Risparmio previdenziale tra tutela della concorrenza e novità collegate al decreto Renzi

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I. PREMESSA

Le banche e le assicurazioni sono imprese diverse dalle altre quanto alla libertà delle scelte organizzative e di comportamento nel mercato.

Questa libertà è, infatti, fortemente condizionata da una serie di vincoli dovuti fondamentalmente, nella genesi storica che questi hanno avuto, alla rilevanza del fenomeno bancario ed assicurativo, considerato sia dal punto di vista individuale del consumatore per l’affidamento che questo deve potere fare sull’adempimento dei contratti, che da quello generale in considerazione delle implicazioni che esso ha sul settore economico.

Sicuramente tra i vincoli che vengono imposti all’impresa che è ammessa ad operare nei settori bancario ed assicurativo, una posizione non secondaria hanno quelli finalizzati ad assicurare, per quanto possibile, un mercato concorrenziale – intesa questa espressione nel senso di mercato aperto a nuovi concorrenti e con caratteristiche tali da consentire al consumatore un’effettiva possibilità di scelta.

La correlazione tra concorrenzialità del mercato e tutela del consumatore ha trovato applicazione nel diritto antitrust con l’introduzione di una valutazione benevola delle intese verticali, per proseguire con il regolamento sulle concentrazioni (n. 139/2004) che ha codificato il criterio dell’efficienza pro-consumatori quale fattore “bilanciante” atto a giustificare la concentrazione del potere di mercato.

II. LA DISCIPLINA DEL MERCATO

La concorrenza per essere lo strumento (anche) per una efficace protezione del consumatore si sviluppa e trova le condizioni per produrre effetti positivi qualora il mercato sia disciplinato da regole giuridiche correttive dei fenomeni normali dei mercati non regolati.

La concorrenza costituisce infatti fattore di sviluppo e costituisce il primo presidio della tutela del consumatore, il quale può fruire di una pluralità di offerte contrattuali perché il mercato sarebbe composto da una pluralità di soggetti disposti a cedere beni e servizi in competizione fra loro.

Ciò consentirebbe al consumatore la scelta soggettivamente più conveniente ma alla condizione che le offerte presenti sul mercato siano “libere” e cioè non frutto di intese o condizionate da elementi di fatto che ne standardizzano il contenuto.

III. LA FUNZIONE STRUMENTALE DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI

Se si condivide che banche ed assicurazioni gestiscono risparmio, il carattere strumentale dei servizi che esse offrono deriva dalla cornice normativa nella quale tali servizi debbono essere collocati e dunque deriva dallo stesso enunciato dell’art. 47 Cost. che enumera quali sono i beni ritenuti fondamentali per lo sviluppo e la tutela della persona e rispetto ai quali il risparmio ha carattere strumentale.

La conseguenza è che bisogna porsi qualche quesito sulla protezione del fruitore dei servizi bancari e assicurativi rispetto al problema generale della tutela del consumatore di servizi a contenuto non finanziario.

La questione della tutela del consumatore può essere minimizzata nel consentire al consumatore l’acquisto del miglior prodotto al prezzo più contenuto, ma questo non basta per consentire anche la tutela più efficace del risparmio.

Com’è evidente un prodotto bancario od assicurativo che sia, può presentarsi rispettoso delle esigenze del consumatore in termini di condizioni contrattuali e vantaggioso nel prezzo ma non per questo si può anche ritenere che il risparmio così allocato sia convenientemente protetto.

Se attingiamo a casi reali, possiamo, infatti, constatare che sul mercato sono state offerte polizze nel settore della responsabilità civile a prezzo contenuto da compagnie poste poi in liquidazione o, nel ramo vita, con titoli sottostanti di imprese poi insolventi con i problemi che ne sono conseguiti sulla fruibilità degli indennizzi.

Inoltre è stato necessario l’intervento dello Stato in più di un caso per evitare la perdita del risparmio depositato.

Ora, se si può condividere l’assunto che la tutela del consumatore trova la sua prima condizione in un mercato perfettamente concorrenziale, quando sia necessario confrontarsi con un mercato poco articolato e tendenzialmente in contrazione – se sono corrette le previsioni che saremmo incamminati verso un’economia di depressione – e comunque imperfetto rispetto al modello astratto, occorre ricorrere anche a strumenti che su tale realtà siano adeguatamente modulati.

La particolarità del nostro mercato e forse di tutti i mercati “deboli” è ancora più evidente se si considerano le due fondamentali categorie di consumatori e cioè quella retail ed il consumatore che sia una microimpresa.

In sintesi, si può affermare che occorre tenere conto della tutela del risparmio in rapporto alle esigenze di buon funzionamento del mercato stesso.

Infatti, se il risparmio deve trovare tutela innanzi tutto nella stabilità dell’impresa, esso deve trovarla anche nella qualità e nei costi dei servizi e dei prodotti con la conseguenza che dovrebbero essere favorite soluzioni da adottare non soltanto in nome della concorrenza e di una solo nominale protezione del consumatore.

IV. IN PARTICOLARE: LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE. DIBATTITO INTERNAZIONALE E PROSPETTIVE PER L’ITALIA

In quasi tutti i Paesi, nel corso degli ultimi anni, si è cercato di riformare i sistemi previdenziali riducendo il peso della componente pubblica e a ripartizione e accrescendo quello della componente privata e a capitalizzazione.

In tutti i Paesi il punto di partenza delle proposte di riforma è l’aumento dei tassi di dipendenza della popolazione anziana derivante dall’allungamento della vita attesa e dalla riduzione della natalità.

Il problema di fondo è quello di come garantire un tenore di vita adeguato a coloro che andranno in pensione nei prossimi decenni. La via maestra per affrontare questo problema è di aumentare il risparmio aggregato da oggi ai prossimi decenni.

Ora, il risparmio previdenziale ha diverse peculiarità rispetto ad altre forme di risparmio che giustificano un più favorevole trattamento fiscale, ma richiedono anche un quadro normativo e regole più severe,

La ragione di fondo per la quale si vuole sviluppare la previdenza complementare (privata) è che si ritiene necessario incentivare le persone a risparmiare di più, per un lungo periodo di tempo, al fine di assicurarsi un tenore di vita adeguato nella vecchiaia.

Ponendo in questi termini la questione si chiarisce che l’obiettivo è quello di indurre le persone a rinunciare al consumo corrente per risparmiare una quota aggiuntiva del reddito.

Ai fini della distinzione fra risparmio previdenziale ed altre forme di risparmio, il punto cruciale è che non bisogna risparmiare di più, ma bisogna farlo per un lungo periodo di tempo, ossia fino all’età del pensionamento.

Ciò significa che una trasformazione del risparmio esistente, ad esempio da titoli di Stato a fondi pensione, è utile se il fondo pensione è un investimento a lungo termine, ossia in sostanza se è meno liquido dei titoli di Stato. Rinunciare alla liquidità significa essenzialmente rinunciare alla possibilità di consumare in futuro, almeno per un certo periodo di tempo.

La questione dell’orizzonte temporale dell’investimento pensionistico è distinta da quella della portabilità.

La portabilità comporta la possibilità di trasferire la posizione fra diverse forme pensionistiche (fondi o polizze individuali). L’illiquidità comporta che non si possa trasformare la posizione in contante e dunque utilizzare le risorse accumulate per il consumo corrente.

La portabilità è essenziale per garantire la concorrenza ad evitare che le persone rimangano ingabbiate in piani previdenziali mal gestiti, il che avrebbe conseguenze negative sulla qualità della governance delle diverse forme di previdenza complementare.

In pratica, quasi tutte le forme pensionistiche hanno qualche limitazione della portabilità (ad esempio, periodi di permanenza minimi o valori di riscatto penalizzanti).

Negli Stati Uniti la previdenza complementare nasce e si sviluppa con gli “employers funds” aziendali e rappresenta, in sostanza, una forma di retribuzione differita (e fiscalmente agevolata).

In Europa, dove è più forte il ruolo dei sindacati, sono più diffusi gli “occupational funds” ossia fondi di categoria contrattati con le organizzazioni sindacali.

In genere, l’adesione ai fondi collettivi è facoltativa, ma in alcuni Paesi e settori (es. in Olanda e nei Paesi nordici) è obbligatoria.

Riguardo alla situazione italiana, possiamo dire che la riforma del sistema obbligatorio non può ancora dirsi completata.

Sulle future generazioni grava un onere che appare ancora eccessivo.

Lo spazio per la previdenza complementare appare ancora limitato rispetto agli altri Paesi europei perché le aliquote contributive sul lavoro dipendente sono molto elevate e verosimilmente lo rimarranno anche in seguito ad ulteriori interventi riformatori.

Alla fine l’argomento chiave diventa quello che la ridistribuzione della liquidità dalle imprese ai lavoratori può determinare un beneficio aggiuntivo, in termini di maggior efficienza allocativa derivante dallo sviluppo dei mercati finanziari.

V. NOVITA’ INTRODOTTE DAL DECRETO LEGGE n. 66/2014 . APPLICAZIONE DEL NUOVO REGIME FISCALE AI FONDI PENSIONE

Si discute quali possono essere i vantaggi/benefici fiscali derivanti dall’approvazione del decreto Renzi (d.lgs. n. 66/2014) sugli 80 euro per i fondi pensione e per coloro che vi aderiscono.

Va premesso che il decreto sopra citato introduce alcune importanti novità relativamente all’introduzione dal mese di maggio 2014 del credito di 640 € (80 € al mese) sui redditi di lavoro dipendente e su alcune tipologie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Altra novità attiene all’incremento dell’aliquota di tassazione dei rendimenti finanziari dal 20% al 26% a decorrere dal 1° luglio 2014 (esclusi rendimenti dei titoli pubblici o equiparati che restano al 12,5% e quelli dei fondi pensione fermi all’11%).

Il bonus Irpef viene calcolato sul reddito complessivo annuo (al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita a ad abitazione principale e delle relative pertinenze) e viene diviso per il numero di stipendi che verranno percepiti da maggio a fine anno. Il bonus viene rapportato al periodo di lavoro svolto nell’anno ed è riconosciuto automaticamente in busta paga.

Dalla nuova aliquota del 26% restano espressamente esentati i fondi pensione (cfr. art. 3, comma 3). La nuova disciplina rende più vantaggioso il risparmio previdenziale, i cui rendimenti sono soggetti a tassazione del’11%, a fronte di una tassazione del 26% degli altri redimenti (esclusi i rendimenti dei titoli pubblici o equiparati che continuano ad essere tassati al 12,5%).

Tra gli altri vantaggi dei fondi pensione si ricorda l’esenzione dal bollo, l’esclusione dalla Tobin Tax l’esclusione dalla ricchezza mobiliare ISEE, oltre alla deduzione e tassazione sostitutiva delle prestazioni (23% o 15-9%).

Attenzione: in caso richiesta di prestazione in forma di rendita, la rivalutazione della rendita successiva alla richiesta di prestazione sarà tassata al 26%.

Adempimento: a decorrere dal 1° luglio sarà necessario aggiornare il documento sul regime fiscale segnalando che sulla rivalutazione della rendita opera l’imposta del 26%.

Poiché il credito di 640 € (80 € al mese) si applica ai redditi di lavoro dipendente e ad alcune tipologie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, non è da escludere l’applicazione di tale credito anche alle prestazioni erogate dal fondo pensione soggette a Irpef ordinaria:

– riscatto volontario 2001-2006;

– rendita ante 2006, considerato l’esplicito richiamo ai redditi di cui alla lett. h-bis del primo comma dell’art. 50 del tuir da parte del nuovo comma 1-bis dell’art. 13 del tuir introdotto dall’art. 1 del decreto legge 66/2014.

In particolare, il bonus andrebbe riconosciuto ove ricorrano le seguenti condizioni: (i) Irpef sulla rendita di previdenza complementare positiva al netto della detrazione relativa ai redditi di lavoro dipendente e (ii) assenza di informazioni circa il reddito complessivo del percettore superiore a 26.000 €.

Il DL 66/2014 e la Circolare AE 8/E/2014 sembrano essere categorici nel riconoscimento del bonus  in modo automatico in mancanza di informazioni il superamento di 26.000 €. Pertanto non si potrebbe omettere di riconoscere il bonus, al pari di quanto fatto in passato per le detrazioni da lavoro dipendente e per la previgente deduzione per la no tax area.

Se tuttavia il fondo dovesse propendere per non applicare il credito prescindendo dalle condizioni di ammissibilità dello stesso bonus, il percettore potrà beneficiare di tale importo in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi percepiti nel 2014, come chiarito al par. 5 della circolare 8/E/2014. Per tale ipotesi, tuttavia, non si può escludere a priori che il fondo pensione possa ricevere reclami o rimostranze di altro tipo da parte dell’ex aderente che lamenti una condotta non corretta del fondo pensione in qualità di sostituto di imposta.

VI. CONCLUSIONI

La tutela del consumatore è affidata alle norme e all’Autorità di Vigilanza. A queste ultime spetta garantire che l’intermediario sia in grado di far fronte alle promesse fatte al risparmiatore.

Vi sono specifiche norme e controlli volti a garantire l’informazione e la correttezza gestionale delle forme pensionistiche e previdenziali.

Non si può dire che manchino le norme ed un apparato di controllo relativo sia alle compagnie sia ai singoli prodotti che esse offrono.

La sfida per il regolatore, oltre che per le compagnie, è quella di trovare dei modi semplici per rendere chiari al consumatore / risparmiatore concetti complessi.

E’ una strada difficile, ma è l’unica possibile.

Limitarsi ad informare soltanto sul prezzo e sui valori dei singoli prodotti previdenziali sarebbe un errore, perché il consumatore sarebbe indotto ad acquistare solo prodotti senza garanzia o copertura adeguata, per il solo fatto che costano meno. Il che non è né corretto, né auspicabile.

Schenato Enrico

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