Rottamazione-quinquies nella Legge di Bilancio 2026: una guida operativa

Rottamazione-quinquies 2026: chi può aderire, come presentare l’istanza, rate fino a 54 bimestrali, scadenze e stop a pignoramenti e fermi.

Lorena Papini 30/12/25
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La Legge di Bilancio 2026 introduce, all’art. 23, una nuova definizione agevolata dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione: la cosiddetta rottamazione-quinquies. La misura si colloca nel solco delle precedenti rottamazioni, ma – come espressamente evidenziato – risulta lievemente meno conveniente rispetto al passato, in ragione del maggiore rigore sui conti pubblici. L’intervento, tuttavia, conserva una forte utilità pratica perché consente di estinguere debiti fiscali e contributivi con un piano particolarmente lungo, fino a 54 rate bimestrali (9 anni), senza sanzioni accessorie e con interessi calmierati per chi sceglie la dilazione.
Vediamo insieme chi può accedere, quali debiti rientrano, come presentare l’istanza, come funziona il calendario dei pagamenti, e soprattutto quali sono le tutele immediate attivate con la domanda (sospensione delle azioni esecutive, stop ai fermi e alle ipoteche, effetti su DURC e regolarità fiscale).
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Indice

1. Chi può aderire e quali debiti rientrano nella rottamazione-quinquies


La rottamazione-quinquies si rivolge ai contribuenti con pendenze affidate all’Agenzia delle Entrate-Riscossione riferite a tributi, contributi previdenziali e ad alcune tipologie di sanzioni, purché comprese nei periodi temporali indicati. In concreto, sono definibili i debiti maturati tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, derivanti da imposte dichiarate ma non corrisposte e da altri importi iscritti a ruolo.
Condizione essenziale: sono ammessi solo i soggetti che hanno presentato regolarmente la dichiarazione dei redditi; restano esclusi i contribuenti “totalmente inadempienti” sul piano dichiarativo. Questo punto è operativo e dirimente: prima di valutare l’adesione è opportuno verificare la propria posizione dichiarativa, perché la norma collega l’accesso alla regolarità della dichiarazione.
Una volta inviata la richiesta, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica l’ammontare definitivo dovuto e il calendario delle scadenze, che diventa il riferimento per i versamenti.

Istruzione operativa preliminare:

  • Individuare i carichi iscritti a ruolo tra 2000 e 2023.
  • Verificare di aver presentato le dichiarazioni dei redditi.
  • Prepararsi a indicare nell’istanza il numero di rate desiderate (entro il massimo previsto).

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Leonarda D’Alonzo | Maggioli Editore 2025

2. Come presentare l’istanza: scadenze, modalità e contenuti obbligatori


L’accesso alla definizione agevolata richiede un adempimento chiaro: il contribuente deve comunicare l’adesione entro il 30 aprile 2026, mediante la presentazione di una specifica istanza telematica all’Agente della riscossione.
Un aspetto operativo importante è che la legge prevede che entro 20 giorni dall’entrata in vigore siano rese disponibili sul sito ufficiale dell’Ente di riscossione istruzioni operative e modulistica. Ciò significa che, nella fase immediatamente successiva all’entrata in vigore, sarà necessario consultare il portale dell’Agente della riscossione per scaricare la modulistica e verificare le modalità tecniche (formati, accesso, autenticazione, ecc.).
Nella domanda il contribuente deve indicare:

  • il numero di versamenti (rate) con cui intende saldare il debito (nel rispetto del massimo);
  • l’eventuale esistenza di contenziosi in corso relativi ai carichi inclusi;
  • una dichiarazione di impegno formale a rinunciare alle azioni giudiziarie avviate.

Istruzioni operative per chi ha contenziosi pendenti:

  • se sono in corso giudizi sui carichi, occorre inserirlo in istanza e dichiarare l’impegno alla rinuncia;
  • i procedimenti possono essere sospesi dal giudice una volta depositata copia della dichiarazione, nelle more del pagamento della prima o dell’unica rata;
  • ai fini della chiusura del giudizio, la definizione si perfeziona con il versamento iniziale o con il saldo in unica soluzione; da quel momento il giudice può dichiarare l’estinzione del processo su richiesta delle parti indicate (debitore, Agenzia Entrate-Riscossione se parte, o ente creditore), previa prova della domanda e del pagamento.
    Attenzione: l’estinzione del giudizio rende inefficaci le sentenze di merito e gli altri provvedimenti non definitivi.

3. Pagamenti: numero di rate, calendario, interessi e cause di decadenza


Il cuore pratico della rottamazione-quinquies è la possibilità di definire i debiti con un piano particolarmente esteso: fino a 54 rate bimestrali (pari a 9 anni), senza sanzioni accessorie, con importo minimo per rata di 100 euro.
Calendario delle scadenze
Le prime scadenze sono concentrate nel 2026:

  • prima rata entro il 31 luglio 2026;
  • seconda rata a fine settembre 2026;
  • terza rata entro fine novembre 2026.

Dal 2027 al 2034 il rimborso prosegue con sei rate annuali, alla fine dei mesi di: gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre e novembre.
Nel 2035 il piano si conclude con tre ultime rate concentrate tra gennaio e maggio.

Interessi sul piano dilazionato
Chi opta per la dilazione applica sulle somme oggetto di definizione un interesse calmierato del 3%, che decorre dal 1° agosto 2026 sulle rate successive alla prima.

Regole operative e decadenza
Ci sono due vincoli operativi fondamentali:

  • ogni versamento non può essere inferiore a 100 euro;
  • il mancato rispetto di due scadenze, anche non consecutive, comporta la decadenza automatica dai benefici della sanatoria.

Istruzione operativa (consiglio pratico di gestione): impostare promemoria bimestrali e predisporre liquidità programmata, perché il sistema prevede una tolleranza molto limitata (2 rate) e la decadenza è automatica.

4. Effetti immediati della domanda: stop alle azioni esecutive, fermi, ipoteche e vantaggi “di regolarità”


Uno dei profili più rilevanti della rottamazione-quinquies è la tutela che si attiva già dal momento dell’inoltro dell’istanza. L’art. 23 stabilisce che, a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, relativamente ai carichi definibili dal 2000 al 2023:

  • sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
  • l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non può procedere con nuove azioni esecutive e deve sospendere quelle già avviate;
  • il divieto opera automaticamente (ex lege) dalla ricezione dell’istanza, senza provvedimenti ulteriori.

Sono sospese procedure come:

  • pignoramenti presso terzi ex art. 72-bis DPR 602/73;
  • iscrizioni di ipoteche;
  • fermi amministrativi sui veicoli;
  • ogni altra forma di esecuzione forzata.

La sospensione ha effetto immediato e automatico; tuttavia il contribuente deve essere in grado di provare che l’istanza sia stata correttamente recepita.

Effetti su DURC e regolarità fiscale
Durante il periodo di adesione il contribuente non è più considerato moroso verso l’Agente della riscossione, con effetti positivi sul rilascio del DURC e sulla certificazione di regolarità fiscale. Questo è un vantaggio operativo importante per imprese e professionisti che necessitano di attestazioni di regolarità per appalti o rapporti con la PA.

5. Focus operativo: pignoramenti presso terzi e cosa deve fare il contribuente


Con la presentazione dell’istanza viene sospesa la procedura di pignoramento presso terzi: da quel momento cessa l’obbligo del terzo (banca o datore di lavoro) di mantenere le somme in custodia in attesa di versarle all’Erario.
Ma c’è un passaggio pratico decisivo: la comunicazione dell’avvenuta presentazione della domanda alla banca o al terzo pignorato è a carico del contribuente. Questa attività è essenziale per evitare che le somme siano assegnate all’Agenzia, considerati i tempi dell’art. 72-bis (60 giorni per somme già maturate e scadenze successive per le restanti). Il terzo potrà restituire le somme al contribuente dopo aver verificato l’avvenuta adesione.

Istruzione operativa:

  • presentare l’istanza telematica;
  • ottenere prova della presentazione e ricezione;
  • trasmettere immediatamente tale prova alla banca/datore di lavoro/terzo pignorato;
  • richiedere la sospensione degli accantonamenti e, se del caso, la restituzione delle somme, dopo verifica.

6. Fermi amministrativi e rateazioni ordinarie: cosa succede prima e dopo l’adesione


Fermi amministrativi
Con l’istanza l’Agenzia non può iscrivere nuovi fermi sui veicoli: il divieto opera subito e vale anche per i preavvisi già notificati ma non ancora iscritti al PRA.
Attenzione però: i fermi già iscritti al momento dell’istanza restano efficaci fino al pagamento della prima rata o dell’importo in unica soluzione. La cancellazione definitiva del fermo si ottiene solo con il perfezionamento della definizione, attraverso pagamento integrale o della prima rata nei termini. Se interviene decadenza, i fermi sospesi tornano efficaci.

Rateazione ordinaria ex art. 19 DPR 602/73
Se il contribuente aveva una dilazione ordinaria in corso, l’adesione alla rottamazione-quinquies comporta la sospensione automatica del pagamento delle rate ordinarie dalla data di presentazione dell’istanza, fino al pagamento della prima rata della rottamazione o dell’unica soluzione.
Tuttavia, se il contribuente decade dalla rottamazione-quinquies, la dilazione precedente viene meno e il debito residuo diventa immediatamente esigibile: non è possibile riattivare la vecchia rateazione.

7. Differenze principali rispetto alla rottamazione-quater: perché può convenire


La norma evidenzia alcune differenze migliorative rispetto alla rottamazione-quater:

  • carichi definibili più ampi: la quinquies copre i debiti dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, mentre la quater si fermava al 30 giugno 2022;
  • rateazione più lunga: fino a 54 rate bimestrali (9 anni) contro 18 della quater;
  • tolleranza sulla decadenza: nella quinquies si decade per mancato pagamento di 2 rate anche non consecutive (anziché la logica dei 5 giorni della quater).

8. Conclusioni operative


La rottamazione-quinquies è una misura di definizione agevolata che, pur con un impianto più rigoroso rispetto al passato, offre strumenti concreti per la gestione del debito: ampiezza temporale dei carichi, piano di pagamento lungo e tutele immediate contro le azioni esecutive. Chi intende aderire deve però muoversi con attenzione: rispettare la scadenza del 30 aprile 2026, compilare l’istanza indicando rate e contenziosi, comunicare l’adesione ai terzi pignorati quando necessario, e pianificare con precisione i versamenti, perché la decadenza scatta al mancato pagamento di due rate. In definitiva, la misura rappresenta una opportunità, soprattutto per chi ha bisogno di riprendere margini di gestione finanziaria e di tutela patrimoniale, ma richiede un approccio operativo rigoroso e tempestivo.

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