Risulta fondamentale che la cauzione venga versata ma in relazione al tipo di gara, non risponde ad alcun specifico interesse pubblico il fatto che la ricevuta sulla cauzione trovi una precisa collocazione in una determinata busta

Lazzini Sonia 11/11/10
Scarica PDF Stampa

Risulta fondamentale che la cauzione venga versata ma in relazione al tipo di gara, non risponde ad alcun specifico interesse pubblico il fatto che la ricevuta sulla cauzione trovi una precisa collocazione in una determinata busta

Asta per l’alienazione di immobile governata dal criterio del prezzo più alto: neppure la conoscenza dell’offerta in contemporanea con la verifica del requisito di partecipazione (avvenuto versamento della cauzione) poteva influenzare il procedimento di aggiudicazione ed alterare la par condicio tra gli offerenti

Non è comminata però espressamente l’esclusione della gara per il caso in cui la ricevuta del deposito cauzionale venga posta nella busta contenente l’offerta invece che nella busta contenitore, prevedendosi invece l’esclusione per il mancato versamento del deposito cauzionale.

Con la sentenza indicata in epigrafe, il TAR Emilia Romagna ha respinto il ricorso proposto dall’impresa Edile Ricorrente Primo & C. nei confronti dell’Azienda USL di Cesena avverso gli atti di gara per l’alienazione di immobili (lotto n.4) e relativa aggiudicazione definitiva alle Ditte Controinteressata e Tre Vì di ********* & C. .

In particolare il TAR ha ritenuto infondata la censura con la quale si lamentava la mancata esclusione dell’aggiudicataria, nonostante avesse inserito la ricevuta di versamento del deposito cauzionale all’interno della busta contenente l’offerta anziché nella busta “contenitore” più grande.

2.Avverso detta sentenza ha proposto appello la ricorrente originaria insistendo sull’illegittimità della mancata esclusione dalla gara dell’aggiudicataria.

3.Si sono costituite in giudizio l’Amministrazione e l’aggiudicataria che hanno rilevato la tardività dell’appello e comunque ne hanno chiesto il rigetto .

Qual è il parere dell’adito giudice amministrativo di appello del Consiglio di Stato?

L’appello è infondato nel merito per cui si può prescindere dall’eccezione di tardività sollevata dalle parti resistenti,

4.1.Risulta dal relativo verbale che la commissione di gara ,”dopo aver constatato che la busta non contiene la ricevuta comprovante l’eseguito deposito della somma posta a garanzia dell’offerta, si procede all’apertura della busta contenente l’offerta e si prende visione della stessa che risulta essere di € 380.000,00 e della suddetta ricevuta di eseguito deposito in essa inserita. Si dà atto pertanto della completezza e della regolarità della documentazione richiesta nell’avviso d’asta, dal momento che la suddetta irregolarità risulta sanata.”

Essendo poi risultata maggiore tale offerta rispetto a quella della Ditta ricorrente (€ 366.000,00), il lotto n.4 è stato aggiudicato alle Ditte Controinteressata e CONTROINTERESSATA DUE’ di ********* & *********

4.2.Nella disciplina di gara, asta pubblica al prezzo più alto, è previsto che la busta contenente l’offerta deve essere sigillata ed inserita, insieme ad altra documentazione (compresa la ricevuta del prescritto deposito cauzionale) nella busta contenitore più grande anch’essa sigillata.

Non è comminata però espressamente l’esclusione della gara per il caso in cui la ricevuta del deposito cauzionale venga posta nella busta contenente l’offerta invece che nella busta contenitore, prevedendosi invece l’esclusione per il mancato versamento del deposito cauzionale.

D’altra parte, in relazione al tipo di gara, non risponde ad alcun specifico interesse pubblico il fatto che la ricevuta sulla cauzione trovi una precisa collocazione in una determinata busta, essendo, invece, essenziale, in un’ottica di rispetto dalla par condicio tra i concorrenti, solo il fatto che, come avvenuto, il versamento della cauzione sia stato effettuato prima della partecipazione alla gara e che tale circostanza sia documentata.

Invero, si tratta nel caso di un’asta per l’alienazione di immobile governata dal criterio del prezzo più alto, per cui neppure la conoscenza dell’offerta in contemporanea con la verifica del requisito di partecipazione (avvenuto versamento della cauzione) poteva influenzare il procedimento di aggiudicazione ed alterare la par condicio tra gli offerenti. Diversa invece è la situazione nel caso di aggiudicazione di appalto concorso e in quello di aggiudicazione attraverso il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in cui le offerte economiche devono restare segrete per tutta la fase procedimentale in cui la commissione compie le sue valutazioni sugli aspetti tecnici di esse allo scopo di evitare che gli elementi di valutazione aventi carattere, per così dire automatico, come il prezzo, influenzino la valutazione degli elementi comportanti apprezzamenti discrezionali (cfr. C.d.S., Sez. V, 2 maggio 1996, n. 501 e Sez. VI, 17 luglio 2001, n. 3962 e 19 luglio 2003 n. 7431).

4.3.Né infine si può parlare di contraddittorietà a fronte dell’esclusione, in altro lotto, di un’offerta che non era stata trasmessa per lettera raccomandata, posto che in tal caso l’avviso era invece chiaro nel prevedere la trasmissione dell’offerta “esclusivamente per mezzo del servizio raccomandata dello Stato” e comunque trattasi di un’ipotesi diversa.

5.Il ricorso va pertanto respinto.

 

 

A cura di *************

 

Riportiamo qui di seguito la decisione numero 7335 del 6 ottobre 2010 pronunciata dal Consiglio di Stato

 

N. 07335/2010 REG.SEN.

N. 02667/2010 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)


ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 2667 del 2010, proposto da:
Impresa Edile Ricorrente Primo & ******, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti ***************** e ******************, con domicilio eletto presso ************** in Roma, via Cosseria, 2;

contro

-Azienda Sanitaria Locale di Cesena, in persona del Direttore Generale p.t.,rappresentata e difesa dagli avv. ***************, **************, con domicilio eletto presso ************** in Roma, via Celimontana, 38;
– Ditta Controinteressata e Controinteressata due’ di V. Ilario & ******, rappresentate e difese dagli avv.ti **************** e ***************, con domicilio eletto presso **************** in Roma, via Nazionale, 204;;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA – BOLOGNA: SEZIONE I n. 02341/2009, resa tra le parti, concernente PROCEDURA DI ASTA PUBBLICA PER ASSEGNAZIONE DI DIVERSE PROPRIETA’ IMMOBILIARI – RIS. DANNI..

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale di Cesena ,di Ditta Controinteressata e Controinteressata due’ di ********* & C.;

Viste le memorie difensive;

Vista l’ordinanza della Sezione n. 1947/2010 di rigetto dell’istanza cautelare proposta dall’appellante;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 luglio 2010 il Cons. *************** e uditi per le parti gli avvocati *******, per delega dell’Avv. *********** e ********, in proprio e per delega dell’Avv. ********;

Visto il dispositivo di decisione n.486/2010;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1Con la sentenza indicata in epigrafe, il TAR Emilia Romagna ha respinto il ricorso proposto dall’impresa Edile Ricorrente Primo & C. nei confronti dell’Azienda USL di Cesena avverso gli atti di gara per l’alienazione di immobili (lotto n.4) e relativa aggiudicazione definitiva alle Ditte Controinteressata e Tre Vì di ********* & C. .

In particolare il TAR ha ritenuto infondata la censura con la quale si lamentava la mancata esclusione dell’aggiudicataria, nonostante avesse inserito la ricevuta di versamento del deposito cauzionale all’interno della busta contenente l’offerta anziché nella busta “contenitore” più grande.

2.Avverso detta sentenza ha proposto appello la ricorrente originaria insistendo sull’illegittimità della mancata esclusione dalla gara dell’aggiudicataria.

3.Si sono costituite in giudizio l’Amministrazione e l’aggiudicataria che hanno rilevato la tardività dell’appello e comunque ne hanno chiesto il rigetto .

All’udienza del 2 luglio 2010, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

4.L’appello è infondato nel merito per cui si può prescindere dall’eccezione di tardività sollevata dalle parti resistenti,

4.1.Risulta dal relativo verbale che la commissione di gara ,”dopo aver constatato che la busta non contiene la ricevuta comprovante l’eseguito deposito della somma posta a garanzia dell’offerta, si procede all’apertura della busta contenente l’offerta e si prende visione della stessa che risulta essere di € 380.000,00 e della suddetta ricevuta di eseguito deposito in essa inserita. Si dà atto pertanto della completezza e della regolarità della documentazione richiesta nell’avviso d’asta, dal momento che la suddetta irregolarità risulta sanata.”

Essendo poi risultata maggiore tale offerta rispetto a quella della Ditta ricorrente (€ 366.000,00), il lotto n.4 è stato aggiudicato alle Ditte Controinteressata e CONTROINTERESSATA DUE’ di ********* & *********

4.2.Nella disciplina di gara, asta pubblica al prezzo più alto, è previsto che la busta contenente l’offerta deve essere sigillata ed inserita, insieme ad altra documentazione (compresa la ricevuta del prescritto deposito cauzionale) nella busta contenitore più grande anch’essa sigillata.

Non è comminata però espressamente l’esclusione della gara per il caso in cui la ricevuta del deposito cauzionale venga posta nella busta contenente l’offerta invece che nella busta contenitore, prevedendosi invece l’esclusione per il mancato versamento del deposito cauzionale.

D’altra parte, in relazione al tipo di gara, non risponde ad alcun specifico interesse pubblico il fatto che la ricevuta sulla cauzione trovi una precisa collocazione in una determinata busta, essendo, invece, essenziale, in un’ottica di rispetto dalla par condicio tra i concorrenti, solo il fatto che, come avvenuto, il versamento della cauzione sia stato effettuato prima della partecipazione alla gara e che tale circostanza sia documentata.

Invero, si tratta nel caso di un’asta per l’alienazione di immobile governata dal criterio del prezzo più alto, per cui neppure la conoscenza dell’offerta in contemporanea con la verifica del requisito di partecipazione (avvenuto versamento della cauzione) poteva influenzare il procedimento di aggiudicazione ed alterare la par condicio tra gli offerenti. Diversa invece è la situazione nel caso di aggiudicazione di appalto concorso e in quello di aggiudicazione attraverso il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in cui le offerte economiche devono restare segrete per tutta la fase procedimentale in cui la commissione compie le sue valutazioni sugli aspetti tecnici di esse allo scopo di evitare che gli elementi di valutazione aventi carattere, per così dire automatico, come il prezzo, influenzino la valutazione degli elementi comportanti apprezzamenti discrezionali (cfr. C.d.S., Sez. V, 2 maggio 1996, n. 501 e Sez. VI, 17 luglio 2001, n. 3962 e 19 luglio 2003 n. 7431).

4.3.Né infine si può parlare di contraddittorietà a fronte dell’esclusione, in altro lotto, di un’offerta che non era stata trasmessa per lettera raccomandata, posto che in tal caso l’avviso era invece chiaro nel prevedere la trasmissione dell’offerta “esclusivamente per mezzo del servizio raccomandata dello Stato” e comunque trattasi di un’ipotesi diversa.

5.Il ricorso va pertanto respinto.

Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Respinge l’appello indicato in epigrafe.

Condanna l’appellante alle spese del presente grado di giudizio che vengono liquidate in euro 2.500,00 a favore di ciascuna delle due parti resistenti per complessivi euro 5.000,00.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2010 con l’intervento dei Signori:

*****************, Presidente

***************, ***********, Estensore

********************, Consigliere

Eugenio Mele, Consigliere

Francesca Quadri, Consigliere

 

 

 

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

Il Segretario

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/10/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Dirigente della Sezione

Lazzini Sonia

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento