Sede legale della società liberamente trasferibile da uno Stato membro ad un altro

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La libertà di stabilimento è applicabile al trasferimento della sede legale di una società in uno Stato membro verso un altro Stato membro, ai fini della trasformazione in conformità al diretto di tale secondo Stato membro, senza spostamento della sede effettiva

Decisione: Sentenza n. C-106/2016 – Corte di Giustizia UE

Massima interpretativa: 1) Gli articoli 49 e 54 TFUE devono essere interpretati nel senso che la libertà di stabilimento è applicabile al trasferimento della sede legale di una società costituita ai sensi del diritto di uno Stato membro verso il territorio di un altro Stato membro, ai fini della sua trasformazione, conformemente alle condizioni poste dalla legislazione di tale secondo Stato membro, in una società soggetta al diritto di quest’ultimo, senza spostamento della sede effettiva della citata società. 2) Gli articoli 49 e 54 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro che subordina il trasferimento della sede legale di una società costituita ai sensi del diritto di uno Stato membro verso il territorio di un altro Stato membro, ai fini della sua trasformazione in una società soggetta al diritto di tale secondo Stato membro, conformemente alle condizioni poste dalla legislazione di quest’ultimo, alla liquidazione della prima società.

Osservazioni

La Corte di Giustizia UE ha chiarito che il trasferimento della sede legale di una società da uno Stato membro ad un altro non può essere subordinato alla liquidazione della società. In particolare, la Corte ha precisato che il fatto di stabilire la sede di una società al fine di beneficiare di una legislazione più vantaggiosa non costituisce, di per sé, abuso del diritto di stabilimento.


Giurisprudenza rilevante

Nell’affrontare gli aspetti relativi alla giustificazione della restrizione alla libertà di stabilimento, la Corte ha richiamato precedente giurisprudenza e affermato quanto segue:

«Risulta da una giurisprudenza costante della Corte che una simile restrizione alla libertà di stabilimento può essere ammessa solo se giustificata da motivi imperativi di interesse generale. Inoltre, dev’essere idonea a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non deve eccedere quanto necessario per raggiungerlo (sentenza del 29 novembre 2011, National Grid Indus, C‑371/10, EU:C:2011:785, punto 42 e giurisprudenza ivi citata).

In primo luogo, il giudice del rinvio considera che la restrizione alla libertà di stabilimento si giustifica, nel caso di specie, con l’obiettivo della tutela dei creditori, dei soci di minoranza e dei dipendenti della società trasferita.

A tal proposito, va ricordato che la tutela degli interessi dei creditori e dei soci di minoranza è ricompresa tra le ragioni imperative d’interesse generale riconosciute dalla Corte (v., in tal senso, sentenza del 13 dicembre 2005, SEVIC Systems, C‑411/03, EU:C:2005:762, punto 28 e giurisprudenza ivi citata). Lo stesso vale per la tutela dei lavoratori (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2016, AGET Iraklis, C‑201/15, EU:C:2016:972, punto 73 e giurisprudenza ivi citata).»


Disposizioni rilevanti.

TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA

Vigente al: 27-11-2017

CAPO 2 – IL DIRITTO DI STABILIMENTO

Articolo 49 – (ex articolo 43 del TCE)

Nel quadro delle disposizioni che seguono, le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate. Tale divieto si estende altresì alle restrizioni relative all’apertura di agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti sul territorio di un altro Stato membro.

La libertà di stabilimento importa l’accesso alle attività autonome e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società ai sensi dell’articolo 54, secondo comma, alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del capo relativo ai capitali.

Articolo 54 – (ex articolo 48 del TCE)

Le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l’amministrazione centrale o il centro di attività principale all’interno dell’Unione, sono equiparate, ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente capo, alle persone fisiche aventi la cittadinanza degli Stati membri.

Per società si intendono le società di diritto civile o di diritto commerciale, ivi comprese le società cooperative, e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, ad eccezione delle società che non si prefiggono scopi di lucro.

Graziotto Fulvio

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