Se il Consiglio comunale esprime la volontà di esternalizzare un certo servizio, corretta appare la competenza del dirigente dell’ente ad occuparsi della relativa procedura ad evidenza pubblica

Lazzini Sonia 01/12/05
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Il possesso del requisito imposto dal bando di gara della capacit? tecnico-organizzativa, con particolare riguardo alle esperienze pregresse maturate per tutto un ?triennio non implica la continuit? della prestazione del servizio per tutto il periodo ?di riferimento, ma ha lo scopo di verificare ?qualitativamente la prestazione resa

Il Tar Puglia, Sezione seconda di Lecce, con la sentenza numero 3763 del 19 luglio 2005 ci insegna che:

???????? considerato che il Consiglio Comunale esprimeva la chiara volont? di affidare a soggetti terzi ( rectius di mantenere in capo a costoro) la gestione del suddetto servizio, cos? evidentemente suggellando la ( gi? compiuta) opzione per la esternalizzazione del servizio ( ai sensi dell?art. 32 co. 2 lett. f) della legge 142/90, all?epoca vigente)

allora la? determinazione ? oggetto specifico di impugnativa- di procedere a pubblica gara ( in alternativa alla proroga dei pregressi rapporti contrattuali) si atteggia a semplice modalit? di affidamento del servizio e quindi non contrasta con il regime relativo alla distribuzione delle competenze in seno alla compagine comunale, trattandosi al contrario di attivit? posta in essere in stretta consequenzialit? rispetto alla primigenia opzione dell?organo competente di affidare all?esterno il servizio in oggetto

???????? non pu? trovare accoglimento neppure il secondo motivo di gravame, con il quale la ricorrente ha rilevato il difetto di prova da parte della aggiudicataria ( donde la sua invocata esclusione dalla competizione) circa il possesso del requisito imposto dal bando di gara? della capacit? tecnico-organizzativa, con particolare riguardo alle esperienze pregresse maturate per tutto il triennio

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in quanto:

nella prospettiva della ricorrente, la dimostrazione del possesso di tale requisito postulerebbe la continuit? temporale dei servizi prestati in tale torno di tempo, ma tale conclusione non appare conforme alla lettera della prescrizione del bando di gara -la quale si limita a richiedere l?avvenuto svolgimento, nell?ultimo triennio (2001-2002-2003) di servizi di accertamento e riscossione ICP,DPA e TOSAP in almeno due Comuni con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti- n? alla sua ratio, incentrata piuttosto sulla verifica qualitativa della prestazione resa ( donde la richiesta della attestazione di soddisfazione da parte dell?Ente servito) e non certo implicante la continuit? della prestazione del servizio per tutto il triennio di riferimento

a cura di Sonia LAZZINI

  • allegata sentenza

Lazzini Sonia

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