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Indice
1. La questione: travisamento dei fatti e motivazione manifestamente illogica o contraddittoria
La Corte di appello di Palermo riformava quoad poenam una sentenza emessa dal Tribunale di Termini Imerese.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’imputato il quale deduceva: 1) travisamento dei fatti, motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, errore di diritto nella interpretazione della condotta incriminata, erronea interpretazione del contenuto della prova intercettiva (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.), fermo restando che i medesimi vizi erano denunziati in riferimento alla tentata estorsione in concorso contestata e ritenuta nella duplice conformità verticale del giudizio di merito; 2) violazione della legge penale e vizi esiziali della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio non avendo la Corte territoriale, ad avviso del ricorrente, argomentato puntualmente la componente ingravescente dei singoli reati satellite uniti in continuazione. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon
2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte riteneva il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Corte di legittimità ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui, in tema di prova testimoniale, trova applicazione il principio della scindibilità della valutazione, in quanto il giudice può ritenere veritiera una parte della deposizione e, nel contempo, disattendere altre parti di essa, dovendo tuttavia dare conto, con adeguata motivazione, delle ragioni di tale diversa valutazione e dei motivi per cui essa non si risolve in un complessivo contrasto logico-giuridico della prova ((Sez. 2, n. 10193 del 13/02/2024).
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3. Conclusioni: doppia conforme: in tema di prova testimoniale è applicabile il principio della scindibilità della valutazione
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se il principio della scindibilità della valutazione è applicabile in tema di prova testimoniale.
Si fornisca difatti in tale pronuncia una risposta positiva a siffatto quesito sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo con cui è stato per l’appunto postulato che, in tema di prova testimoniale, trova applicazione il principio della scindibilità della valutazione.
Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione ogni volta il Giudice abbia proceduto ad una valutazione di questo genere.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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