Sentenza CTP CATANIA, VIII, n. 582-10

sentenza 10/03/11
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SEZIONE

REPUBBLICA ITALIANA N°8

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.R.

N°10383/02

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI CATANIA SEZIONE OTTAVA UDIENZA DEL 4.5.2010

 

SENTENZA

N°582/08/10

 

PRONUNCIATA

Riunita con l’intervento dei Signori:

IL 8.6.2010

Dott. ************à Presidente

Dott. ********************************************* relatore

Dott. *********************************************

DEPOSITATA

IN SEGRETERIA OGGI 06.07.2010

ha emesso la seguente

SENTENZA

Il Segretario

S. Zappalà

sul ricorso n. 10383/02 R.G.R. introdotto da

**, rappresentata e difesa dall’avv. prof. ***************** e dall’avv. *****************, con studio in Catania Via F. Fichera n. 5.

 

Contro L’AGENZIA DELLE ENTRATE – Ufficio di Catania 1

 

Avverso l’avviso di accertamento n. 6560000036 per Patrimonio Impresa, anno di imposta 1996, notificato il 24 ottobre 2002.

 

CONCLUSIONI DELLE PARTI

 

Per la parte ricorrente: Voglia la Commissione annullare l’atto impugnato per illegittimità e infondatezza in fatto e in diritto, in subordine ridurre i contestati imponibili ed imposte con vittoria delle spese di giudizio.

Per la parte resistente: Voglia la Commissione rigettare il ricorso; confermare l’atto impugnato con vittoria sulle spese di giudizio.

 

OGGETTO DELLA DOMANDA E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

L’Agenzia delle Entrate di Catania 1, in seguito all’esame della dichiarazione mod. 760 relativo all’anno d’imposta 1996 presentata dal ** e del processo verbale di constatazione redatto in data 22 marzo 2002 dalla Guardia di Finanza Comando Nucleo P.T. di Catania, ha ridotto ai fini della patrimoniale -legge 461/92- la perdita dichiarata in £.12.435.061.000 a £.8.140.185.000 ed ha accertato il debito di imposta di £. 33.971.000- La rettifica è scaturita dal fatto che il ** (abbreviato ***.) non aveva incluso fra gli elementi utili alla determinazione dell’imponibile, ai fini dell’imposta sul patrimonio netto un “fondo contributi in conto capitale su investimenti” di £. 294.876.169 riconosciuto al Consorzio sui progetti di ricerca per acquisizione di immobilizzazioni tecniche.

Il Consorzio **, ricevuto l’avviso di accertamento, con l’assistenza dell’avv. *********************** e dell’avv. *****************, ha introdotto ricorso, depositato in data 23 dicembre 2002, chiedendo l’annullamento dell’atto impugnato per illegittimità e infondatezza in fatto e in diritto, in subordine, la riduzione dei contestati imponibili ed imposte con vittoria delle spese di giudizio, considerando che i verificatori dubitativamente avevano manifestato delle perplessità sulla correttezza del mancato inserimento nella base imponibile dell’imposta sul patrimonio netto delle imprese (D.L. 394/1992) del “Fondo contributi in conto capitale su investimenti” rimettendo all’Ufficio ogni finale determinazione, che, senza una precisa analisi, non ha preso in esame la tesi della Commissione Tributaria Provinciale di Milano sez. 4 n. 133 e le controdeduzioni, depositate il 23 maggio 1972.

La parte ricorrente ha eccepito la carenza di motivazione in violazione degli artt. 42 D.P.R. n. 600/73, art. 3 della Legge n. 241/90 e art. 7 della Legge n. 212/2000, avendo dimostrato all’Ufficio, con ampie controdeduzioni, la totale infondatezza delle perplessità manifestate dai verificatori, ma di tali controdeduzioni l’Ufficio non ha fatto alcun riferimento nell’accertamento e nemmeno ha spiegato le ragioni per ritenere ingiustificate le riserve che i verificatori avevano anche manifestato sulle loro osservazioni.

La parte ricorrente ha eccepito, altresì, l’infondatezza delle risultanze di una verifica illegittimamente eseguita in violazione all’art. 12, della Legge 212/2000 sia per quanto riguarda la mancanza di ragioni obiettive che potessero giustificarle sia per l’illegittima estensione ad annualità diverse da quelle per le quali era stata disposta, sia infine, dell’inosservanza del termine di durata di trenta giorni stabilita dal citato articolo.

La parte ricorrente ha posto l’attenzione sulla sentenza della C.T.P. di Milano e ha fatto osservare che, nonostante la legge 461/1992 individuava la base imponibile “nel patrimonio netto così come risulta in bilancio” , i verificatori hanno preso in esame il D.M. 7 gennaio 1993 ( attuativo dell’imposta sul patrimonio netto) ed hanno relazionato sul fondo che “ non può rientrare tra i fondi costituiti a fronte di rischi ed oneri in quanto non rappresenta una passività probabile (tantomeno certa) …e che …….i contributi in oggetto non traggono origine da alcun rapporto di scambio né di realizzo di beni patrimoniali bensì sono acquisiti in dipendenza di un atto di liberalità dello Stato e non sono imputabili a fatti o accadimenti di gestione. Si tratta di poste contabili aventi natura di capitale di rischi” Inoltre, la parte ha posto l’attenzione sulla risoluzione del 29 marzo 1992 n.100/E dell’Agenzia delle Entrate sui contributi erogati a fronte di acquisti di beni e sull’imputazione degli ammortamenti.

La parte ricorrente ha allegato in copia al ricorso: 1) l’avviso di accertamento n. 6560000036; 2) le controdeduzioni al Processo verbale depositate in data 23 maggio 2002; 3) la sentenza della C.T.P. di Milano, sez. 4 n. 133 del 22 marzo – 12 aprile 2001.

 

L’Agenzia delle Entrate di Catania in data 14 novembre 2005 si è costituita in giudizio e con le proprie controdeduzioni ha chiesto il rigetto del ricorso e la conferma dell’atto impugnato chiedendo alla C.T.P. di verificare la ritualità e la tempestività del ricorso di parte ed ha dichiarato, altresì, di aver emesso l’avviso di accertamento in maniera legittima e immune da censure poiché fondato su circostanziata disamina dei fatti nonché sulla corretta interpretazione e puntuale applicazione della relativa normativa.

Ha chiesto, altresì, la condanna della controparte, ex art. 15 del D.Lgs. 546/92, al pagamento delle spese di giudizio.

 

All’udienza del 4 maggio 2010, avanti la Commissione è comparso il dott. ****** per l’Agenzia delle Entrate il quale ha insistito nel corretto operato dell’Ufficio ed in particolare che il contributo in conto capitale, ricevuto dal consorzio, ha concorso a formare la base imponibile per l’anno 1996 per il quale la normativa è diversa da quella citata dalla parte ricorrente e ha prodotto la risoluzione n. 100 del 29 marzo 2002.

 

La Commissione, dopo riserva, riesaminati gli atti e sentito il relatore, emette la sentenza.

 

DIRITTO E OSSERVAZIONI

 

Il ricorso va rigettato e l’accertamento è legittimo e fondato, in fatto e in diritto, in quanto la base imponibile dell’imposta è il “patrimonio netto così come risulta dal bilancio” ex art. 2424 del C.C. ed i contributi rientrano nella voce A-VII “altre riserve, distintamente indicate”.-

Preliminarmente, la Commissione osserva che l’avviso di accertamento è debitamente motivato sia per “relationem” al processo verbale di constatazione e sia per le considerazioni proprie non essendo vincolanti le perplessità della Guardia di Finanza, quale organo dello Stato che coopera con gli uffici fiscali.

La motivazione può essere anche succinta purché inerente, coerente e completa al fatto contestato che permette legittimamente l’Amministrazione Finanziaria di emettere l’atto impositivo con propri poteri previsti dalle disposizioni degli artt.31 e seguenti del DPR 600/73.

Nel caso in esame, la motivazione è completa ed ha permesso legittimamente di emettere l’avviso di accertamento con la conseguente azione di difesa della parte ricorrente che l’ha ritenuta carente solo perché l’Ufficio non ha condiviso le controdeduzioni al processo verbale di constatazione e le perplessità a suo favore dei verificatori, nonché l’assunto della sentenza della C.T.P. di Milano.

La motivazione esposta nell’avviso non ha inibito alcun diritto di difesa e la parte ha esposto le proprie ragioni per sostenere l’esclusione del Fondo contributi in conto capitale dall’imposizione.

La Commissione non ritiene carente la motivazione, ma inerente, coerente e completa al fatto contestato, rigettando l’eccezione preliminare.

 

Nel merito, le allusioni e perplessità dei verificatori, legittimamente non convalidate dall’Ufficio, e le motivazioni della sentenza della Commissione Tributaria di Milano sezione 4° n.133 del 2001 non sono condivise da questo Collegio perché il patrimonio netto delle imprese, civilmente, è quello indicato all’art. 2424 C.C. nella voce A-VII “altre riserve” mentre, “fiscalmente” dal Decreto Legge 30 settembre 1992 n.394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992 n. 492 nonché dalle modalità di attuazione di cui D.M. 07 gennaio 1993 che all’art. 2 -comma 1°- punto 5 – comprende nel patrimonio netto le “ altre riserve o fondi, indipendentemente dal relativo regime fiscale” nelle quali rientra il “Fondo contributi in conto capitale su investimenti”.

La norma non esclude i fondi contributi in conto capitale su investimenti perché il citato art. 2 del D.M. 7 gennaio 1993 specifica tassativamente che non si comprendono nel patrimonio netto solo i fondi iscritti in bilancio per la copertura di specifici oneri i passività e quelli che costituiscono poste rettificative dell’attivo e le riserve per ammortamenti anticipati di cui all’art. 67 comma 3, del TUIR.

La norma impositiva è alquanto chiara perché le “altre riserve o fondi, indipendentemente dal relativo regime fiscale” comprendono “ i contributi in conto capitale” che sono destinati ad integrare il patrimonio netto alla voce “ altre riserve” ; gli altri contributi non vanno mai imputati a riserva. Il contributo in conto capitale non concorre alla formazione del reddito, ma alla formazione del patrimonio netto non potendo essere destinato ad altra voce in bilancio, salvo diversa previsione della legge che ha istituito il contributo. Nessuna norma esclude il contributo in conto capitale dal patrimonio netto e nessuna norma lo esclude dal regime fiscale impositivo. I contributi in conto capitale, inoltre, sono erogati per incrementare i mezzi patrimoniali dell’impresa e secondo le disposizioni ex art. 55 TUIR ( nel testo anteriore al 1 °gennaio 2004 perché oggi artt.85 e 88) sono delle sopravvenienze attive tassabili ai fini delle imposte dirette a scelta irreversibile del contribuente. Nel caso in esame, la tassazione per il 1996 riguarda solo l’imposta sul patrimonio netto ed il contributo in conto capitale ha dato origine all’attivo l’incremento delle liquidità ed al passivo il rafforzamento del patrimonio netto nella citata voce “ altre riserve e fondi” con la specifica denominazione “Fondo contributi in conto capitale su investimenti” non essendo né un “ fondo rischi” e neanche un “fondo non tassabile” ai fini delle imposte dirette nelle quali rientra l’imposta sul patrimonio delle imprese.

In conclusione, il ricorso va rigettato e l’avviso di accertamento va confermato perché legittimo e fondato

 

Per la peculiarità della controversia, le spese di giudizio vengono compensate tra le parti.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

La Commissione rigetta il ricorso e conferma l’atto impugnato.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

 

Così deciso in camera di consiglio in Catania il 08 giugno 2010

 

IL RELATORE IL PRESIDENTE

 

 

sentenza

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