Sanzioni amministrative, solidarietà oltre l’estinzione

Redazione 03/10/17
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Sanzioni amministrative, il corresponsabile mantiene il regresso

Sanzioni amministrative: le Sezioni Unite, con sentenza n. 22082, depositata lo scorso 22 settembre hanno affermato che la solidarietà prevista dalla Legge in materia di illeciti amministrativi (L. n. 689/81) si mantiene anche se l’obbligo del diretto trasgressore sia estinta per tardività della notifica. La conseguenza principale di questo principio è che l’obbligato in via solidale mantiene l’azione di regresso nei confronti dell’obbligato principale. In altre parole, l’estinzione non può essere eccepita per contrastare la domanda di restituzione, che resta esercitabile per l’intero.

Autonomia della responsabilità del coobbligato

Tale pronuncia si pone in linea con la giurisprudenza che, ormai pacificamente, afferma che, ai fini del riconoscimento della responsabilità dell’obbligato in via solidale, non è necessaria l’identificazione dell’obbligato principale, (id est: la legittimazione dell’ordinanza di ingiunzione nei confronti del responsabile in via solidale non dipende dalla mancata indicazione o identificazione dell’autore materiale dell’illecito). Tale orientamento fa proprio il dato letterale della norma (art.14 della L. 689/81), dalla quale si evince chiaramente l’indipendenza delle due obbligazioni.

Peraltro, ciò comporta che, qualora l’azione di regresso non sia possibile, non può escludersi la responsabilità del coobbligato; del resto, il fatto non può restare impunito.

La funzione pubblicistica e non solo di garanzia della solidarietà

Nel testo della sentenza si legge che “la solidarietà ex art. 6 cit. opera per facilitare la riscossione a prescindere dall’effettiva insolvenza dell’obbligato principale, e che la PA. ha potere di  rivolgersi direttamente ed esclusivamente al terzo obbligato in solido, ove lo ritenga maggiormente e più facilmente solvibile, e di sanzionare lui soltanto a sua insindacabile scelta. Ragion per cui deve escludersi che l’art. 18, secondo comma, legge n. 689/81 imponga di irrogare la sanzione congiuntamente al trasgressore e ai coobbligati solidali.” 

La norma in commento, infatti, assolve una funzione pubblicistica di deterrenza, nei confronti di chi, assieme al trasgressore, ha contribuito alla verificazione dell’illecito

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