Scioglimento Equitalia: vademecum alla rottamazione delle cartelle

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Tra le più importanti misure previste dal Decreto Fiscale, ossia il D.L. 22 ottobre 2016 n. 193, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016, rientra senz’altro la soppressione di Equitalia, cui si accompagna l’istituto della definizione agevolata– meglio noto come “rottamazione” – ammesso in via generale e principale dall’art. 6 del DL n. 193/2016 con riferimento alle cartelle di pagamento, ed esteso, in via facoltativa  anche per le ingiunzioni fiscali ex RD n. 639/1910, ai sensi dell’art. 6-ter del citato Decreto fiscale.

L’istituto in parola – nato dalla dichiarata esigenza ed urgenza di garantire l’effettività del gettito delle entrate e l’incremento del livello di adempimento spontaneo degli obblighi tributari – risulta, in effetti,” concepito come una misura di favore per il contribuente, sicchè appare interessante comprenderne il funzionamento.

Limitando in prima battuta sede l’analisi alla sola definizione agevolata dei tributi la cui riscossione risulti esser stata affidata ad Equitalia s.p.a., – ovverosia alla rottamazione delle cartelle esattoriali – viene in rilievo l’art. 6 del D.L. n. 193/2016 a mente del quale possono essere sanate, senza corrispondere interessi e sanzioni, le somme iscritte a ruolo tra il 2000 e il 2015.

L’ambito di applicazione della misura in commento è, dunque, riferito a tutti i crediti comunali:

  • sia di natura tributaria, quali ad esempio IMU, ICI, TASI, TARI, ecc.;
  • sia di natura patrimoniale, quali ad esempio i ruoli per il mancato pagamento di mense scolastiche, trasporti, ecc.

e concerne tutte le cartelle notificate da Equitalia dal 2000 fino al 31 dicembre 2016, inclusi gli avvisi  di accertamento esecutivi, e tutti i ruoli consegnati all’Agente della Riscossione e non ancora notificati al 31 dicembre 2016, inclusi gli accertamenti esecutivi 2016; con conseguente esclusione dei crediti non affidati nell’arco temporale individuato dalla norma ovvero pagati o fatti oggetto di provvedimento di sgravio.

Dal punto di vista operativo, la disposizione in parola consente la dilazione del pagamento entro il limite massimo di 4 rate: le prime due, pari ad un terzo e la terza e la quarta ciascuna pari ad un sesto delle somme dovute, con espressa previsione che la scadenza della terza rata non può superare il 15 dicembre 2017 mentre la quarta rata il 15 marzo 2018.

Tanto premesso, per accedere alla rottamazione è previsto che il contribuente-debitore presenti apposita domanda, attraverso la modulistica resa pubblica da Equitalia, entro il 31 marzo 2017, a condizione che il carico che questi intenda definire, al netto dei pagamenti e degli sgravi già effettuati dall’Ente creditore, risulti affidato al 31 dicembre 2016 (Cfr. Circolare n. 2/E del 08.03.2017 Agenzia delle Entrate).

Sul punto, peraltro, è stato di recente chiarito che la facoltà di definizione agevolata può essere esercita anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente in base ai provvedimenti di dilazione già emessi dall’AdR (Equitalia) a condizione che, rispetto ai soli piani rateali già in essere al 24 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del Decreto fiscale), risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza tra ottobre e dicembre 2016 e il debitore sia, quindi, in regola con i pagamenti a tutto il 31 dicembre 2016.

Così, a fronte della presentazione della domanda di definizione agevolata, viene precluso ad Equitalia di avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche relativamente ai carichi di cui si è chiesta la rottamazione. Parimenti, al sopprimendo Agente della Riscossione viene inibita la possibilità di proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, salvo che si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Ciò chiarito, è bene ricordare che quanto ai tributi locali e ai ruoli riferiti alle violazioni al Codice della Strada, gli effetti della descritta definizione agevolata sono tali da escludere dal computo delle “cartelle” i soli interessi di mora e le sanzioni, lasciando ai contribuenti solo il tributo evaso e gli interessi, spese di notifica ed aggio di Equitalia.

In questi casi, infatti, è la sanzione amministrativa il “cuore” della contestazione, quella che la norma chiama «capitale»: pertanto lo sconto garantito dalla rottamazione dei ruoli è destinato, in tal caso, a riguardare esclusivamente gli interessi, comprese le maggiorazioni previste per i tardati pagamenti dalla legge di depenalizzazione del 1981 (articolo 6, comma 11).

Volendo schematizzare, dunque, con la rottamazione si pagano:

  • l’importo originariamente dovuto all’ente impositore (imposte, iva, tributi locali, contributi previdenziali e assistenziali, contravvenzioni al codice della strada);
  • gli interessi di ritardata iscrizione a ruolo applicati dall’ente impositore;
  • l’aggio all’Agente della Riscossione (Equitalia) calcolato sull’importo originariamente dovuto all’ente impositore e sugli interessi di ritardata iscrizione a ruolo;
  • le spese di notifica dell’Agente della Riscossione;
  • le eventuali spese per azioni esecutive dell’Agente della Riscossione.

Pertanto, lo sconto riguarda:

  • le sanzioni applicate dall’ente impositore (maggiorazioni per le multe stradali e le somme aggiuntive/sanzioni per i contributi previdenziali);
  • gli interessi di mora applicati dall’Agente della Riscossione);
  • gli interessi di dilazione, nel caso di rateizzazione in corso.

Diversa, dal punto di vista applicativo, dalla rottamazione delle cartelle esattoriali così brevemente descritta, è la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali di cui al successivo art. 6-ter del Decreto fiscale; introdotto, come è noto, solo in sede di conversione del Decreto Legge n. 193/2016.

Ebbene, tale norma – nella misura in cui ha previsto la possibilità di regolamentare la definizione agevolata delle entrate, anche tributarie dei Comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale di cui al Regio decreto n. 639 del 1910 – ha di fatto ammesso che anche le ingiunzioni emesse dai comuni o dai loro concessionari, possano beneficiare di un mini condono (o “rottamazione”) così come prevede l’articolo 6 del medesimo decreto per le cartelle di pagamento. 1

Una facoltà, questa, che consente di equiparare il trattamento delle posizioni avviate alla riscossione coattiva tramite ruolo che sono oggetto di definizione agevolata obbligatoria secondo i criteri di cui all’articolo 6 del decreto stesso: tuttavia, se il principio è lo stesso, le regole applicative cambiano, soprattutto dopo le ultime interpretazioni della nota IFEL del 19 dicembre 2016.

Per comprendere nel dettaglio la portata ed i limiti della nuova disciplina è bene, anzitutto, precisare che la definizione delle ingiunzioni non è automatica bensì opera solamente previa approvazione, da parte dell’ente locale, di un apposito regolamento entro la data del 31 marzo 2017(termine prorogato dal D.L. 244/2016 “milleproroghe”, in precedenza fissato al 01.02.2017).

Ciò significa che se per un verso, gli enti locali che si sono avvalsi di Equitalia per la riscossione delle entrate, anche tributarie degli stessi enti, devono procedere “automaticamente” e senza alcuna decisione con la rottamazione delle sanzioni  degli interessi di mora relativi a tutti i tributi locali iscritti a ruolo tra il 2000 e il 2016, con una gestione diretta da parte di Equitalia; per altro verso, l’adesione alla rottamazione ex art. 6-ter risulta essere una facoltà discrezionale dei Comuni, laddove questi abbiano riscosso le somme loro spettanti a mezzo dell’ingiunzione di pagamento.

In tal caso, infatti, l’adesione alla rottamazione passa attraverso l’adozione di un regolamento locale che deve disciplinare le modalità con le quali il debitore può manifestare la volontà di avvalersi della sanatoria ed i termini della definizione del debito.

In particolare, spetta agli enti territoriali di stabilire:

a) il numero di rate e la relativa scadenza, fermo restando che in ogni caso il pagamento deve essere completato entro il 30 settembre 2018;

b) le modalità attraverso le quali il debitore può avanzare l’istanza di avvalersi della definizione agevolata;

c) il termine entro cui l’interessato è tenuto ad avanzare detta istanza, nonché stabilire che detta istanza debba contenere: il riferimento al numero di rate con cui si intende articolare il pagamento; la sussistenza di eventuali giudizi riguardanti i debiti interessati dalla definizione agevolata; la dichiarazione con cui il debitore assume impegno di rinuncia ai giudizi in essere;

d) il termine entro cui l’ente impositore o il concessionario della riscossione sono tenuti a fornire riscontro all’istanza del debitore, comunicando a quest’ultimo l’ammontare complessivo delle entrate non riscosse al netto dei benefici riconosciuti dall’articolo in esame (cioè al netto delle sanzioni precedentemente applicate), l’ammontare di ciascuna rata e la scadenza delle stesse.

La sanatoria, pertanto, è consentita anche per i tributi e le entrate gestite dagli enti locali se gli stessi la riterranno opportuna nel rispetto della loro autonomia.

Ciò significa, dal punto di vista dell’ambito applicativo, che spetta al Comune decidere quali entrate e quali annualità possono beneficiare dello sconto tra tutte le ingiunzioni notificate nel periodo intercorrente tra l’anno 2000 e il 2016.

Sul punto, la già citata nota IFEL del 19 dicembre 2016, valorizza al massimo la potestà regolamentare degli enti locali, quanto all’arco temporale e la tipologia di entrate definibili rimettendola all’autonomia dei Comuni che potranno, come detto, prevedere la definizione agevolata solo per determinate annualità e solo per alcuni tributi.

Tuttavia, è bene precisare che non tutte le ingiunzioni rientreranno nella definizione ma solo i carichi che riportano sanzioni ICI, IMU, TARSU, TIA1, TARES, TARI, TASI, ICP, TOSAP e la maggiorazione e interessi sulle violazioni al codice della strada (non altre sanzioni amministrative).

Ne consegue che la definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento può riguardare solo le sanzioni: non sono previsti benefici, invece, su aggio e spese, e neppure sugli interessi di mora (diversamente da quanto invece previsto per la rottamazione delle cartelle di Equitalia) ed è, altresì, preclusa ai Comuni la possibilità di disporre per via regolamentare la disapplicazione degli interessi.

Risulta, inoltre, esclusa anche la possibilità di rottamare le sanzioni per violazione dei regolamenti comunali, essendo la definizione limitata ai soli interessi sulle sanzioni al codice della strada (compresa la maggiorazione del 10% semestrale).

Tra gli aspetti di maggior riflessione sul testo vi è poi la parte della rateazione, atteso che possono rientrare nell’intervento in questione anche le ingiunzioni oggetto di provvedimenti di rateizzazione, benchè non espressamente richiamate dalla norma, in virtù dell’ampia potestà regolamentare attribuita ai Comuni.

Si ricorda, infine, che se l’ingiunzione contiene crediti di natura diversa o con riferimento a più annualità d’imposta, è lasciata al contribuente la possibilità di definire anche le singole poste ingiunte con il medesimo provvedimento. E, al riguardo, vale la pena evidenziare che, rispetto alla definizione delle cartelle, l’articolo 6 ter non utilizza come atto di impulso la dichiarazione, bensì l’istanza, che dovrà essere costruita sulla base delle caratteristiche definite nel regolamento ed essere valutata con apposita risposta dell’ente entro le tempistiche prestabilite.

In conclusione, è evidente che la valutazione circa l’opportunità o meno di adottare la definizione agevolata delle ingiunzioni dovrà essere condotta sulla base della situazione di ciascun ente. E, a ben vedere, se ciò, da un lato appare come facilitazione di incasso; dall’altro lato, debbono valutarsi anche le obiezioni di iniquità di una misura che non consente di far rientrare gli atti di accertamento non pagati o altri titoli che non sono stati oggetto di richiesta mediante ingiunzione fiscale.

 

 


1 La norma riporta un ulteriore dettaglio, in qualche misura fuorviante, quando si riferisce alle ingiunzioni  notificate dagli stessi enti impositori o dai concessionari della riscossione di cui all’articolo 53, così dimenticando  tra i soggetti abilitati la figura della società pubblica in house che opera senza dover essere iscritta all’albo. Una svista, questa, che l’IFEL ritiene superabile facendo leva sulla stessa natura delle società pubbliche che, in presenza di affidamenti in house, sono state definite come soggetti strumentali all’ente impositore (Corte dei Conti 24/2015 sez. autonomie).  

Avv. Cusumano Celine

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