Selfie hot di minorenni: è reato diffonderli?

Redazione 13/04/16
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La questione è stata trattata dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11675, depositata il 21 marzo 2016.

Gli Ermellini approfondiscono il caso di cessione online di materiale pedopornografico attraverso il sexting, l’invio di autoscatti a sfondo sessuale realizzati da una minorenne.  

Il caso. 

Una ragazzina scattava dei selfie dal contenuto pornografico con il proprio cellulare e cedeva, di propria iniziativa e senza l’intervento di alcuno gli scatti ad altri minorenni conoscenti (sia ragazze che ragazzi). I destinatari trasmettevano, poi, ad altri le immagini senza il consenso della minorenne.

Contestato il reato di cessione di materiale pedopornografico previsto dall’art. 600-ter, comma 4, c.p., il Tribunale dei Minorenni dichiarava con sentenza del 10 novembre 2014 non luogo a procedere nei confronti dei ragazzi perché il fatto non sussiste: il Tribunale evidenziava che, nel caso in esame le immagini erano state riprese in autoscatto direttamente dalla minorenne, senza intervento alcuno di soggetti esterni ed erano state dalla stessa cedute in modo volontario.

Il Tribunale dei Minorenni specificava che la ragazzina non poteva ritenersi “utilizzata” da terzi soggetti e che il caso in esame non poteva rientrare nel perimetro descritto dall’art. 600-ter, comma 4, c.p., pena una palese violazione del principio di divieto di analogia malam partem.

Il Procuratore della Repubblica presentava ricorso contro la sentenza del Tribunale dei Minorenni poiché riteneva che l’attività vietata dalla norma riguarda la diffusione del «materiale raffigurante un minore tout court, indipendentemente da chi e come l’abbia prodotto».

La decisione.

Secondo la Cassazione, l’art. 600-ter c.p. non disciplina un qualsivoglia materiale pornografico minorile ma esclusivamente quel materiale formato attraverso “l’utilizzo strumentale dei minori ad opera di terzi”.

La cessione di materiale pedopornografico è vietata «a condizione che lo stesso sia stato realizzato da soggetto diverso dal minore raffigurato» dal momento che la normativa distingue «l’utilizzatore» del materiale «dal minore utilizzato».

Può essere, quindi, punito solo il soggetto «altro e diverso rispetto al minore da lui (prima sfruttato, oggi utilizzato), indipendentemente dal fine, di lucro o meno, che lo anima e dall’eventuale consenso, del tutto irrilevante, che il minore stesso possa aver prestato all’altrui produzione del materiale o realizzazione degli spettacoli pornografici».

La Cassazione ha specificato che alterità e diversità tra autore del reato e persona offesa sono elementi costitutivi richiesti dalle norme; elementi non ravvisabili qualora il materiale sia realizzato dallo stesso minore in modo autonomo, consapevole, non indotto o costretto.

Secondo la Cassazione le norme del codice penale non puniscono la diffusione di «materiale pornografico minorile ex se, quale ne sia la fonte, anche autonoma, ma soltanto materiale alla cui origine vi sia stato l’utilizzo di un infradiciottenne, necessariamente da parte di un terzo, con il pericolo concreto di diffusione del prodotto medesimo».

La sentenza appare davvero interessante in quanto il fenomeno noto come (la trasmissione di fotografie, video a sfondo sessuale esplicito) è molto diffuso negli adolescenti e minorenni.

Probabilmente, quindi, occorrerebbero tutele più stringenti a livello normativo specialmente quando il soggetto leso è un minore.

 

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