Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata

AR redazione 24/06/14
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Il Consiglio dei Ministri si è riunito il 20 giugno alle ore 10.45 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio, Matteo Renzi. Segretario il ministro per le Riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Maria Elena Boschi.

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Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata (decreto legislativo – primo esame)

 Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente, Matteo Renzi, e del ministro dell’Economia e delle Finanze, Pietro Carlo Padoan, ha esaminato in via preliminare il decreto legislativo contenente disposizioni in materia di semplificazioni fiscali, in attuazione dell’articolo 7 della delega di cui alla legge n. 23 dell’11 marzo 2014. Il provvedimento passa ora al vaglio delle Commissioni parlamentari competenti per il prescritto parere, poi tornerà all’esame del Consiglio dei Ministri per l’approvazione definitiva.

Il decreto legislativo contiene, tra l’altro,  l’introduzione della dichiarazione dei redditi precompilata per lavoratori dipendenti e pensionati e numerose misure di semplificazione e snellimento di adempimenti relativi alle persone fisiche, alle società e ai rimborsi fiscali, oltre alla eliminazione di adempimenti superflui.

SEMPLIFICAZIONI PER LE PERSONE FISICHE

Dichiarazione dei redditi precompilata per 30 milioni di contribuenti

 Si introduce in via sperimentale, a partire dall’anno 2015, con riferimento ai redditi prodotti nel 2014, la dichiarazione dei redditi “precompilata” da parte dell’Agenzia delle Entrate.

La dichiarazione precompilata viene messa a disposizione dei lavoratori dipendenti e assimilati e dei pensionati (circa 30 milioni di contribuenti) che hanno i requisiti per presentare il modello 730.
 
Per la sua elaborazione, l’Agenzia delle Entrate utilizza le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria (ad esempio la dichiarazione dell’anno precedente e i versamenti effettuati), i dati trasmessi da parte di soggetti terzi (ad esempio banche, assicurazioni ed enti previdenziali) e i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate dai sostituti d’imposta con riferimento ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai redditi da pensione e ai redditi diversi (ad esempio, compensi per attività occasionali di lavoro autonomo). A partire dalle dichiarazioni  del 2016  i dati si completeranno con quelli del Sistema Tessera Sanitaria (acquisti di medicinali, prestazioni sanitarie).

 Entro il 15 aprile di ciascun anno la dichiarazione precompilata viene resa disponibile in via telematica al contribuente, che può accettarla oppure modificarla, rettificando i dati comunicati dall’Agenzia e/o inserendo ulteriori informazioni.

 Il contribuente accede alla dichiarazione precompilata attraverso i seguenti canali, a sua scelta:
direttamente on line, tramite il sito internet dell’Agenzia delle Entrate
tramite il proprio sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale
tramite un centro di assistenza fiscale o un professionista abilitato

Ulteriori canali saranno individuati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

In alternativa alla dichiarazione precompilata, i contribuenti possono comunque continuare a presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie, compilando il modello 730 o il modello Unico Persone fisiche.

Per consentire il rispetto dei tempi di precompilazione, si anticipa al 28 febbraio il termine (attualmente 30 aprile) per la trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ad alcuni oneri deducibili e detraibili sostenuti nell’anno precedente, quali interessi passivi sui mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali, previdenza complementare, ed al 7 marzo quello per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei CUD da parte dei sostituti.

Si armonizzano, poi, i termini di presentazione, consegna ai contribuenti e trasmissione della dichiarazione, unificati al 7 luglio.

Una volta ottenuta la dichiarazione precompilata, il contribuente ha due possibilità:
accettarla, così rendendo definitivi gli eventuali crediti, che non verranno sottoposti a controlli preventivi anche se superiori a 4.000 euro, ma vengono direttamente rimborsati;
integrarla, mediante dati non conosciuti all’Agenzia delle entrate (oneri detraibili diversi da quelli comunicati da banche, assicurazioni ecc…), consegnati ai centri di assistenza fiscale o a professionisti abilitati all’assistenza fiscale, che provvedono all’integrazione della dichiarazione ed all’apposizione del visto di conformità. La responsabilità, in caso di visto di conformità infedele, salva la dichiarazione di rettifica possibile entro il 10 novembre successivo, è a carico del prestatore di assistenza fiscale.
Permane il controllo sulla sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto a detrazioni e sugli oneri certificati ma non trattenuti dai sostituti.

Spese di vitto e alloggio dei professionisti

 Le prestazioni alberghiere e di somministrazioni di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista che ne usufruisce. Pertanto, il professionista non dovrà più “riaddebitare” in fattura tali spese al committente e non dovrà più operare la deduzione del relativo ammontare quale componente di costo deducibile dal proprio reddito di lavoro autonomo. A legislazione vigente le spese di vitto e alloggio sostenute dal committente per conto del professionista vengono fatturate e quindi da quest’ultimo integralmente dedotte.

 Società tra professionisti

 La disposizione è volta a semplificare il regime fiscale applicabile nei casi di partecipazione a società tra professionisti costituite ex art. 10 L. 183/2011, chiarendo che trovano applicazione, a prescindere dalla struttura societaria, le disposizioni fiscali dettate per le associazioni senza personalità giuridica costituite per l’esercizio associato di arti o professioni di cui all’articolo 5 del TUIR. Di conseguenza, il reddito è imputato a ciascun socio per trasparenza in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili consentendogli di farlo valere anche a fini previdenziali. Le medesime regole trovano applicazione anche ai fini IRAP.

 Dichiarazione di successione: esoneri e documenti da allegare

 Si amplia la platea di contribuenti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione di successione. Non è più necessario presentare la dichiarazione quando l’eredità, devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta  ha un valore non superiore a 100 mila euro e non comprende immobili o diritti reali immobiliari. A legislazione vigente la soglia che fa scattare l’obbligo di denuncia è di 25.822 euro (50 milioni delle vecchie lire).  Cade l’obbligo di allegazione di documenti in originale: il contribuente potrà allegare alla dichiarazione di successione copie non autenticate di documenti, accompagnate da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

 Scompare anche l’obbligo di presentare la dichiarazione integrativa in caso di rimborso fiscale erogato dopo la dichiarazione di successione.

Riqualificazione energetica degli edifici: meno adempimenti

 Stop alla comunicazione all’Agenzia delle Entrate per i lavori ammessi alla detrazione che proseguono per più periodi di imposta. Attualmente, i contribuenti interessati alla detrazione IRPEF delle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici, i cui lavori proseguono oltre il periodo di imposta, devono inviare all’Agenzia delle entrate apposita comunicazione  in cui sono elencati i dati delle spese sostenute nei periodi di imposta precedenti. La mancata osservanza del termine entro cui inviare la comunicazione (90 giorni dal termine di ciascun periodo di imposta in cui sono state sostenute le spese oggetto di comunicazione), ovvero la sua omissione non comportano la decadenza dal beneficio fiscale, ma solo la irrogazione di una sanzione pecuniaria (da 256 € a 2.065 €).

SEMPLIFICAZIONI PER I RIMBORSI

Rimborsi  Iva

 Si semplifica la procedura per l’esecuzione dei rimborsi IVA.
 Azzerati gli adempimenti per i rimborsi fino a 15.000 euro (ora la soglia è di 5.000 euro) e non vengono posti limiti all’ammontare dei rimborsi in favore dei contribuenti “non a rischio” per i quali non è più necessaria la prestazione della garanzia a favore dello Stato. In questi casi è sufficiente che la dichiarazione o l’istanza da cui emerge il credito IVA richiesto a rimborso rechi il visto di conformità e che siano allegate dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.

 Rimborso dei crediti d’imposta e degli interessi in conto fiscale

La norma prevede l’erogazione dei rimborsi da parte dell’agente della riscossione senza che il contribuente debba presentare apposita richiesta degli interessi eventualmente maturati.

Compensazione dei rimborsi da assistenza e compensi dei sostituti d’imposta

 Attualmente i sostituti d’imposta eseguono i conguagli risultanti dai prospetti di liquidazione operando maggiori ritenute in caso di debito d’imposta e minori ritenute in caso di credito.

Inoltre, ai sostituti d’imposta per l’assistenza fiscale prestata percepiscono un compenso che viene erogato a fronte di minori ritenute d’acconto.

 Infine, i sostituti d’imposta effettuano la compensazione interna delle ritenute versate in eccedenza rispetto al dovuto.

 Con le modifiche normative si prevede che tutte le suddette operazioni siano semplificate  mediante l’utilizzo della delega di versamento F24.

SEMPLIFICAZIONI PER LE SOCIETÀ

Razionalizzazione comunicazioni dell’esercizio di opzione

 Per usufruire di regimi opzionali come la tassazione per trasparenza, il consolidato nazionale, la tonnagetax, non sarà più necessaria l’apposita manifestazione di volontà da esprimere preventivamente, ma sarà sufficiente la comunicazione direttamente in sede di dichiarazione dei redditi o IRAP.

SEMPLIFICAZIONI RIGUARDANTI LA FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Semplificazione delle dichiarazioni delle società o enti che non hanno la sede legale o amministrativa nel  territorio dello Stato

 Si mira a semplificare i modelli dichiarativi non richiedendo dati già in possesso dell’Amministrazione finanziaria. In quest’ottica le società o enti che non hanno la sede legale o amministrativa nel territorio dello Stato non dovranno più indicare nella dichiarazione dei redditi l’indirizzo dell’eventuale stabile organizzazione nel territorio stesso e le generalità e l’indirizzo in Italia di un rappresentante per i rapporti tributari.

Comunicazione delle operazioni intercorse con Paesi black list

 I dati relativi ai rapporti intercorsi con Paesi black list sono forniti con cadenza solo annuale,  innalzando a 10.000 € il limite di esonero entro il quale non vi è  l’obbligo di comunicazione dell’operazione.

 Attualmente è previsto per i soggetti passivi IVA l’obbligo di comunicare telematicamente all’Agenzia delle entrate tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di importo superiore a  500 € effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi black list.

Richiesta di autorizzazione per effettuare operazioni intracomunitarie

 Con la nuova normativa si abilita il contribuente ad effettuare le operazioni intracomunitarie in concomitanza con la attribuzione della partita IVA.

 Fino ad oggi la disciplina IVA prevedeva che l’Agenzia delle entrate, in sede di formazione della banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, poteva emettere, entro trenta giorni dalla data di attribuzione della partita IVA, provvedimento di assenso o diniego all’autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie. Quindi, tale attività del contribuente è bloccata fino alla emissione del predetto provvedimento positivo.

Termini di presentazione della denuncia dei premi incassati dagli operatori esteri

 A legislazione vigente, ai fini del pagamento dell’imposta sulle assicurazioni, gli operatori esteri  operanti in Italia devono presentare ogni mese all’Agenzia delle entrate la denuncia dei premi incassati nel mese precedente.

 Al fine di semplificare e razionalizzare gli adempimenti dichiarativi, la disposizione in esame provvede a stabilire che tale denuncia venga presentata annualmente (31 maggio) allineando i termini di presentazione con quelli previsti per le imprese stabilite in Italia (quindi annualmente il 31 maggio).

SEMPLIFICAZIONI E COORDINAMENTI NORMATIVI

Detrazione forfetaria per prestazioni di sponsorizzazione

 Si introduce la percentuale unica di detrazione nella misura del 50 per cento sia per le prestazioni di pubblicità che di sponsorizzazione per associazioni senza scopo di lucro, quelle sportive dilettantistiche, le pro-loco.

 Allo stato è previsto un regime forfettario di determinazione dell’IVA per le imprese spettacolistiche (e sportive dilettantistiche) in base al quale la detrazione è stabilita nella misura del 50 per cento dell’imposta relativa alle operazioni imponibili. Tale detrazione è tuttavia ridotta a un decimo per le operazioni di sponsorizzazione.

 Spese di rappresentanza

 Si introduce la possibilità di detrarre l’IVA sulle spese di rappresentanza sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50 euro.

 Fino ad oggi le spese per gli omaggi di valore unitario non superiore a 50 euro sono interamente deducibili ai fini delle imposte sui redditi. Ai fini IVA, invece, la detrazione dell’imposta è ammessa solo per gli omaggi di valore inferiore a 25,82 euro.

Allineamento definizione prima casa Iva – Registro

 La disposizione allinea la nozione di “prima casa” rilevante ai fini dell’applicazione della disciplina agevolativa in materia di IVA a quella prevista in materia di imposta di registro, prevedendo che l’aliquota Iva agevolata del 4 per cento trovi applicazione in relazione ad abitazione classificate o classificabili nelle categorie catastali diverse da quelle A1, A8, e A9, anziché in base ai criteri finora utilizzati fissati dal decreto del ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969.

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Composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie (decreto legislativo – esame preliminare)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente, Matteo Renzi, e del ministro dell’Economia e delle Finanze, Pietro Carlo Padoan, ha esaminato in via preliminare il decreto legislativo concernente la composizione, le attribuzioni e il funzionamento delle commissioni censuarie, a norma dell’articolo 2 della legge di delega fiscale.

Il provvedimento è propedeutico alla riforma del Catasto prevista dalla delega. Le commissioni censuarie vedono definite le proprie competenze per convalidare il sistema che dovrà essere applicato a livello territoriale per la revisione della disciplina del sistema estimativo del Catasto.

Il provvedimento ripartisce le commissioni censuarie in commissioni censuarie locali e commissione censuaria centrale con sede a Roma, definisce le sezioni (terreni, catasto urbano, catasto dei fabbricati), definisce le modalità di composizione delle commissioni sia locali che centrale (quest’ultima con 25 componenti più il presidente), stabilisce incompatibilità e la durata degli incarichi in 5 anni.

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Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e internati (decreto legge)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente, Matteo Renzi, e del ministro della Giustizia, Andrea Orlando, ha approvato un decreto legge contenente disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nonché  modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all’ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all’ordinamento penitenziario, anche minorile.

Il provvedimento ha la finalità di adempiere alle direttive dettate da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo (Cedu) nei confronti dello Stato italiano nella sentenza “Torreggiani” del gennaio 2013, nella quale la Corte aveva imposto l’adozione di specifiche misure riparatorie in favore dei detenuti che hanno scontato la pena in una condizione di sovraffollamento, imponendo a tal fine il perentorio termine, appena decorso, di un anno dalla definitività della pronuncia.

 I giudici europei hanno condannato il nostro Stato al pagamento nei confronti dei ricorrenti di somme comprese tra € 10.600 ed € 23.500 (quantificata, in quest’ultimo caso, per un periodo di detenzione pari a tre anni e tre mesi). Occorre quindi adempiere a tale direttiva al fine di evitare le condanne dello Stato italiano e i conseguenti pesanti oneri per la finanza pubblica.

 Il provvedimento adempie a tali direttive prevedendo che i detenuti che hanno subito un trattamento non conforme al disposto della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo abbiano diritto a ottenere la riduzione di un giorno di pena per ogni dieci durante il quale è avvenuta la violazione del loro diritto a uno spazio e a condizioni adeguate, con contestuale previsione in favore di coloro che non si trovino più in stato di detenzione di un risarcimento pari a 8 euro per ciascuna giornata di detenzione trascorsa in condizioni non conformi alle indicazioni della Cedu.

 Modifiche in materia di codice di procedura penale e di rafforzamento del corpo di polizia penitenziaria

 Il decreto legge contiene altresì una serie di puntuali modifiche in materia di codice di procedura penale e di rafforzamento del corpo di polizia penitenziaria:
gli obblighi informativi nascenti dall’incardinazione di procedimenti incidenti sullo stato di libertà di soggetti condannati da corti penali internazionali;
le modalità di esecuzione delle ordinanze applicative degli arresti domiciliari, autorizzando l’imputato a recarsi senza scorta al luogo di esecuzione della misura, salvo particolari esigenze;
la modifica del comma 2-bis dell’art.275 codice procedura penale con cui si prevede che, qualora il giudice procedente ritenga che la pena detentiva da irrogare possa essere contenuta in un massimo di tre anni, non possano essere disposte le misure della custodia cautelare o degli arresti domiciliari (in coerenza con le disposizioni contenute nell’art.656 cod. proc. pen. in materia di sospensione dell’esecuzione della pena);
 le modalità esecutive dei provvedimenti limitativi della libertà personale nei confronti degli imputati e condannati minorenni che, nel corso dell’esecuzione, siano divenuti maggiorenni non più sino a al compimento del ventunesimo anno, ma fino ai 25 anni: la norme consentirà di completare percorsi rieducativi modulati su specifiche esigenze rieducative;
alcune modifiche ordinamento della polizia penitenziaria, riguardanti, da un lato, la consistenza dell’organico (con aumento della dotazione del ruolo degli agenti e assistenti e diminuzione di quella degli ispettori) e, dall’altro, finalizzate a  consentire una più celere utilizzazione nei servizi di istituto a seguito dell’ingresso in ruolo e a impedire, per un biennio, l’adozione di atti di comando o di distacco presso altre pubbliche amministrazioni;
una specifica modifica all’ordinamento penitenziario in forza della quale il magistrato di sorveglianza può avvalersi dell’ausilio di assistenti volontari.

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Regolamento per chiudere la procedura di infrazione sulla corretta applicazione relativa agli ascensori (decreto presidenziale – esame preliminare)

 Il Consiglio dei Ministri ha approvato, su proposta del Presidente, Matteo Renzi, e dei ministri delle Infrastrutture e trasporti, Maurizio Lupi, dello Sviluppo Economico, Federica Guidi, per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, Maria Anna Madia, uno schema di regolamento che al fine di recepire pienamente e correttamente gli indirizzi espressi dalla Commissione europea in materia di attuazione della normativa in materia di ascensori, corregge alcune disposizioni che ne avevano dato un’attuazione parziale; la principale fra queste è l’estensione anche agli ascensori in servizio pubblico della disciplina recata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999 in materia di ascensori e montacarichi, il cui ambito di applicazione era stato limitato agli impianti ad uso privato.

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Ratifiche ed esecuzione di tre trattati internazionali (disegno di legge)

 Il Consiglio dei Ministri ha approvato, su proposta del ministro degli Affari Esteri, Federica Mogherini, tre disegni di legge per la ratifica e l’esecuzione dei seguenti atti internazionali:
Accordo di sicurezza sociale fra l’Italia e il Canada, fatto a Roma il 22 maggio 1995, con protocollo aggiuntivo fatto a Roma il 22 maggio 2003;
Accordo fra Italia e Israele sulla previdenza sociale, fatto a Gerusalemme il 2 febbraio 2010;
Accordo fra l’Italia e il Giappone sulla sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2009.

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Viceministri

 I ministri degli Affari esteri, Federica Mogherini, dell’Interno, Angelino Alfano, della Giustizia, Andrea Orlando, dell’Economia e delle finanze, Pietro Carlo Padoan, dello Sviluppo economico, Federica Guidi, delle Politiche agricole alimentari e forestali, Maurizio Martina e delle Infrastrutture e dei trasporti, Maurizio Lupi, hanno annunciato al Consiglio la loro intenzione di attribuire il titolo di vice ministro ai sottosegretari on. LAPO PISTELLI (Affari Esteri), sen. FILIPPO BUBBICO (Interno), on. ENRICO COSTA (Giustizia), LUIGI CASERO e ENRICO MORANDO (Economia e Finanze), CARLO CALENDA e CLAUDIO DE VINCENTI (Sviluppo economico), sen. ANDREA OLIVERO (Politiche agricole alimentari e forestali) e sen. RICCARDO NENCINI (Infrastrutture e trasporti). Il Consiglio dei Ministri ha condiviso l’iniziativa ed ha approvato le deleghe di funzioni loro attribuite.

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Nomine

 Conclusa la procedura prevista, su proposta del ministro dell’Economia e delle finanze, Pietro Carlo Padoan il Consiglio ha definitivamente approvato il conferimento degli incarichi di Direttore dell’Agenzia delle entrate e di Direttore dell’Agenzia del demanio rispettivamente a ROSSELLA  ORLANDI e a STEFANO SCALERA.
Il Consiglio ha approvato su proposta del ministro della Giustizia, Andrea Orlando, il conferimento a MARIO BARBUTO dell’incarico di Capo del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi;
 su proposta del ministro della Difesa Roberta Pinotti, il conferimento al generale di Corpo d’armata UGO ZOTTIN dell’incarico di Vice Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri.

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Leggi regionali

Su proposta del ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Maria Carmela Lanzetta, il Consiglio dei Ministri ha esaminato ventisei leggi regionali e delle Province autonome. Per le seguenti leggi regionali e delle Province autonome è stata deliberata l’impugnativa:
1.Legge Provincia di Trento n. 1 del 22/04/2014 “Disposizioni per l’assestamento del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale di assestamento 2014)” in quanto contiene disposizioni in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lett. m), della Costituzione.
2.Legge Regione Abruzzo n. 23 del 28/04/2014 “Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 3 marzo 2005, n. 18, 21 febbraio 2011, n. 5, 16 luglio 2013, n. 19, 19 dicembre 2007, n. 44, 16 settembre 1998, n. 81 e ulteriori disposizioni normative” in quanto contiene disposizioni in contrasto con l’art. 86, terzo comma, dello Statuto della Regione Abruzzo nonché con gli artt. 123, 117, secondo comma, lett. s), 3 e 97 della Costituzione.
3.Legge Regione Basilicata n. 7 del 30/04/2014 “Collegato alla legge di bilancio 2014-2016” in quanto contiene disposizioni in contrasto con l’art. 117, primo e secondo comma, lett. s), della Costituzione nonché con gli articoli 117, secondo comma, lett. l) e terzo comma, della Costituzione.
4.Legge Regione Abruzzo n. 21 del 17/04/2014 “Modifica alla legge regionale n. 32 del 31 luglio 2007 recante “Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private” e modifica alla legge regionale n. 64 del 18.12.2012” in quanto contiene disposizioni in contrasto con l’art. 117, terzo comma, della Costituzione.

Inoltre per le leggi regionali e delle Province autonome di seguito riportate è stata deliberata la non impugnativa:
1. Legge Regione Friuli Venezia Giulia n. 7 del 17/04/2014 “Disposizioni in materia di dati aperti e loro riutilizzo”.
2.Legge Regione Friuli Venezia Giulia n. 8 del 17/04/2014 “Norme urgenti in materia di lavoro, istruzione, formazione e Montagna.
3. Legge Regione Puglia n. 19 del 18/04/2014 “Integrazioni all’articolo 29 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45. Estensione delle agevolazioni di canoni gravanti su terre già appartenenti al demanio civico, inclusi nelle perimetrazioni di aree naturali protette, anche ai terreni inclusi nei siti della Rete natura 2000 (siti di importanza comunitaria – SIC – e zone di protezione speciale – ZPS).
4.Legge Regione Puglia n. 20 del 18/04/2014 “Anticipazione di liquidita di cui al comma 3 dell’articolo 3 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. Variazione al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016 della Regione Puglia.
5.Legge Regione Puglia n. 21 del 18/04/2014 “Istituzione della giornata del lavoro pugliese nel mondo.”
6.Legge Regione Umbria n. 7 del 17/04/2014 “Disposizioni per la somministrazione ad uso terapeutico dei farmaci cannabinoidi”.

7.Legge Regione Umbria n. 8 del 17/04/2014 “Disposizioni per la sicurezza stradale.”
8.Legge Regione Lazio n. 6 del 23/04/2014 “Iniziative per la prevenzione degli infortuni a tutela della salute e della sicurezza domestica.”
9.Legge Regione Marche n. 5 del 14/04/2014 “Modifiche alla legge regionale 11 novembre 2013, n. 35 “Norme in materia di Unioni montane e di esercizio associato delle funzioni dei comuni montani”.
10. Legge Regione Marche n. 6 del 14/04/2014 “Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2013, n. 49: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014/2016 della Regione. Legge finanziaria 2014” e alla legge regionale 23 dicembre 2013, n. 50: “Bilancio di previsione per l’anno 2014 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2014/2016”.
11. Legge Regione Piemonte n. 5 del 18/04/2014 “Interventi urgenti di adeguamento normativo. Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1991, n. 43 (Nuova disciplina dell’Istituto di Ricerche Economico e Sociali del Piemonte I.R.E.S.. Abrogazione legge regionale 18 febbraio 1985, n. 12) ed alla legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 (Diritto allo studio universitario).
12.Legge Regione Toscana n. 21 del 15/04/2014 “Disciplina della Conferenza permanente delle autonomie sociali. Abrogazione della l.r. 20/2007.
13.Legge Regione Toscana n. 22 del 15/04/2014 “Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana).

14.Legge Provincia di Trento n. 2 del 22/04/2014 “Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016 della Provincia autonoma di Trento.”
15.Legge Regione Abruzzo n. 17 del 17/04/2014 “Disposizioni per la promozione dell’inclusione sociale delle persone sorde e del riconoscimento della lingua dei segni italiana e integrazione alla legge  regionale 13 gennaio 2014, n. 7.”
16.Legge Regione Abruzzo n. 18 del 17/04/2014 “Abrogazione della lettera a), del comma 1, dell’art. 1, della L.R. 27.3.2014, n. 15 (Modifica ed integrazione alla L.R. 29.7.2011, n. 23 “Riordino delle funzioni in materia di aree produttive” e modifica alla L.R. 17.12.1997, n. 143 “Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni”).”
17.Legge Regione Abruzzo n. 19 del 17/04/2014 “Norme per l’accesso alle spiagge degli animali da affezione.”
18. Legge Regione Abruzzo n. 20 del 17/04/2014 “Disposizioni in materia di soccorso alpino e speleologico.”
19. Legge Regione Umbria n. 9 del 29/04/2014 “Norme in materia di sviluppo della società dell’informazione e riordino della filiera ICT (Information and Communication Technology) regionale.
20. Legge Regione Abruzzo n. 22 del 28/04/2014 “Norme per la rotazione del personale dirigenziale degli Enti regionali”.
21.Legge Regione Basilicata n. 8 del 30/04/2014 “Legge di stabilità regionale 2014.”
22.Legge Regione Basilicata n. 9 del 30/04/2014 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016.”

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