Sanzioni tributarie: le obiettive condizioni di incertezza

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Di Maurizio Villani ed Alessandro Villani

L’art. 8 D.Lgs. n. 546 del 31 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni dispone testualmente:

“La commissione tributaria dichiara non applicabili le sanzioni non penali previste dalle leggi tributarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce”.

La Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 13076 del 24/06/2015; Cass. n. 4394 del 24/02/2014; Cass. n. 3113 del 12/02/2014; Cass. n. 24670 del 28/11/2007; Cass. n. 18405 del 12/07/2018) è ripetutamente intervenuta a definire l’ambito di non debenza delle sanzioni enunciando i seguenti principi di diritto.

  1. Per “incertezza normativa oggettiva tributaria” deve intendersi la situazione giuridica oggettiva, che si crea nella normazione per effetto dell’azione di tutti i formanti del diritto, tra cui in primo luogo, ma non esclusivamente, la produzione normativa, e che è caratterizzata dall’impossibilità, esistente in sé ed accertata dal giudice, d’individuare con sicurezza ed univocamente, al termine di un procedimento interpretativo metodicamente corretto, la norma giuridica sotto la quale effettuare la sussunzione di un caso di specie.
  2. L’incertezza normativa oggettiva costituisce una situazione diversa rispetto alla soggettiva ignoranza incolpevole del diritto come emerge dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6 che distingue in modo netto le due figure dell’incertezza normativa oggettiva e dell’ignoranza (pur ricollegandovi i medesimi effetti) e perciò l’accertamento di essa è esclusivamente demandata al giudice e non può essere operato dalla amministrazione.
  3. L’incertezza normativa oggettiva non ha il suo fondamento nell’ignoranza giustificata, ma nell’impossibilità, abbandonato lo stato d’ignoranza, di pervenire comunque allo stato di conoscenza sicura della norma giuridica tributaria.

L’essenza del fenomeno dell’incertezza normativa oggettiva si può rilevare attraverso una serie di fatti indice, che spetta al giudice accertare e valutare nel loro valore indicativo, e che sono stati individuati a titolo di esempio e, quindi, non esaustivamente:

  • nella difficoltà d’individuazione delle disposizioni normative, dovuta magari al difetto di esplicite previsioni di legge;
  • nella difficoltà di confezione della formula dichiarativa della norma giuridica;
  • nella difficoltà di determinazione del significato della formula dichiarativa individuata;
  • nella mancanza di informazioni amministrative o nella loro contraddittorietà;
  • nella mancanza di una prassi amministrativa o nell’adozione di prassi amministrative contrastanti;
  • nella mancanza di precedenti giurisprudenziali;
  • nella formazione di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, magari accompagnati dalla sollecitazione, da parte dei Giudici comuni, di un intervento chiarificatore della Corte Costituzionale o della Corte di Cassazione a Sezioni Unite;
  • nel contrasto tra prassi amministrativa e orientamento giurisprudenziale;
  • nel contrasto tra opinioni dottrinali;
  • nell’adozione di norme di interpretazione autentica o meramente esplicative di norma implicita preesistente.

Tali fatti indice devono essere accertati, esaminati ed inseriti in procedimenti interpretativi della formazione che siano metodicamente corretti e che portino inevitabilmente a risultati tra loro contrastanti ed incompatibili.

Costituisce, quindi, causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria una condizione di inevitabile incertezza sul contenuto, sull’oggetto e sui destinatari della norma tributaria, ossia l’insicurezza ed equivocità del risultato conseguito attraverso la sua interpretazione.

In sede contenziosa, per chiedere ed ottenere la non applicazione delle sanzioni tributarie, è bene che il contribuente eccepisca sempre i documenti quanto sopra esposto.

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