nelle date 24.1.2005 e 4.2.2005 il sig. Z. G. citava avanti a questo Giudice di Pace la Wind Telecomunicazioni s.p.a. in persona del legale rappresentante p.t. ed esponeva:

di essere titolare di un contratto di telefonia con la Wind Telecomunicazioni s.p.a. in relazione al numero telefonico XXXX/XXXXXX;

che la Wind Telecomunicazioni emetteva in data 17.11.2004 la fattura XXXX che comprendeva anche il contributo per la spesa di spedizione sotto la voce ?spese della spedizione del conto telefonico?, per la somma di ? 0,50,

che tale addebito era in contrasto con il d.p.r. 633/72 che all?art. 21 co. 8 prevede che ?le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalit? non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo?;

che la bolletta telefonica doveva considerarsi fattura e la spese per la sua spedizione doveva ritenersi contenuta in questo divieto di addebito all?utente.

Deduceva inoltre che una precedente analoga azione era gi? stata esercitata per l?accertamento della illegittimit? dell?addebito della somma di ? 0,50 in relazione ad altra precedente bolletta per la quale il Giudice di Pace di Trento, con sentenza n. 545/04, aveva sentenziato l?illegittimit? dell?addebito.

Su queste premesse, concludeva per l?accertamento e la dichiarazione di mancanza di titolo della pretesa vantata da Wind Telecomunicazioni s.p.a. per la somma di ? 0,50 inclusa nella bolletta XXXX del 17.11.2004 e per la restituzione della somma di ? 0,50 pagata a titolo di spese di spedizione del conto telefonico nr. XXX del 18.05.2004 riconosciuta non dovuta con la sentenza 545/04 del Giudice di Pace di Trento.

Alla prima udienza la convenuta si costituiva e resisteva alle domande, opponendo che l?invocato art. 21 del d.p.r. 26.10.1972, in relazione all?obbligo di emettere la fattura in occasione di operazioni imponibili ai fini IVA, limitava alle spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalit? il divieto di addebito e in esso non poteva annoverarsi anche la spesa si spedizione, argomentando in aggiunta che il d.p.r. citato si riferiva alla istituzione e disciplina dell?IVA e dettava norme intese a sancire obblighi e comportamenti a tale fine, quindi un carattere squisitamente tributari della normativa dal quale resterebbero escluse, anche per questa considerazione, le spese di spedizione della fattura per la diversit? del titolo che le contraddistingue.

Adduceva ulteriormente che l?art. 21 invocato faceva un distinguo tra ?emissione della fattura? e ?consegna o spedizione? e che il divieto doveva necessariamente intendersi riferito solo alla prima (per le sue caratteristiche di natura tributaria) e non alle seconde che rientravano nel rapporto privato tra prestatore di servizio e committente.

Aggiungeva, in sede di conclusioni, l?eccezione di improcedibilit? dell?azione per il mancato previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi agli organi non giurisdizionali.

Concludeva chiedendo rigettarsi la domanda attorea perch? inammissibile, improcedibile ed infondata con vittoria di spese.

Ritenuta la causa di natura documentale il Giudice di Pace, dopo rinvii chiesti dalle parti per l?esame delle rispettive deduzioni e la produzione di memorie e note conclusionali, la tratteneva in decisione.

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MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

Nulla quaestio sulla domanda qualificata ?seconda azione? proposta per ottenere la restituzione della somma di ? 0,50 disposta con sentenza 545/04 del Giudice di Pace di Trento.

Il giudicato, documentato con il deposito della sentenza invocata, annotata con la dichiarazione di irrevocabilit? apposta dal cancelliere, copre ogni discussione e la domanda va accolta con la condanna di Wind Telecomunicazioni s.p.a. a restituire all?attore la somma di ? 0,50 il versamento della quale alla Wind ? stato comprovato dall?estratto conto bancario giugno 2004 ove, sotto la data 17.06.2004 (data di scadenza della bolletta telefonica) risulta essere stata pagata per intero la somma di ?152,93, comprensiva appunto della somma di ? 0,50 in questione.

Per quanto attiene la domanda di accertamento di non debenza della somma di ? 0,50 contenuta nella bolletta n. XXXX del 17.11.2004 sotto la voce ?spese della spedizione del Conto Telefonico?, la questione merita approfondimento.

Va premesso che l?incontro delle parti nella prima udienza di questo giudizio non ha sortito esito conciliativo.

Nei primi libelli, introduttivo del giudizio e di costituzione per resistere, la questione ? stata incentrata essenzialmente sulla interpretazione dell?art. 21 co. 8 del d.p.r 633/72, attestandosi le parti su posizioni nettamente contrastanti, successivamente estesasi alla eccezione mossa dalla parte convenuta di improcedibilit? dell?azione per inosservanza della disposizione di cui all?art. 1 comma 1 della legge 31.7.1997 n. 249 e della conseguente delibera 182/02 dell?Autorit? per le garanzie delle telecomunicazioni, non avendo, l?attore, provveduto al previo tentativo obbligatorio di conciliazione.

Pure se introdotta assai tardivamente, precisamente in sede di conclusioni in ispregio al comma 3 dell?art. 320 c.p.c. che vuole che le parti precisino in prima udienza ?difese ed eccezioni?, devesi rilevare che tale disposizioni per il processo davanti al giudice di pace non prevede sanzione per il caso di inosservanza, che, d?altronde, l?analoga disposizione contenuta nell?ultima parte del comma 2 dell?art. 167 c.p.c. per il giudizio avanti al Tribunale, ? stata soppressa, e che infine, all?attore ? stata data ampia possibilit? di controdedurre.

L?eccezione che, per quanto sopra detto, ? da considerarsi entrata nel processo, resta per? subito vanificata dall?osservazione che l?organo competente per il tentativo obbligatorio di conciliazione (CO RE COM) non ? stato ancora istituito in questa Regione e l?adire, in alternativa a questo ?altri organi non giurisdizionali di risoluzione delle controversie? come espressamene previsto dall?art. 12 della Delibera 19.6.2002 n. 180 CONS, ? soltanto facultizzato.

L?obbligatoriet? della previa procedura conciliativa sancita dall?art. 1 co. 11 della legge 249/97 e ribadita come preclusiva del ricorso giurisdizionale dalla delibera 180/02 agli articoli 2 e 4, perde il suo carattere vincolante di fronte alla mancata possibilit? concreta di attuarla.

N? pu? farsi riferimento all?alternativa prevista dall?art. 12 che ? una semplice ?facolt?? concessa all?utente, pertanto per nulla vincolante, tenuto anche conto che, mentre l?esito, cio? il verbale della conciliazione in sede Co RE COm ?costituisce titolo esecutivo? (art. 11 co. 2), non altrettanto ? detto per la conciliazione in altra sede (ad es. Camera di Commercio).

Liberato il campo da queste eccezioni preliminari che avrebbero escluso ogni discussione nel merito, va affrontato la prima impostazione della causa, e precisamente l?interpretazione dell?art. 21 co. 8 d.p.r. 633/72 emanato in tema di ?Istituzione e disciplina dell?imposta sul valore aggiunto?.

Detto articolo va letto integralmente e recita esattamente al co. 1 ?Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura (?) La fattura si ha per emessa all?atto della sua consegna o spedizione all?altra parte (?),

e al comma 8 ?Le spese della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalit? non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo? comma che, dopo varie vicissitudini legislative risulta cosi formalizzato nella sua ultima enunciazione avvenuta con d. lgs. 20.2.2004 n. 52.

La citazione normativa va completata con il richiamo dell?art. 1 del D.M. 8.5.1997 n. 197 che toglie ogni dubbio riguardo al fatto che ?la bolletta telefonica costituisce fattura (?)?.

Orbene, essendo questione di pura interpretazione di norme, soccorre e vincola l?art. 12 delle preleggi che pone in prima istanza ?il significato proprio delle parole secondo la connessione di esse?.

Non ? dubitabile che, nel caso di specie, la Wind ? per legge obbligata ad emettere la fattura e tale ? la bolletta telefonica.

Per effetto della sola interpretazione letterale possibile, la fattura (bolletta telefonica) si ha per emessa all?atto della sua consegna o spedizione all?altra parte.

Su questa premessa dell?attivit? imposta (emissione della fattura e consegna o spedizione all?altra parte) e concettuale (si ha per emessa all?atto della sua spedizione), la disposizione del comma 8 non pu? avere altro significato letterale che quello di ricomprendere fra le spese di emissione (la quale, come rilevato, si compie con la spedizione), anche l?affrancatur dovendo essa considerare ?spesa di emissione?.

Per conseguenza la voce di ? 0,50 che appare nella bolletta n. 6123358563 del 12.11.2003 sotto la voce ?spese per la spedizione del conto telefonico? non ? dovuta.

Detta voce ? peraltro incomprensibile sotto altro aspetto, essendo notio che il costo di una affrancatura normale ?, ed era all?epoca del pagamento, ? 0,45.

I richiami ad altre disposizioni normative che si sono susseguite dal 1972 non trovano ragione di accoglienza sulla semplice considerazione che il suddetto art. 8 del d.p.r. 26.10.1972 n. 633 ha trovato la sua formulazione definitiva col recentissimo d. lgs. 20.2.2004 n. 52 la cui portata non pu? essere disattesa con richiamo a precedenti testi peril brocardo lex uvi voluti dixit.

Per amore di completezza non si pu? tuttavia sottacere che le argomentazioni avversarie, che traggono alimento soprattutto dalla natura del contesto normativo nel quale la norma in discussione ? contenuta, di squisito carattere tributario, volto, come indicato nel titolo della legge, alla ?istituzione e disciplina dell?imposta sul valore aggiunto?, in considerazione che in questo processo ? posto in discussione invece un mero rapporto di carattere ed interesse privato (addebito di una spese effettiva), hanno indubbia suggestione di valenza, avvalorata peraltro anche dalla indubbiamente autorevole interpretazione della direttiva Ris 503348 del 28.11.1975 cui si rif? la convenuta.

Attesa la soccombenza di parte convenuta nel merito di una domanda (seconda azione) e l?effettiva dubbiezza interpretativa in merito alla prima, si ravvisano esistere giusti motivi per compensare le spese di lite nella misura di un terzo addossando gli altri due terzi alla parte convenuta Wind Telecomunicazioni, spese che si liquidano di ufficio nel loro totale in ? 42 per sole spese (? 30 per contributo unificato e ? 12 per spese di notifica).

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?

PQM

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Il Giudice di Pace, definitivamente decidendo, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa

Accerta e dichiara

?Non dovuta a Wind Telecomunicazioni per i motivi espressi in motivazione la somma di ?0,50 esposta nella bolletta n. 6123358563 del 17.11.2004 quale spese di spedizione del conto telefonico;

Condanna

Wind Telecomunicazioni s.pa., in persona del legale rappresentante p.t., a rimborsare a Z. G. la somma di ? 0,50 in virt? del riconoscimento di non debenza dichiarato dl Giudice di Pace di Trento con sentenza 545/04 del 20.9.2004.

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di questo giudizio.

Condanna inoltre Wind Telecomunicazioni a rimborsare all?attore le spese effettivamente sostenute nella misura di ? 28.

Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.

Cos? deciso in Trento il 6 agosto 2005

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Il Giudice di Pace
Dott. Tullio Mosaner

Il Cancelliere
Maria Cataldo

(Sentenza 553/05)

sentenza

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