Rottamazione cartelle Equitalia: sono ammessi i contribuenti che pagano a rate?

Redazione 14/11/16
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Anche i contribuenti che hanno già richiesto rateazioni possono accedere alla rottamazione delle cartelle esattoriali anticipata dal decreto collegato alla Legge di Stabilità 2017. Attenzione, però, perché le disposizioni non sono sempre uguali ma cambiano sulla base del fatto che il piano concesso dall’agente di riscossione sia già decaduto o viceversa sia ancora in corso.
Per tutti gli approfondimenti vai a SPECIALE ROTTAMAZIONE CARTELLE ESATTORIALI: COSA CAMBIA
Quindi che cosa devono effettivamente fare i contribuenti che hanno o hanno avuto in passato piani di rateazione in materia di rottamazione delle cartelle esattoriali?
Ecco che cosa è stato previsto dal decreto fiscale collegato alla Legge di Stabilità 2017.

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Rottamazione cartelle esattoriali e piani di rateazione: cosa cambia?
Il citato decreto (193/2016) afferma, al comma 8 dell’articolo 6, che la rottamazione delle cartelle esattoriali venga prevista anche in caso di antecedenti rateazioni.
Di seguito ecco i due casi esplicativi:
– l’interruzione da parte del contribuente di un antecedente piano di rateazione, facendolo decadere anteriormente al 24 ottobre, comporta la possibilità di accesso diretto alla rottamazione attraverso il medesimo iter previsto per tutti gli altri contribuenti, e quindi presentando l’apposito modulo di domanda pubblicato da Equitalia (SCARICA QUI IL MODULO);
Scarica qui la lista degli indirizzi ai quali inviare la domanda di rottamazione
– con il piano di rateazione ancora in corso, per accedere alla rottamazione delle cartelle esattoriali, il contribuente deve compiere tutti i versamenti previsti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016: l’importo dovuto verrà calcolato al netto delle somme precedentemente versate a titolo di capitale, interessi, aggio e rimborso delle procedure esecutive.
Al contrario non vengono calcolati gli importi versati a titolo di sanzione, i quali non vengono  nemmeno risarciti al contribuente. Quest’ultimo, infatti, una volta, versata la prima o unica rata attesa dalla rottamazione, vedrà revocarsi il precedente piano di rateazione in maniera automatica.
Quanto scritto vale per quanto riguarda i piani di rateazione già in essere alla data del 24 ottobre 2016, vale a dire l’entrata in vigore del decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio che disciplina la nuova rottamazione.
Cosa deve fare quindi chi ha già in corso un piano di rateazione?
A titolo riassuntivo, quindi, tutti i contribuenti aventi già un piano di rateazione in corso, anche in caso facciano richiesta di accesso alla rottamazione, devono continuare a versare le rate previste fino al termine del 2016.
Tutto il resto verrà calcolato nella somma subordinata alle disposizioni disciplinanti la rottamazione, con la previsione del relativo sconto sulle sanzioni.
Cosa accade per chi ha chiesto un piano di rateazione dopo il 24 ottobre 2016?
Se il piano di rateazione è stato richiesto più tardi del 24 ottobre la norma, citando testualmente, prevede che: “La facoltà di definizione prevista dal comma può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall’agente della riscossione, le somme dovute relativamente ai carichi indicati al comma 1 e purché, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016”.
Ovviamente, ora il dubbio riguarda il fatto se tali disposizioni valgono per i piani rateali in essere al 24 ottobre o viceversa al momento in cui viene presentata la domanda.
Rottamazione cartelle esattoriali: come funziona per chi ha pagato in ritardo le rate?
Al riguardo il decreto fiscale non specifica nulla, l’ipotesi più probabile è comunque quella che vede quale condizione necessaria per poter accedere alla rottamazione l’effettuazione, anche se tardiva, del pagamento delle rate.

Redazione

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