Ritardi nei tempi di pagamento nella PA: anche gli Enti locali devono fare la loro parte

Redazione 15/02/21
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P. Morigi (La Gazzetta degli Enti Locali 9/2/2021)

La pubblicazione sulla “Gazzetta Ufficiale” del 4 febbraio scorso del comunicato del Mef sul saggio degli interessi da applicare, nel periodo gennaio-giugno 2021, nel caso di ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali, ci offre lo spunto per riprendere un argomento che non può non interessare gli enti locali, soprattutto in un momento così difficile come quello attuale.

I ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali

Il comunicato fa riferimento all’art. 5 del d.lgs. n. 231/2002 e, poiché in questo periodo i saggi di interesse sono particolarmente bassi, precisa che nel semestre considerato il tasso di riferimento sarà pari allo “0 per cento”.
Anche se pertanto non verranno ristorati con somme aggiuntive i creditori che vedranno pagati in ritardo i loro crediti commerciali (e quindi gli inadempienti non dovranno sborsare ulteriori somme), non possiamo non effettuare alcune considerazioni sulla problematica sottesa al tema affrontato dal Ministero dell’economia con il recente comunicato.

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La prima considerazione che intendiamo sottoporre al lettore deriva dalla normativa – quella comunitaria – che ha portato anche legislatore italiano a disciplinare la materia. È noto infatti che in più occasioni la Commissione europea è intervenuta con precise direttive, essendosi registrati, fra i vari Paesi che compongono l’Unione europea, comportamenti molto difformi sui tempi di pagamento. Il rispetto di quanto sancito nei contratti che interessano le transazioni commerciali rappresenta un elemento di competitività e pertanto invoglia o meno anche investitori, nazionali od esteri, ad operare in un determinato Paese. Non si tratta certamente dell’unico aspetto: vanno considerate anche le lungaggini burocratiche che ostacolano la messa a disposizione di determinate autorizzazioni, l’ottenere facilmente giustizia nel caso in cui se ne presenti la necessità, il rispetto dello stato di diritto, ecc. Si tratta di un discorso che investe sia le transazioni fra le imprese sia quelle con il settore pubblico, spesso additato per i ritardi con i quali procede a regolamentare i propri debiti.

Debiti commerciali delle Pa

E del resto su questa materia circa un anno fa la Grande Sezione della Corte di giustizia della U.E. si è pronunciata in ordine ad un ricorso presentato dalla Commissione europea(1) e ha dichiarato il mancato rispetto da parte della Repubblica italiana dei tempi di pagamento sui debiti commerciali delle PA, prevedendo a nostro carico l’onere per le spese processuali. Il d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192 – che ha recepito la direttiva comunitaria n. 2011/7/UE sulla materia  ̶  impone tempi abbastanza stretti per i pagamenti nelle transazioni commerciali (30 giorni che possono essere portati a 60, ma solamente in specifici casi(2)) e prevede la corresponsione di interessi di mora, senza necessità di alcun sollecito, a fronte di ritardi per cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuati regolarmente e non oggetto di reclami o contenzioso. Nella procedura di contestazione lo Stato italiano aveva cercato di difendersi riportando il miglioramento nei tempi di pagamento (rilevabile anche da apposita piattaforma informatizzata che consente di monitorare l’andamento dei debiti commerciali delle diverse PA), rispetto al passato, richiamando però anche il livello di autonomia di cui dispongono i vari enti pubblici e le amministrazioni locali, che non consente di intervenire in maniera incisiva da parte degli organi statali. Ma la Corte di giustizia non ha accettato le giustificazioni portate avanti dal nostro Paese, anche perché si auspica che tutti gli enti pubblici debbano adoperarsi per rispettare i tempi di regolazione di forniture e servizi, offrendo così un esempio che dovrà essere di riferimento anche per il mondo delle imprese e per le transazioni fra privati.

Tutto questo ci porta ad effettuare una seconda considerazione. Anche se non vi fossero direttive comunitarie o decreti legislativi nazionali che impongono di rispettare i tempi contrattuali, dal momento che in molti Paesi europei le problematiche dei ritardi nei pagamenti delle prestazioni generalmente non si producono (o si verificano in casi più sporadici), sarebbe bene che ci si rendesse conto di cosa significa la mancata diffusione in Italia della “cultura dei pagamenti rapidi”. Si tratta di un problema che dovrà essere pienamente compreso perché il sistema comunitario nel quale siamo inseriti e il mondo globalizzato con il quale ci si confronta tutti i giorni impongono il rispetto delle regole proprio per assicurare quella fiducia che risulta essere indispensabile nelle transazioni fra operatori.

Tempi di pagamento

Infine un’ultima considerazione deriva dal momento particolare che stiamo vivendo da circa un anno. In un periodo così difficile come quello attuale il rispetto, da parte degli enti pubblici – e quindi anche degli enti locali – dei tempi di pagamento può agevolare i professionisti e le imprese a riprendersi dalla crisi, recuperando quella liquidità che risulta indispensabile per agire sul mercato. Alle volte, soprattutto per gli enti locali più piccoli, può essere opportuno ed utile non tanto inventarsi nuove forme di contribuzione per il mondo imprenditoriale, ma rispettare i contratti che si hanno in essere, dal momento che spesso molti di questi sono stipulati con aziende che operano sul territorio.

Non va poi dimenticato che in più occasioni il nostro legislatore ha anche previsto, proprio per gli Enti locali, anticipazioni di liquidità, da attivare per il tramite della Cassa depositi e prestiti, per favorire il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali(3).

Gli strumenti per affrontare il problema sono pertanto disponibili. Si tratta di acquisire la consapevolezza in ordine alla problematica, cercando di affrontarla nel migliore dei modi, proprio per evitare che si inneschino ritardi a catena che danneggerebbero tutta l’economia  ̶ locale, regionale e nazionale – e non sarebbero certamente di stimolo a quella ripresa che tutti attendiamo, una volta che si siano trovati gli strumenti più idonei per ridimensionare la pandemia che ci sta affliggendo.

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NOTE

(1) Tale ricorso era stato sollecitato da istanze presentate da imprese e associazioni di categoria che lamentavano i ritardi continui che venivano subiti nel regolamentare i pagamenti nelle transazioni.
(2) Rientra in questo ambito ad esempio l’assistenza sanitaria effettuata dal SSN.
(3) Una prima normativa che contemplava anticipazioni di liquidità agli enti locali era contenuta nell’art. 1, commi 849 e ss. della l. 30.12.2018, n. 145 (legge di bilancio del 2019). Anche l’art. 116 del d.l. 19.5.2020, n. 34 (conv. con modificazioni nella l. 17.7.2020, n. 77) prevede misure analoghe. Per normative più recenti (che contemplano anche altri interventi utili per gli enti locali si rimanda alla legge di bilancio del 2021 (l. 30.12.2020, n. 178) e al c.d. “decreto mille-proroghe (d.l. 31.12.2020, n. 183), in corso di conversione. Si veda anche il sito web della Cassa depositi e prestiti.

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