Saldo zero

Redazione 18/10/18
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La nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi e di quella di indicazione del tasso per indeterminatezza comporta per la banca l’onere di provare l’effettiva entità del proprio credito, non essendo a tal fine sufficiente la produzione dei saldo conto.

Qualora la banca non abbia provato che a una certa data, cui si riferisce il primo estratto-conto riportato in giudizio, il credito riportato in detto estratto conto e conclusivo dell’andamento dei conti per gli anni pregressi fosse quello effettivo in ragione della nullità delle clausole sugli interessi, le risultanze dell’estratto conto debbono essere azzerate in quanto non provate e disposto che il calcolo dei rapporti di dare e avere a partire dalla suddetta data partendo da zero.

L’orientamento della Suprema Corte

In tal senso è l’orientamento espresso dalla S.C., secondo cui “una volta esclusa la validità della clausola sulla cui base sono stati calcolati gli interessi, soltanto la produzione degli estratti a partire dall’apertura del conto corrente – considerato che, in virtù dell’unitarietà del rapporto, da tale momento decorre la prescrizione del credito di restituzione per somme indebitamente trattenute dalla banca a titolo di interessi (Cass. 9 aprile 1984, n. 2262) – consente, attraverso una integrale ricostruzione del dare e dell’avere con l’applicazione del tasso legale, di determinare il credito della banca, sempreché la stessa non risulti addirittura debitrice, una volta depurato il conto dalla capitalizzazione degli interessi non dovuti. Allo stesso risultato, evidentemente, non si può pervenire con la prova del saldo, comprensivo di capitali ed interessi, al momento della chiusura del conto. Infatti, tale saldo non solo non consente di conoscere quali addebiti, nell’ultimo periodo di contabilizzazione, siano dovuti ad operazioni passive per il cliente e quali alla capitalizzazione degli interessi, ma a sua volta discende da una base di computo che è il risultato di precedenti capitalizzazioni degli interessi” (Cass. 10692/07 Cass. 16679/09). D’altra parte, per ciò che concerne la mancata contestazione degli estratti conto da parte del correntista poi fallito, si deve premettere che è principio pacifico quello secondo cui l’approvazione del l’estratto-conto rende incontestabili soltanto le registrazioni a debito e credito nella loro realtà contabile, ma non anche l’efficacia e la validità dei rapporti sostanziali. Peraltro, solo ove sia accertata l’efficacia e la validità di tali rapporti e, cioè, nel caso che qui interessa, della clausola che fissa gli interessi in misura extralegale, “l’approvazione ripetuta di estratti- conto può valere, per la sua natura confessoria, a far ritenere che il concreto ammontare degli interessi computati dalla banca sia avvenuto in conformità del criterio dettato in via preventiva con la clausola” (Cass. 4605/96).

In altre parole, la congruenza degli interessi computati con la clausola che ne ha stabilito il criterio di determinazione, non implica la validità di tale clausola, che anzi, per quanto detto, va nel caso di specie esclusa. Deve concludersi, quindi, che, a seguito della contestazione da parte del Ferri delle clausole in esame relative alla determinazione degli interessi, spettava alla banca fornire la prova dell’andamento dei rapporti di conto corrente a partire dalla loro origine. Tutto ciò porta a negare ogni fondamento al quarto motivo di ricorso In tale contesto risulta la totale infondatezza anche del terzo motivo.
La banca ricorrente confonde l’onere di conservazione della documentazione contabile con l’onere della prova del credito. Il fatto di non essere tenuta a conservare le scritture contabili oltre i dieci anni dalla loro ultima registrazione non esonera la parte che vi è tenuta dall’onere di provare il proprio credito. Nel caso di specie, pertanto, incombendo tale onere alla banca, il fatto che la stessa a suo dire – non abbia conservato le scritture contabili relative ai rapporti di conto corrente per il periodo anteriore al 1993, ricade esclusivamente a suo danno non essendo in condizione di provare i propri crediti.
La banca non ha provato per le ragioni dianzi esposte che alla data dell’1.1.1993, cui si riferisce il primo estratto-conto riportato in giudizio, il credito riportato in detto estratto conto e conclusivo dell’andamento dei conti per gli anni pregressi fosse quello effettivo in ragione della più volte citata nullità delle clausole sugli interessi. Del tutto correttamente pertanto la Corte d’appello ha azzerato le dette risultanze in quanto non provate e disposto che il calcolo dei rapporti di dare ed avere venisse calcolato dal CTU a partire dalla detta data del 1993 partendo da zero” (Così Cass., n. 23974/2010 in motivazione; vedi anche Cass., n. 10692/2007: “Nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la banca non può dimostrare l’entità del proprio credito mediante la produzione, ai sensi dell’art. 2710 cod. civ., di estratto notarile delle sue scritture contabili dalle quali risulti il mero saldo del conto, atteso che soltanto la produzione degli estratti a partire dall’apertura del conto stesso consente, attraverso l’integrale ricostruzione del dare e dell’avere con applicazione del tasso legale, di determinare il credito della banca, sempreché la stessa non risulti addirittura debitrice, una volta depurato il conto dagli interessi non dovuti”).

Vedi anche Cass., n. 21466/2013 (“L’accertata nullità delle clausole che prevedono, relativamente agli interessi dovuti dal correntista, tassi superiori a quelli legali e la capitalizzazione trimestrale impone la rideterminazione del saldo finale mediante la ricostruzione dell’intero andamento del rapporto, sulla base degli estratti conto a partire dall’apertura del medesimo, che la banca, quale attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha l’onere di produrre, non potendo ritenersi provato il credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista non abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione prodotta nel procedimento monitorio”.

Obbligo di conservare le scritture contabili

L’ulteriore principio affermato dalla citata sentenza 23974/2010, secondo il quale nei rapporti bancari in conto corrente, la banca non può sottrarsi all’onere di provare il proprio credito invocando l’insussistenza dell’obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni dalla data dell’ultima registrazione, in quanto tale obbligo volto ad assicurare una più penetrante tutela dei terzi estranei all’attività imprenditoriale non può sollevarla dall’onere della prova piena del credito vantato anche per il periodo ulteriore, è stato ribadito dalle successive Cass., n. 1842/2011 e Cass., n. 19696/2014.
Rilevato che la Suprema Corte ha chiarito, con la sentenza 9201 del maggio 2015 che il cliente della banca che esperisce una azione di accertamento negativo circa la esistenza del proprio debito ed intende fornire la prova della fondatezza della propria domanda, è tenuto a produrre l’estratto conto a saldo zero (necessariamente inviato ex lege ai correntisti i quali ne avevano o ne avevano avuto la disponibilità avendone altresì l’onere di conservazione); e che in difetto la ricostruzione dell’estratto conto deve partire dal priomo saldo disponibile a suo debito.

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