Opposizione a decreto ingiuntivo e tardiva iscrizione a ruolo

ingiuntivo opposto. Condanna gli opponenti alla rifusione delle spese processuali nei confronti della società opposta, liquidandole in complessive

Opposizione a decreto ingiuntivo e tardiva iscrizione a ruolo

delle spese processuali nei confronti della società opposta, liquidandole in complessive £. 3.200.000, di cui £. 400.000 per esborsi, £. 900.000

La rilevanza fiscale e previdenziale delle competenze liquidate dal giudice all’avvocato difensore di se stesso.

delle spese processuali dovute dalla parte vincente al proprio legale; ma poiché nel caso di specie esse sono la stessa persona, nessun compenso

Sentenza del Tribunale di Verbania 26 luglio 2004 : interviene nella questione relativa alla possibilità che le spese liquidate in favore del creditore istante nella sentenza resa nel giudizio promosso dal fallito che respinge la sua opposizione alla dichiarazione di fallimento siano poste a carico della massa ovvero siano ritenute un credito ammissibile nel passivo della procedura, escludendola.

di responsabilità inerenti la possibile colposità dell’iniziativa fallimentare e, in ogni caso, ad evitare eventuali condanne al pagamento delle relative spese processuali. Cade dunque l’idea stessa che il creditore istante persegua un interesse collettivo anziché individuale. Inoltre, non si può non ricordare di rigetto dell’opposizione contenente lo specifico capo di condanna del fallito soccombente al pagamento delle spese processuali, nasce per definizione