Scontrino o ricevuta, la scelta al contribuente

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Il recente clamore, suscitato dal maxiblitz dei giorni scorsi, posto in essere dalla Guardia di Finanza sulle spiagge salentine, rende necessario un intervento chiarificatore sulla dibattuta questione delle sanzioni irrogate agli stabilimenti balneari per la mancata emissione di scontrini fiscali a fronte del noleggio delle attrezzature da spiaggia (es. ombrelloni, lettini, sedie sdraio ecc.).

A tal fine, dunque, è necessario premettere che la certificazione del corrispettivo, mediante ricevuta fiscale o scontrino fiscale, riguarda in generale le operazioni per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura.

In ogni caso, però, è prevista l’equiparazione dell’emissione dello scontrino fiscale con quella della ricevuta fiscale e viceversa.

Difatti, per qualsiasi operazione soggetta all’obbligo di certificazione e indipendentemente dall’esercizio di apposita opzione, il contribuente ha la possibilità di emettere alternativamente la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale (art. 3, c. 147, lett. f), L. 549/95, art. 1 DPR 696/96).

La scelta tra la ricevuta fiscale e lo scontrino fiscale è totalmente libera e non è subordinata all’espletamento di specifiche formalità. Inoltre non è soggetta a limitazioni relative al numero ed al tipo delle operazioni svolte ed alle modalità di esercizio dell’attività stessa (Circ. Min. 4 aprile 1997 n. 97/E).

In altri termini, un contribuente, non obbligato all’emissione della fattura se non su richiesta del cliente, per documentare i corrispettivi percepiti nell’esercizio della propria attività, può, indifferentemente, avvalersi sia della ricevuta fiscale sia dello scontrino ovvero di uno dei due docu menti per una o più operazioni e dell’altro documento per le ulteriori operazioni.

Nella specie, poi, tanto la ricevuta quanto lo scontrino devono essere rilasciati al soggetto che fisicamente effettua l’acquisto del bene o utilizza il servizio prestato.

Per quanto riguarda i termini di emissione, la ricevuta fiscale deve generalmente essere emessa in duplice esemplare al momento della consegna del bene ovvero al momento dell’ultimazione della prestazione e non è possibile la trasmissione in via elettronica tramite sistemi informatici (Circ. Min. 17 maggio 2000 n. 98/E). Tuttavia, nel caso di pagamento del corrispettivo, totale o parziale, antecedente o successivo al momento di ultimazione della prestazione, la ricevuta fiscale deve essere emessa al momento del pagamento, ferma restando la necessità di emettere altra ricevuta fiscale al momento di ultimazione della prestazione o consegna del bene (art. 1 DM 30 marzo 1992).

Per quanto riguarda, invece, lo scontrino fiscale (art. 1 DM 23 marzo 1983), questo deve essere emesso: per le prestazioni di servizi, al momento del pagamento del corrispettivo, ovvero al momento della ultimazione della prestazione, se questa è anteriore al pagamento; in tale ultimo caso, sussiste l’obbligo di indicare sullo scontrino che il corrispettivo non è stato pagato, in tutto o in parte (se, ad esempio, è stato incassato un acconto); per le cessioni di beni, al momento del pagamento del corrispettivo, ovvero al momento della consegna del bene, se questa è anticipata rispetto al pagamento; tuttavia, in tale ultimo caso, non sussiste l’obbligo di indicare sullo scontrino fiscale che il corrispettivo non è stato pagato. Nel caso di cessioni di beni con pagamento immediato del corrispettivo e consegna differita, poi, lo scontrino fiscale deve essere emesso all’atto del pagamento e deve essere consegnato unitamente ai beni ceduti (al cliente o al vettore).

Orbene, ciò posto, occorre a questo punto precisare che tale obbligo di certificazione dei corrispettivi, di cui all’art. 22 DPR 633/72, riguarda i soggetti passivi IVA che pongono in essere operazioni imponibili per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura (se non a richiesta del cliente).

Più nel dettaglio, si tratta dei soggetti che svolgono delle attività di commercio al minuto e assimilate, tra cui, per effetto dell’abrogazione avvenuta con il D.L. n. 138/2011 della lett. rr) dell’art. 2 del DPR 696/96, rientrano quelle degli stabilimenti balneari, esercenti l’attività di noleggio di beni mobili, per le quali, per l’appunto, a norma dell’ art. 22, c. 1, n. 4, del DPR n. 633 del 26-10-1972 e successive modificazioni, non sussiste l’obbligo della emissione della fattura, indipendentemente dal fatto che all’emissione della fattura si possa essere tenuti a seguito di richiesta dell’ altra parte contraente.

In definitiva, dunque, se il contribuente dimostra di aver emesso la ricevuta fiscale piuttosto che lo scontrino a fronte del pagamento o dell’ultimazione della prestazione, gli organi verificatori non devono contestare nulla.

Al tempo stesso, se non è stato pagato nulla e la prestazione non è stata ultimata, nessuna ricevuta o scontrino deve essere emessa.


Lecce, 6 luglio 2012

Avv. Villani Maurizio

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